Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10038 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8653-2019 proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliato presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 558 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 19 ottobre 2018 (R.G.N. 805/2016).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 16/01/2024
giurisdizione Indennità di disoccupazione agricola. Decadenza.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 7 marzo 2019 e affidato a due motivi, il signor NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza n. 558 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Salerno e depositata il 19 ottobre 2018.
La Corte territoriale ha respinto il gravame del signor COGNOME e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato inammissibile, per sopravvenuta decadenza, la domanda volta a ottenere l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agric oli per l’anno 2008 (156 giornate) e per l’anno 2009 (settanta giornate) e il conseguente rigetto della richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo d’indennità di disoccupazione agricola.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, notificato il 12 aprile 2019.
-Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Il signor NOME COGNOME sottopone al vaglio di questa Corte le seguenti censure.
1.1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’applicare retroattivamente anche alla cancellazione per gli anni antecedenti al 31 dicembre 2010, ai fini della decadenza, la disciplina concernente la pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.
1.2. -Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell’art. 11 delle preleggi.
L’interpretazione prescelta dalla Corte d’appello di Salerno si porrebbe in contrasto con il principio d’irretroattività della legge e lederebbe l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, elemento fondante dello Stato di diritto (art. 3 Cost.).
Nell’introdurre un «perverso meccanismo» (pagina 17), la disciplina in esame, interpretata nel senso esposto dalla sentenza d’appello, sacrificherebbe i ‘diritti quesiti’ e comprimerebbe in modo irragionevole la tutela giurisdizionale presidiata dall’art. 24 Cost.
2. -I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, per la connessione che li unisce.
Entrambe le critiche si appuntano sull’ ambito applicativo del sistema di notifica dei disconoscimenti , introdotto dall’ art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, e sulla conformità a Costituzione dell’interpretazione che reputa applicabile tale disciplina anche alle giornate di occupazione antecedenti al 31 dicembre 2010.
3. -Le censure non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 4, 5 e 6), che fanno leva sulla mancata contestazione della ratio decidendi «fondata sul fatto che per i lavoratori agricoli la notifica telematica della cancellazione dagli elenchi bracciantili opera anche per le annualità precedenti all’entrata in vigore della L. n. 111/2011» (pagina 6).
Il ricorso, complessivamente inteso, si prefigge di scalfire quella che, della pronuncia impugnata, rappresenta la ratio decidendi
saliente: l’applicabilità della disciplina sopravvenuta anche ai disconoscimenti che toccano annualità pregresse.
Le censure, pertanto, sono specifiche e pertinenti e investono il percorso argomentativo che ha indotto i giudici d’appello a confermare la statuizione di decadenza.
Quanto all’affermazione, che il controricorrente estrapola dal contesto di notazioni più ampie, è parte integrante di un iter logico che il ricorso censura in maniera netta e puntuale nei suoi profili dirimenti.
Non si ravvisa, pertanto, la ragione d’inammissibilità indicata dall’Istituto.
-Nel merito, i motivi di ricorso non colgono nel segno.
Si deve ribadire che la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative, mediante la pubblicazione telematica da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel proprio sito internet ( art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’ art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120), può avere ad oggetto anche g iornate lavorative relative all’ iscrizione negli elenchi nominativi annuali antec edenti all’ entrata in vigore della norma (Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37974).
-Né tale interpretazione, che la parte ricorrente non induce a rimeditare con argomenti risolutivi, confligge con il principio d’irretroattività sancito dall’art. 11 delle preleggi.
La disciplina in esame dispone per l’avvenire e regola i disconoscimenti effettuati in data successiva alla sua entrata in vigore.
Non si può configurare un affidamento meritevole di tutela nell’immutabilità della disciplina di legge o nell’intangibilità delle posizioni dei lavoratori, a fronte del potere dell’Istituto di svolgere i necessari accertamenti sulla genuinità dei rapporti denunciati.
Come questa Corte ha chiarito anche di recente, «Se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapport o assicurativo, il comma 7 dell’art.
38 del d.l. n. 98 del 2011 è norma ch e regola soltanto la forma dell’ atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ ente previdenziale è titolare in ordine alla verifica dei presupposti per l’ erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, terzo comma, d.l. n. 7 del 1970, e 9, comma 1, d.lgs. n. 375 del 1 993; e relativamente ad essa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98 del 2011, nulla ha disposto» (Cass., sez. lav., 23 febbraio 2024, n. 4890, punto 13 del Considerato ).
6. -Né tale disciplina, nell’ interpretazione delineata dal diritto vivente, suscita dubbi di legittimità costituzionale che impongano, alla st regua dell’ art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, d’ interpellare sulle relative questioni il giudice delle leggi.
