Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12824 Anno 2024
Oggetto
R.G.N. 14299/2019
Civile Ord. Sez. L Num. 12824 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 156/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2019 R.G.N. 1411/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 7.2.19 la corte d’appello di Milano ha
ORDINANZA
sul ricorso 14299-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente –
contro
confermato la sentenza del 2017 del tribunale di Varese, che aveva dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe alla riliquidazione della pensione secondo i criteri del fondo elettrici, escludendo la maturazione di ogni decadenza. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo; il lavoratore è rimasto intimato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione dell’articolo 47 per avere la corte territoriale trascurato che il termine decadenziale di cui all’articolo 38 decreto legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011, decorre dall’entrata in vigore delle disposizioni anche per le situazioni giuridiche precedenti la legge. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già precisato (Sez. U, Sentenza n. 15352 del 22/07/2015, Rv. 636077 -01,e Sez. 6 – L, Ordinanza n. 25055 del 11/12/2015, Rv. 637931 – 01) che il termine di decadenza introdotto da una legge sopravvenuta si applica anche in caso di situazioni precedenti l’entrata in vigore della legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.
Nel caso di specie, il ricorso giurisdizionale è stato introdotto solo il 28 maggio 2015 e quindi il termine decadenziale risulta essere decorso.
Resta fermo peraltro che la decadenza riguarda i ratei della
prestazione maturati nel triennio e non anche quelli successivi (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 17430 del 17/06/2021,Rv. 661517 – 01).
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 28