Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15446 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15446 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1102-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, UGO COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1742/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 04/09/2017 R.G.N. 2771/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
Oggetto
Previdenza prestazioni
R.G.N. 1102/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2024
CC
che, con sentenza depositata 4.9.2017, la Corte d’appello di Lecce, in riforma del primo grado, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a riliquidare la pensione di NOME COGNOME con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, degli emolumenti extramensili dovuti sulla contribuzione figurativa per la disoccupazione; che i giudici territoriali, per quanto ancor rileva in questa sede, hanno ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 47, d.P.R. n. 639/1970 (nel testo modificato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011, conv. con l. n. 111/2011), dovesse applicarsi anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici maturati anteriormente all’entrata in vigore della nuova fattispecie decadenziale, ancorché quest’ultima incidesse soltanto sui ratei pregressi e non anche sul diritto al ricalcolo; che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.2.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nonché degli artt. 252 att. c.c. e 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), per avere la Corte di merito riconosciuto il diritto al ricalcolo in aumento della pensione in godimento sul presupposto che la decadenza prevista dall’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, cit., incidesse solo sui ratei pregressi e non anche sullo stesso diritto alla riliquidazione;
che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la decadenza ex art. 47, cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell’art. 6, d.l. n. 103/1991
(conv. con l. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all’intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione (così Cass. 17430 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 123 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023);
che il ricorso, pertanto, va rigettato;
che, considerato che l’orientamento cui qui s’è inteso dare continuità si è consolidato solo successivamente alla notifica del ricorso per cassazione (opinione antitetica a quella di Cass. n. 17430 del 2021 aveva espresso Cass. n. 28416 del 2020), si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13.2.2024.