Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34891 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16254-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1594/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/12/2021 R.G.N. 777/2021;
R.G.N. 16254/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE:
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda dell’odierno controricorrente volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (c.d. NASpI), rifiutatagli dall’INPS in sede amministrativa per non avere egli comunicato, nei trenta giorni dalla data della domanda, la carica di amministratore unico di società nonché il reddito da essa presuntivamente derivante;
Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. Ha resistito con controricorso la parte privata. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La trattazione del ricorso, originariamente fissata all’adunanza camerale del 15 novembre 2023, in prossimità della quale il PG depositata conclusioni scritte, è stata poi rinviata alla data odierna.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 3, 10, comma 1, e 11, lett. b) e c), D.Lgs. nr. 22 del 2015, con riferimento all’art. 12 prel.cod.civ., per avere la Corte di merito ritenuto che l’operatività della decadenza dal diritto alla NASpI postula l’omessa comunicazione di un’attività che «sia iniziata» in costanza del trattamento di disoccupazione mentre non opera
nel caso di attività «preesistente» alla domanda di prestazione, come nel caso concreto.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza vada corretta.
In punto di fatto, deve ritenersi incontroverso che il controricorrente abbia rivestito la carica di amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE, senza che la stessa si sia realizzata in forma di attività autonoma o parasubordinata (v. pag. 4 sentenza impugnata) e senza produzione di reddito.
Ciò posto in fatto, secondo il recente insegnamento della Corte, espresso nella pronuncia nr. 846 del 2024, «In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall’art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l’ipotesi di inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa». Hanno dato seguito, tra le altre, Cass. nn. 11543, 22800 e 22924 del 2024.
Tuttavia, a chiarimento del l’indicata regola di diritto, Cass. nr. 6933 del 2024 ha osservato che «non comporta decadenza dalla corresponsione della prestazione l’omessa comunicazione dell’incarico di presidente e componente del consiglio di amministrazione »
10. Ciò in quanto:
l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non può ritenersi compreso né tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all ‘art. 409 n r. 3 cod.proc.civ. né, a fortiori, tra quelli di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c od.civ., salvo diverso accertamento del giudice di merito;
-non è decisiva la previsione di cui all’art. 50, comma 1°, lett. cbis ), T.U. nr. 917 del 1986, secondo cui sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente «le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica», atteso che la previsione dell’art. 10, comma 1°, d.lgs. n r. 22 del 2015, ricollega l’obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svolgimento di una «attività lavorativa autonoma o di impresa individuale» (oltre che al reddito da essa derivabile).
Gli esposti principi, cui va data continuità in questa sede, fondano il rigetto del ricorso, in ragione del concreto atteggiarsi della fattispecie concreta, non sussistendo, in capo all’amministratore, l’onere della comunicazione . Negli anzidetti termini va dunque corretta la motivazione della sentenza impugnata.
Le deduzioni formulate in memoria dall’I nps non offrono, invero, elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati.
Le spese vanno, invece, compensate, poiché recenti sono gli interventi chiarificatori della Corte.
14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto,
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del