Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33831 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 33831 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 4348-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
Oggetto
Decadenza ex art. 22 d.l.
n. 77/1970
R.G.N. 4348/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/09/2023
PU
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2451/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/11/2016 R.G.N. 2422/2013; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
In riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Bari ha dichiarato il diritto di NOME all’iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato per l’anno 2005 per complessive 106 giornate. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva disconosciuto per 80 giornate il diritto all’iscrizione negli elenchi con provvedimento del 21.1.2009 notificato il 17.12.2009.
Per quanto di interesse in questa sede, la Corte d’appello riteneva che non si fosse verificata la decadenza sostanziale prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 poiché tale norma era stata abrogata, a far data dal 22.12.2012, dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24.
Contro la sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per un solo motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. in L. n. 83 del 1970, D.L. n. 112 del 2008, art. 24 conv. in L. n. 133 del 2008, D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 5 conv. in L. n. 111 del 2011. Secondo l’RAGIONE_SOCIALE il D.L. n. 7 del 1970, art. 22 non sarebbe stato abrogato dal D.L. n. 112 del 2018, art. 24 in quanto quest’ultima norma aveva mantenuto in vigore la L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14 e 15 e il comma 17, lett. e) di detto art. 14 confermava la vigenza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, tra cui rientra il D.L. n. 7 del 1970, art. 22. Il motivo è manifestamente infondato.
Essendo pacifico in fatto che il provvedimento di disconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE data 21.1.2009 ed è quindi successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008,
art. 24 conv. in L. n. 133 del 2008, resta solo da verificare se tale ultima norma abbia comportato l’abrogazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 eliminando la decadenza ivi prevista.
Questa Corte, a partire dalla sentenza n. 26161/16, poi seguita da una serie di pronunce conformi (Cass. 23703/17, Cass. 16661/18, Cass. 21737/18, Cass. 4305/20, Cass. 41469/21), ha affermato che la decadenza dall’impugnativa RAGIONE_SOCIALEa cancellazione dai relativi elenchi prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. con mod. dalla L. n. 83 del 1970, è stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24 conv. con mod. dalla L. n. 133 del 2008, per essere poi ripristinata dal D.L. n. 98 del 2011, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, con decorrenza dal 6 luglio 2011, sicché non è stata operante nel periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011.
In particolare, la sentenza n. 26161/16 ha specificato che il richiamo invocato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla L. n. 246 del 2005, art. 14, comma 17, lett. e) che fa salva la vigenza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, è irrilevante, poiché tale comma non è fatto salvo dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24 il quale ha invece mantenuto la vigenza dei soli commi 14 e 15 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 246 del 2005, art. 14.
Dall’orientamento consolidato di questa Corte non v ‘ e’ motivo di discostarsi, non presentando il ricorso rilievi giuridici decisivi in senso contrario.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente, e vanno distratte al difensore del controricorrente come da richiesta ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite alla controricorrente, liquidate per il presente grado in Euro 2000 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; spese da distrarsi in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME .
La Corte dà atto che sussiste il presupposto processuale di applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21