Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22800 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 22800 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
SENTENZA
sul ricorso 19262-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
R.G.N. 19262/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/03/2024
PU
avverso la sentenza n. 603/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/12/2018 R.G.N. 976/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME AVV_NOTAIO per delega verbale avvocato AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda svolta dall’odierna parte controricorrente nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto il trattamento cd. NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego).
Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che non operasse la decadenza di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. nr. 22 del 2015 invocata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto essa è riferita all’inizio di una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo durante il periodo di godimento della NASpI mentre NOME COGNOME, già anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro, svolgeva un’attività di lavoro autonomo.
Non era rilevante che la circolare INPS stabilisse la decadenza in relazione a tale ipotesi, non potendosi applicarsi estensivamente una norma eccezionale come quella che introduce una decadenza. Sicuramente, l’interessato avrebbe dovuto comunicare il reddito: tuttavia alla mancata osservanza di tale onere poteva conseguire un ritardo nella percezione della prestazione e non certo il rigetto della stessa per intervenuta decadenza.
Avverso la sentenza, ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con due motivi.
Resiste NOME COGNOME con controricorso, illustrato da memoria.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. -è dedotta la nullità della sentenza per difetto assoluto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, nr. 2 cod.proc.civ.
La Corte di appello avrebbe del tutto omesso di indicare la parte appellata e il relativo difensore come si evince dall’epigrafe della sentenza impugnata.
La circostanza denunciata è vera. Tuttavia, le censure sono infondate in applicazione del principio per cui «l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata» (Cass. nr. 2286 del 2021 con richiamo a Cass. nr. 10853 del 2010, sulla scia di Cass., sez. un., nr. 550 del 1985 e successive conformi). Nella fattispecie concreta, la parte motiva della pronuncia impugnata individua chiaramente il nominativo dell’appellato. E’ da escludere, pertanto, il denunciato profilo di nullità.
Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc.civ. – l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt. 10, co. 1 e 11, lett. c) D.Lgs. nr. 22 del 2015 in relazione all’art. 12 disp. prel. al cod.civ. , per avere il Giudice di appello escluso l’operatività
della decadenza di cui al combinato disposto delle norme di cui alla rubrica nonostante lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo e la sussistenza del relativo reddito.
Il secondo motivo è, invece, fondato.
La questione devoluta al Collegio riguarda, in particolare, l’operatività o meno della decadenza dal diritto all’indennità cd. NASpI, quando l’omessa -o tardivacomunicazione riguarda lo svolgimento di un’attività lavorativa iniziata prima della richiesta di fruizione della prestazione.
Tuttavia, nelle more del presente giudizio, la Corte si è pronunciata sull’argomento , con la sentenza nr. 846 del 2024, affermando il principio che segue:
«In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall’art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l’ipotesi di inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa».
L’indicato esito interpretativo costituisce una premessa che il Collegio non intende rimettere in discussione.
A tale approdo, cui è pervenuta anche la pronuncia nr. 1053 del 2024, resa nella medesima udienza, la Corte è giunta in base all ‘analisi testuale degli artt. 10, comma 1, primo periodo, e 11 lett. c) del D. Lgs. nr. 22 del 2015 e alla
considerazione che la fattispecie cui è correlata la decadenza non è necessariamente una «nuova attività» successiva all’inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più che altro generico riferimento al fatto che si «intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale» durante il periodo di godimento della NASpI, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa.
Secondo i precedenti indicati, la conferma che l’art. 10, co. 1, si riferisce anche all’ipotesi in cui l’attività di lavoro autonomo è iniziata prima della domanda di Naspi -e in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di Naspi- si trae anche dal precedente art. 9, co. 3 D.Lgs. nr. 22 del 2015. Quest’ultima norma riguarda i l caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di NASpI e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla domanda di prestazione.
Si è anche osservato come alcun rilievo possa avere la comunicazione data in ritardo. L’art. 11 lett. c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all’art. 10, co. 1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt. 10, co. 1, primo periodo e 11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese.
A tale recente indirizzo occorre assicurare continuità in questa sede e la pronuncia impugnata non è conforme allo stesso. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo, la sentenza indicata in epigrafe va cassata, con rinvio alla stessa Corte di appello che, in diversa composizione,
rivaluterà la fattispecie concreta alla luce dei richiamati principi. Il giudice di rinvio provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2024