Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7296 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7296 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 28203/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente-
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
– controricorrente-
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Brescia n. 841/2020, depositata in data 24/8/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12 /2025 dal AVV_NOTAIO .
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE presentava il 6/2/1997, ai sensi del regolamento CEE n. 2078/92, la domanda di ritiro ventennale dei seminativi a scopo naturalistico, con riferimento alla particella di cui al foglio 9, n. 1075, di ha 3,40, impegnandosi a non effettuare operazioni colturali finalizzate alla produzione.
La domanda aveva esito positivo.
In data 12/10/2016 La società presentava domanda di riconoscimento di errore palese, segnalando l’errato inserimento a premio di una superficie diversa da quella richiesta nelle annualità precedenti, pari invece ad ha 3,40.
A seguito di tale domanda, il 23/11/2016 l’RAGIONE_SOCIALE regionale comunicava alla società la necessità di effettuare un controllo in loco presso la particella n. 1075 del foglio 9.
Tuttavia, si riscontrava, a seguito del sopralluogo del 17/2/2017, la violazione da parte della società dell’impegno essenziale assunto, riscontrandosi la presenza su parte di tale particella di un campo coltivato a mais per ha 1.75.21.
Con la nota dell’8/8/2017 veniva comunicato alla società l’avvio del procedimento di decadenza totale per inadempimento tecnico, con conseguente recupero della somma di euro 44.424,64.
Con provvedimento del 27/10/2017 si disponeva la decadenza totale della domanda di ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno 20 anni.
Avverso il provvedimento di decadenza proponeva opposizione la società deducendo che i controlli e le verifiche dovevano avvenire in loco e dovevano risultare da un apposito verbale di accertamento.
Al contrario, la Regione si sarebbe limitata a disporre la decadenza del beneficio sulla base di foto aeree, senza che venisse redatto il verbale di accertamento del preteso inadempimento.
Inoltre, la società aggiungeva che la domanda era stata presentata nel 1996 e che la prima rata del beneficio ventennale era stata corrisposta in data 6/2/1997, mentre soltanto l’8/8/2017, ad oltre 20 anni dall’accoglimento della domanda, e una volta terminato il periodo di vincolo dei fondi e di corresponsione del beneficio, era stata disposta la decadenza totale da beneficio.
La società sollevava anche l’eccezione di prescrizione.
La Regione si costituiva ed evidenziava che la domanda di ritiro ventennale dei seminativi, a scopo naturalistico, era stata presentata il 6/2/1997.
Inoltre, nella memoria ex art. 183, 6º comma, n. 1, c.p.c., la Regione contestava «l’infondatezza della tesi espressa da parte opponente solo in udienza, secondo cui l’accertamento dell’illecito sarebbe avvenuto ad oltre vent’anni dal pagamento della prima rata del contributo, e quindi oltre la scadenza del vincolo», mentre il calcolo effettuato dall’opponente era erroneo, essendo stato corrisposto il primo pagamento «dopo il 27 agosto 1997», sicché
l’accertamento avvenuto il 17/2/2017 era stato effettuato entro i 20 anni da tale data.
Il tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2265 del 2018, rigettava l’opposizione.
Per quel che ancora qui rileva, il tribunale evidenziava che il 6/2/1997 non corrispondeva alla data del primo pagamento, ma alla data della presentazione della domanda di adesione al programma Agro ambientale regionale, come risultava dal tipo di protocollo.
Il primo pagamento era avvenuto dopo il 27/8/1997, mentre la prova di un pagamento prima del 17/2/1997 (data in cui sarebbe scaduto il vincolo ventennale) non era stata fornita dalla società che aveva sollevato l’eccezione.
Si reputava infondata anche l’eccezione di prescrizione.
La Corte d’appello, con sentenza n. 841/2020, pubblicata il 24/8/2020, rigettava l’appello.
Rilevava l’assenza di specificità in ordine al motivo di gravame che si confrontava con la decisione di prime cure, con cui era stata respinta l’eccezione di prescrizione.
