Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 385 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 385 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16713-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 16713/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 581/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/05/2022 R.G.N. 516/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 18.5.22 la corte d’appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del tribunale di Castrovillari del 19.3.21, ha rigettato la domanda della lavoratrice in epigrafe di accertamento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per l’anno 2007 e del conseguente diritto a trattenere somme percepite per disoccupazione agricola.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto la decadenza ex articolo 22 legge 7/70 convertito in legge 8/70, non potendo spostare il termine in avanti la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo; per la corte poi, non potendosi accertare il rapporto lavorativo presupposto alle prestazioni previdenziali, ne discendeva l’infondatezza della pretesa per somme collegate al rapporto e lo stesso presupponenti.
Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato
il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 24 legge 88/89, per avere la corte territoriale trascurato che il giudizio aveva ad oggetto la restituzione di prestazione già corrisposta, sicché era inapplicabile il termine di decadenza.
Il motivo è infondato, in quanto il giudizio sulla spettanza della prestazione presuppone l’accertamento del rapporto sostanziale di lavoro, nel caso non possibile per l’intervenuta decadenza; la corte del resto ha specificamente motivato in questi termini. In tema, questa Corte ha già precisato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6229 del 04/03/2019, Rv. 653142 – 01) che, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.
Il secondo motivo deduce violazione del l’articolo 22 del decreto legge 7/70, per avere la corte territoriale trascurato che la conoscenza rilevante della cancellazione
da cui decorre il termine decadenziale è quella ottenuta attraverso la pubblicazione degli elenchi telematici.
Anche tale motivo è infondato, posto che la corte ha specificato che la lavoratrice ha pacificamente preso conoscenza con nota individuale ricevuta il 15.12.15 della cancellazione (vedi pagina tre della sentenza), sicché da tale momento decorre il termine per impugnare la cancellazione entro 30 giorni; in mancanza di impugnazione, dalla scadenza del termine predetto decorre il successivo termine di 120 giorni di decadenza, nella specie -come già evidenziato- decorso.
Spese secondo soccombenza: invero, la dichiarazione reddituale prodotta è utile per il contributo unificato, ma non anche per l’applicazione del regime delle spese ex art. 152 att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 15