Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 846 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 846 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto
Decadenza RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 2025NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 2025-2022 proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 178/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/07/2021 R.G.N. 189/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda svolta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto il trattamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) .
Riteneva la Corte che non potesse applicarsi la decadenza di cui all’art.11 d.lgs. n.22/ 15 invocata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto essa è riferita all’inizio di una nuova attività d’impresa o lavoro autonomo durante il periodo di godimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, laddove COGNOME era già titolare di partita iva prima RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa di prestazione, non potendosi applicare estensivamente una norma eccezionale come quella che introduce una decadenza. Inoltre, COGNOME
aveva comunque comunicato i presumibili redditi derivanti dall’attività di lavoro autonomo, seppur in ritardo rispetto al termine di un mese invocato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e fatto decorrere dalla domanda amministrativa di prestazione.
Avverso la sentenza, ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo d i ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt.10, co.1 e 11, lett. c) d.lgs. n.22/15 in relazione all’art.12 disp. prel. al c.c. , sostenendo che l’interpretazione proposta è estensiva e non analogica del combinato disposto degli artt.10 e 11, avvalorata anche all’art.9, che ha riguardo al caso di un rapporto di lavoro part-time preesistente alla richiesta di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e con obbligo di comunicazione di tale rapporto di lavoro entro un mese dalla domanda amministrativa di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. L’interpretazione estensiva, e non analogica , conclude l’RAGIONE_SOCIALE , è ammessa anche per le norme eccezionali.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, avanzata dal controricorrente. L’esposizione RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda, RAGIONE_SOCIALEa sua sorte sia in primo che in secondo grado, è presente nel ricorso, seppur con richiamo a quanto sul punto contenuto nella sentenza impugnata, come ammesso da questa Corte (Cass.9212/99). Si aggiunge che anche il corpo del
motivo dà atto di quale fosse la domanda attorea, degli elementi di fatto e di diritto che la contraddistinguono e RAGIONE_SOCIALEe ragioni di suo accoglimento in appello.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dispone l’art.10, co.1 d. lgs. n.22/15 : ‘ Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un ‘ imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE entro un mese dall’inizio RAGIONE_SOCIALE‘attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all ‘ 80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio RAGIONE_SOCIALE‘attività e la data in cui termina il periodo di godimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità o, se antecedente, la fine RAGIONE_SOCIALE ‘ anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d ‘ ufficio al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi. ‘
Dispone poi l’art.11 d.lgs. n.22/15: ‘
‘
.
Dal tenore testuale del citato art.10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una ‘nuova attività’ successiva all’inizio del periodo di percezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE . La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si ‘ intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ‘ durante il periodo di godimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, rilevando il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa contemporaneità
tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa.
Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto RAGIONE_SOCIALE‘art.14 RAGIONE_SOCIALEe Disposizioni sulla legge in generale, nell’intendere, come fa il motivo di ricorso, che l’obbligo di comunicazione riguardi anche l’attività lavorat iva già intrapresa prima RAGIONE_SOCIALEa domanda di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Si tratta piuttosto di una esegesi RAGIONE_SOCIALE‘art.10, co.1 che rimane all’interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da ‘ eadem ratio ‘ .
Del resto, che l’art.10, co.1 riguardi pure l’attività di lavoro autonomo iniziata prima RAGIONE_SOCIALEa domanda di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è conclusione avvalorata da un’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALE‘art.10, co.1 alla luce del precedente art.9, co.3 d.lgs. n.22/15. Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione.
Né può essere condiviso l’ulteriore argomento espresso nella pronuncia impugnata, ovvero che la comunicazione era stata data, seppure in ritardo rispetto al termine di legge, anziché essere stata omessa.
L’art.11 lett. c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all’art.10, co.1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt.10, co.1, primo periodo e 11 lett. c), risulta
chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese, nel caso di specie pacificamente non rispettato.
Conclusivamente il ricorso è da accogliere e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda originaria.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo sono compensate data la novità RAGIONE_SOCIALEa questione su cui mancano precedenti di legittimità.
P.Q.M.