Nel merito, affermava la presenza agli atti del verbale di accertamento del 17/2/2017, redatto da pubblici ufficiali, con cui era stata dimostrata la presenza di un campo coltivato a mais.
La domanda per l’attribuzione del finanziamento era stata presentata il 6/2/ 1997, ma era comunque consentito accertare la decadenza del beneficio per violazione dell’impegno essenziale attuata nel corso del ventennio «ancorché accertata in un momento successivo allo scadere del vincolo».
Chiariva la Corte territoriale: «Il che – anche ammessa la prospettata coincidenza tra data della domanda (6/2/1997) e data del primo pagamento, ovvero attribuita rilevanza alla data della
domanda anziché a quella del primo pagamento, se successivo – è esattamente quanto si è verificato nella fattispecie».
Ed infatti, una volta accertata, con il verbale del 17/2/2017, anche con l’ausilio di riscontri fotografici, la presenza di un campo coltivato a mais, ciò non poteva che rimandare «necessariamente alla semina ed alla coltivazione dell’anno precedente», sicché si raggiungeva la certezza «dell’intervenuta violazione del vincolo nel corso dell’anno 2016, allorché il ventennio dalla data della domanda non era ancora scaduto».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la Regione Lombardia, depositando anche memoria scritta.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione si deduce «art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – violazione o falsa applicazione degli articoli 3, 4 e 6 D.M. 27 marzo 1998, n. 159».
Per la Corte territoriale la decadenza totale dal beneficio sarebbe derivata dalla violazione dell’impegno essenziale avvenuta nel corso del ventennio, per il quale era operante il ritiro dei seminativi dalla produzione, «ancorché accertata in un momento successivo allo scadere del vincolo».
Tale decisione sarebbe in contrasto con gli articoli 3, 4 e 6 del D.M. n. 159 del 1998, «in quanto tale provvedimento normativo non prevede che i controlli vengano effettuati dopo la scadenza dell’impegno».
Ad avviso della ricorrente, dunque, per espressa previsione normativa, i controlli «in corso di impegno» di cui all’art. 3 del D.M. n. 159 del 1998, «devono essere effettuati esclusivamente durante
il periodo di vigenza dell’impegno assunto dal beneficiato e non possono essere effettuati in un momento successivo».
Per la ricorrente, sarebbe pacifico che il controllo è stato effettuato successivamente allo scadere del vincolo, in quanto «circostanza dedotta da RAGIONE_SOCIALE nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e non tempestivamente contestata dalla Regione Lombardia e, quindi, pacifica».
Pertanto, proprio perché il controllo è stato effettuato in violazione degli articoli 3 e 4 del D.M. n. 159 del 1998, non poteva poi applicarsi il provvedimento di decadenza di cui all’art. 6 del medesimo D.M.
Il motivo è inammissibile.
2.1. Invero, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata «pacifica» tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass., sez. 6-1, 12/10/2017, n. 24062; Cass., sez. 6-3, 4/4/2022, n. 10761).
Nella specie, nel motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente si limita a dedurre che il controllo sarebbe stato effettuato successivamente allo scadere del vincolo ventennale e che tale circostanza sarebbe stata «dedotta da RAGIONE_SOCIALE nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e non tempestivamente contestata Regione Lombardia e, quindi, pacifica».
Non si è provveduto a trascrivere, neppure per stralcio, il contenuto delle difese della Regione Lombardia, a seguito della asserita deduzione specifica della circostanza, contenuta nell’atto di opposizione.
2.2. Tra l’altro, leggendo la motivazione della sentenza della Corte d’appello, si osserva che la Regione Lombardia, nella memoria n. 1, ex art. 183, 6º comma, c.p.c., ha contestato specificamente che il controllo fosse stato eseguito dopo la maturazione del ventennio («la Regione Lombardia ha contestato la tardività, e in ogni caso l’infondatezza, della tesi espressa da parte opponente solo in udienza, secondo cui l’accertamento dell’illecito sarebbe avvenuto ad oltre vent’anni dal pagamento della prima rata del contributo, e quindi oltre la scadenza del vincolo. Ha affermato, in proposito, il calcolo effettuato dall’opponente sarebbe risultato erroneo: ed invero il primo pagamento era stato corrisposto dopo il 27 agosto 1997 e pertanto, l’accertamento – avvenuto in data 17/2/2017 – era stato effettuato senza ombra di dubbio entro i 20 anni da quella data»).