Con la sentenza n. 45 del 2021, la Corte costituzionale «ha respinto, in quanto infondate, le censure proposte dalla Corte d’ appello di Reggio Calabria con riferimento alla normativa applicabile ratione temporis anche al caso di specie. Tale normativa è stata abrogata dall’ art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha prescritto la ‘ notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a g arantire la piena conoscibilità’ . 3.3.- La sentenza n. 45 del 2021 ha esaminato la compatibilità dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 con il diritto di difesa e, a tale riguardo, ha po sto in risalto, per un verso, l’ ampia discrezionalità che spetta al legislatore nella conformazione degl’istituti processuali (punto 5.1. del Considerato in diritto ) e, per altro verso, l’ idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell’ atto erga omnes (punto 5.2. del Considerato in diritto ). Inquadrata in queste
coordinate, la disci plina in esame, preordinata ad ‘ assicurare efficienza e speditezza dell’ attività della pubblica amministrazione’ (punto 6 del Considerato in diritto ), persegue una finalità legittima, senza travalicare i limiti della proporzionalità, e non si pone di per sé in antitesi con il diritto di difesa, che costituisce il fulcro delle argomentazioni dell’ odierno ricorrente, anche sulla scorta dei principi consacrati dalla CEDU. 3.4.- La peculiarità del lavoro agricolo, per il suo carattere discontinuo e per le difficoltà di accertamento che gli sono connaturate, preclude il raffronto che il primo mezzo sollecita, al metro dell’ art. 3 Cost., rispetto ad altre tipologie di lavoro. Le innovazioni introdotte dal d.l. n. 98 del 2011 si raccordano pur sempre alla spec ialità del lavoro prestato nell’ agri coltura, che si estrinseca nel ‘ suo accentuato carattere stagionale’, nella ‘ esposizione a fenomeni metereologic i’ , nella stessa sede in cui opera il singolo lavoratore e, infine, nel ‘ correlato, non infrequente riscontro della natura fittizia dei rapporti di lavoro dichiarati’ (punto 4.1. del Considerato in diritto ). In quest’ambito, l’ imposizione di un termine di decadenza, non arbitrariamente ancorato a una più spedita ed efficace modalità telematica di pubblicazione, rinviene la sua giustificazione nella ‘ obiettiva difficoltà di rilevamento della effettività della prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall’essere l’ attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso dell’anno’ (Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto ). D a tale difficoltà sorge l’esigenza di ‘ accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’ iscrizione ed alle conseguenti prestazioni’ e di porre rimedio alla ‘ oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti’ (sentenza n. 192 del 2005, cit., il già richiamato punto 2.3. del Considerato in diritto ). A quest’ esigenza, particolarmente avvertita nello speciale ambito del lavoro agricolo, è funzionale anche la normativa di cui si discorre. 3.5. -Ne consegue che
non possono trovare accoglimento le doglianze del ricorrente, che presuppongono la radicale incostituzionalità della normativa dettata dall’art. 38, comma 7, del d.l . n. 98 del 2011, secondo una prospettazione che il giudice delle leggi ha mostrato di disattendere, con argomentazioni persuasive. Né il ripristino della comunicazione individuale, frutto di una scelta egualmente discrezionale del legislatore (art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, cit.), estranea al novero delle opzioni costituzionalmente imposte, apporta un quid novi , che induca a investire la Corte costituzionale, sotto un distinto e inedito profilo, della conformità della normativa pregressa alla Carta fondamentale» (Cass., sez. lav., 20 febbraio 2024, n. 4469).
Da tali affermazioni non vi sono ragioni di discostarsi, né la parte ricorrente si è premurata di addurre argomenti di segno contrario, che questa Corte non abbia già vagliato.
7. -In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato.
-Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto si riscontrano le condizioni per l’esonero, ai sensi dell’ art. 152 disp. att. cod. proc. civ., condizioni già esaminate nella sentenza d’appello (pagina 19).
Invero, c on l’ originario ricorso (cfr., in tal senso, pagina 3 della sentenza impugnata), unitamente alla domanda di riconoscimento del diri tto all’iscrizione negli elenchi, il ricorrente ha proposto anche quella diretta al rigetto delle richieste r estitutorie avanzate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Occorre dare continuità alla giurisprudenza più recente di questa Corte, che ha ricondotto nel perimetro di applicazione dell’ art. 152 disp. att. cod. proc. civ. il giu dizio in cui era stata dedotta ‘l’ illegittimità del provvedimento dell’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di ripetizione delle somme erogate, a titolo di disoccupazione agricola, ritenuta indebita a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per gli anni in contestazione’ (Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37973, punto 32 delle Ragioni della decisione ).
9. -L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione