Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5389 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5389 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30651-2021 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 139/2021 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 275/2018;
Oggetto
Previdenza
R.G.N.30651/2021
COGNOME
Rep.
Ud.20/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 1°.6.2021, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento previa neutralizzazione de ll’ultima contribuzione meno favorevole, ritenendola preclusa per intervenuta decadenza ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970; che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 20.12.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, commi 2° e 6°, d.P.R. n. 639/1970, per come autenticamente interpretato dall’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), e degli artt. 3, 36 e 38 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza di cui all’art. 47 cit. avesse effetto estintivo del diritto alla riliquidazione fatto valere in giudizio e non soltanto dei ratei del trattamento pensionistico oggetto di riliquidazione maturati nel triennio precedente alla domanda giudiziale;
che il motivo è fondato, essendosi chiarito che la decadenza ex art. 47, cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n . 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile,
imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all’intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione (così Cass. 17430 del 2021, che ha superato il precedente orientamento espresso da Cass. nn. 28147 del 2020 e 11909 del 2021, citate dalla sentenza impugnata; nello stesso senso, tra le più recenti, v. Cass. nn. 36067, 36068 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023, 15450 e 31086 del 2024);
che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20.12.2024.