2.3. Senza contare che l’art. 3 del D.M. n. 159 del 1998 (Controlli in corso di impegno), come pure l’art. 4 del D.M. suddetto (Esito dei controlli in corso di impegno), non prevedono in alcun modo l’esistenza di termini perentori, a pena di decadenza, in relazione ad eventuale attività di controllo esperita successivamente alla scadenza dei 20 anni, nei quali il beneficiario si impegna a non effettuare colture sui propri terreni.
Si prevede al comma 1 dell’art. 3 del D.M. predetto che « controlli in corso di impegno vengono effettuati dalle autorità di cui al successivo art. 7».
Allo stesso modo, nell’art. 4 si disciplina l’esito dei controlli «in corso di impegno», ove siano accertate false dichiarazioni o irregolarità, senza la previsione di termini perentori decadenza.
2.4. Con l’ulteriore precisazione che la domanda di contributo è stata presentata il 6/2/1997, mentre il primo pagamento è avvenuto il 27/8/1997, come accertato dal giudice di merito.
Pertanto, il controllo del 17/2/2017 rientrava nel ventennio.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta «art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – violazione o falsa applicazione degli articoli 101,112 e 115 c.p.c. e art. 24 Costituzione».
La Corte d’appello avrebbe errato nel rilevare che, a seguito del controllo effettuato il 17/2/2017, si era verificata la presenza del campo di mais, e ciò faceva desumere l’avvenuta coltivazione per l’anno precedente («il che rimanda necessariamente alla semina ed alla coltivazione dell’anno precedente. Con la conseguente certezza dell’intervenuta violazione del vincolo nel corso dell’anno 2016, allorché il ventennio dalla data della domanda non era ancora scaduto»).
La Corte territoriale – ad avviso della ricorrente – avrebbe dunque violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.
Ciò in quanto mai la Regione Lombardia avrebbe eccepito che dal verbale del 17/2/2017 sarebbe risultato che la coltivazione sarebbe stata anteriore alla data di scadenza del vincolo.
Sarebbe stato violato anche il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo Regione Lombardia mai allegato la presenza di un campo coltivato a mais, al fine di valorizzare giuridicamente tali circostanze, «affermando che ciò avrebbe rimandato necessariamente alla semina ed alla coltivazione dell’anno precedente».
Il motivo è infondato.
4.1. Infatti, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non osta a che il giudice d’appello operi una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalle parti, o renda una qualificazione giuridica autonoma rispetto a quella della sentenza impugnata, e criticata dalle parti, con il limite attinente al
divieto del giudice stesso di attribuire un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa, e che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice (Cass., sez. 1, 19/7/2002, n. 10542; Cass., 22/6/1994, n. 6006).
Inoltre, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass., ,sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).
Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta «art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c. e art. 24 Costituzione».
La Corte d’appello ha definito il giudizio affermando che nel verbale di accertamento del 17/2/2017 si dava conto della presenza di un campo coltivato a mais, sicché tale circostanza rimandava necessariamente alla semina ed alla coltivazione dell’anno precedente.
Tale circostanza, però, non sarebbe stata mai valorizzata dalla Regione Lombardia.
La Corte territoriale avrebbe, dunque, posto a fondamento della decisione un fatto risultante dagli atti del processo, ma rimasto
«silente in quanto non indicato né valorizzato giuridicamente dalla parte».
Vi sarebbe stata violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c.
6. Il motivo è infondato.
Infatti, l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, rafforzato dall’aggiunta del secondo comma all’art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d’ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito (Cass., sez. L, 19/5/2013, n. 10353).
Non può, peraltro, essere rimessa in discussione in sede di legittimità la valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dal giudice di merito.
7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro, 9.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il 4 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME