Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 374 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9042/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOMECOGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 70/2021 pubblicata il 10/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n.70/2021 pubblicata il 10 febbraio 2021, ha rigettato il gravame proposto dall’IRAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME
La controversia ha ad oggetto il caso di una lavoratrice, titolare di due rapporti di lavoro subordinato a part-time, la quale cessata da uno dei due abbia mantenuto l’altro e pretenda dall’Inps il pagamento della indennità NASpI rispetto al quale invece l’Istituto aveva eccepito l’intervenuta decadenza in relazione alla tardiva comunicazione del reddito annuale.
Il Tribunale di Ivrea accoglieva le domande proposte da NOME COGNOME e condannava l’I.N.P.S. al pagamento della indennità NASpI.
La corte territoriale, investita del gravame da parte dell’Inps, ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dall’art. 9 comma 3 del d.lgs. n. 22/2015 che non prevede la decadenza dalla prestazione nel caso di comunicazione del reddito annuo previsto oltre il termine di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Ad avviso della Corte di merito tali disposizioni legittimavano il rifiuto della prestazione, ma non il rigetto della domanda per intervenuta decadenza.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’I.RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato ad un unico motivo cui resiste NOME COGNOME resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’Inps lamenta la violazione del combinato disposto degli artt.9 comma 3 ed 11 lettera b) del d.lgs. n. 22/2015, ratione temporis applicabili, con riferimento all’art.12 disp. prel. al cod. civ., avuto riguardo all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.. Ad avviso della ricorrente dal combinato disposto delle due norme risulta la esplicita previsione della decadenza dalla prestazione anche nel caso della mancata comunicazione del reddito annuo previsto ex art.9 comma 3 del d.lgs. 22/2015.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, seppur con riferimento all’art. 10 del d.lgs. n.22/2015 ha affermato che «dal tenore testuale del citato art.10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una ‘nuova attività’ successiva all’inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si ‘intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale’ durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa.
Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nell’intendere, come fa il motivo di ricorso, che l’obbligo di comunicazione riguardi anche l’attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di Naspi. Si tratta piuttosto di una esegesi dell’art.10, co.1 che rimane all’interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da ‘eadem ratio’. Del resto, che l’art.10, co.1 riguardi pure l’attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di Naspi e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di Naspi, è conclusione avvalorata da un’interpretazione sistematica dell’art.10, co.1 alla luce del precedente art.9, co.3 d.lgs. n.22/15.
Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di Naspi, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione» (per tutte, Cass. Sez. Lav. 09/01/2024 n.846).
4. Tale affermazione, seppure riferita come detto alla fattispecie regolata dall’art.10 del d.lgs. n.22/2015, ben si attaglia anche al caso oggi all’esame del Collegio trattandosi di fattispecie astratte tra loro sostanzialmente sovrapponibili avuto riguardo ai fatti dai quali deriva la decadenza dal trattamento: la mancata comunicazione di una attività di lavoro (a tempo parziale, nel caso in esame) già intrapresa prima della proposizione della domanda per la NASpI.
Quanto all’affermazione della Corte di merito che ritiene che la comunicazione dei redditi oltre al termine previsto dall’art.9 comma 3 d.lgs. 22/2015 non dia luogo a decadenza dalla prestazione, va qui ribadito quanto già affermato da questa Corte con riguardo al caso dell’assicurato che abbia omesso di comunicare all’INPS, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione, il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro autonomo (Cass. 18/08/2024 n.22924 con riferimento alla della previsione dell’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015). Si è sottolineato che ‘un’interpretazione del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto dell”intenzione del legislatore’, di cui all’art. 12 prel. c.c., si limita ad estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie -com’è d’uso dire con antica espressione minus dixit quam voluit (così già Cass. n. 11543 del 2024); e trattandosi pertanto non già d’interpretazione analogica, bensì estensiva, essa deve reputarsi possibile anche in relazione a norme eccezionali, come sicuramente sono quelle dettate in tema di decadenza (cfr. in
tal senso Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010)’.
In buona sostanza, in base al combinato disposto degli artt.9 comma 3 e 11 lettera b) d.lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza ─ ex art.2966 cod. civ. ─ è sì la comunicazione del reddito annuo previsto ma a condizione che avvenga «entro trenta giorni dalla domanda di prestazione», come prevede la lettera dell’art.9 comma 3 cit..
Si tratta di interpretazione del tutto coerente con la natura stessa della decadenza prevista dalle norme richiamate, la quale mira a rimuovere l’incertezza circa la compatibilità della prestazione NASpI con lo svolgimento di una concomitante attività lavorativa in un tempo ragionevolmente breve, pari a trenta giorni dalla domanda della prestazione.
In conclusione, poiché la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei sopra citati principi di diritto al caso in esame il ricorso è fondato e deve, perciò, essere accolto con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Torino che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia e provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15/11/2024.