Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9557 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9557 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16687-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 584/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/12/2020 R.G.N. 917/2018;
R.G.N. 16687/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 26/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda di COGNOME NOME, pilota di aeromobili già dipendente della compagnia aerea Alitalia s.p.a., volta ad accertare l’illegittima decadenza dal diritto al trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria e dal trattamento integrativo del Fondo Speciale Trasporto Aereo disposta, ai sensi dell’art.8, co.5 , d.l. n.86/88, conv. con mod. in L. n.160/88, con provvedimento INPS del 21/4/2016 e relativa al periodo decorrente dalla sospensione della propria attività lavorativa, dal 13/1/2009, e fino al 9/8/2010, data a decorrere dalla quale il lavoratore aveva chiesto la sospensione del predetto trattamento per avere iniziato attività lavorativa all’estero, e per successivi ulteriori periodi (dal 28/4/11 al 31/7/11 e dal 1/8/12 al 13/10/12).
In particolare, il lavoratore aveva stipulato con altra compagnia di volo estera –RAGIONE_SOCIALE– un contratto di addestramento e lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 18/4/2010, per il quale la Corte territoriale aveva ritenuto che non fosse rilevante, ai fini della interruzione della prestazione di CIGS, il periodo di svolgimento dell’attività di addestramento e formazione (dal 27/4/2010 al 9/8/2010) finalizzato al mantenimento e/o al rinnovo delle licenze ed abilitazioni di volo, da considerar si ‘neutro’ rispetto alla sanzione della decadenza prevista dal citato art. 8 in caso di omessa comunicazione preventiva ad INPS; trattandosi di un periodo di addestramento a terra, con simulatore, e in volo, necessario per la salvaguardia del brevetto di pilota e per la verifica delle abilitazioni al volo sui
nuovi apparecchi, con annotazione di ore di volo e numero di decolli e atterraggi, non si rendeva necessaria una comunicazione preventiva, volta a verificare la compatibilità del trattamento di integrazione salariale con la nuova attività lavorativa, ma so ltanto all’esito del positivo superamento di tutte le fasi dell’addestramento, con vidimazione all’abilitazione per i velivoli B777 e raggiungimento degli standard di compagnia. Nel caso in esame, il pilota aveva dapprima richiesto chiarimenti ad INPS in data 27/4/2010, su quali condotte e adempimenti da tenere, di poi aveva inviato la comunicazione di inizio attività lavorativa in data 29/7/2010, con sospensione della prestazione dal 10/8/2010 e fino alla scadenza del contratto del 27/4/2011.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la mancanza di una preventiva comunicazione per il periodo di addestramento teorico-pratico presso il nuovo vettore non darebbe luogo a decadenza dalle prestazioni di integrazione salariale o alla interruzione della sua percezione, trattandosi di attività neutra, ancorché remunerata, finalizzata al mantenimento della abilitazione al volo, a salvaguardia del brevetto di pilota aereo; invece, con la comunicazione ad INPS del 29/7/10 il dichiarante non soltanto dava atto dell’assunzione presso la nuova compagnia, ma chiedeva altresì la sospensione del trattamento integrativo per l’inizio di attività lavorativa all’estero .
Avverso la sentenza, ricorre l’Inps con un motivo a cui COGNOME NOME resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
La controversia è stata trattata e decisa a ll’adunanza camerale del 26 novembre 2024.
CONSIDERATO CHE
1. C on l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 8, co.4 e 5 d.l. n.86/88 conv. in L. n.160/88, con riferimento agli artt.1-bis e 1-ter d.l. n.247/04 conv. in L. n.291/04, nonché violazione dell’art.2033 c.c. ; sostiene che la comunicazione fu data dopo l’inizio d el rapporto di lavoro a tempo determinato, e che l’esonero della previa comunicazione all’Inps circa la nuova occupazione lavorativa è previsto dalla circolare dell’Istituto nel solo caso in cui l’attività di addestramento sia fi nalizzata esclusivamente a mantenere il brevetto, e non quando essa rientri nell’oggetto di un contratto di lavoro. In particolare, premesso che il citato art. 1-bis ha esteso al personale del trasporto aereo il regime di trattamento straordinario di integrazione salariale per 24 mesi in caso di crisi occupazionale, e che ai sensi dell’art. 8 comma 4 ad esso non abbia d iritto il lavoratore che svolga attività autonoma o subordinata nel periodo di integrazione salariale, per le giornate di lavoro effettuate, il ricorrente istituto osserva che era stata data tardiva comunicazione della rioccupazione remunerata e che la proposta di lavoro accettata il 27/4/2010 era condizionata al superamento positivo di tutte le fasi di addestramento, per le quali il lavorator e si era traferito all’estero, era stato sottoposto a visite mediche presso il nuovo datore, aveva svolto attività di formazione e addestramento, con simulatore e prove di volo, e che il contratto prevedeva, in caso di esito positivo, l’assunzione ovvero, in caso negativo, il rimborso di quanto speso dalla compagnia datrice; l’offerta di lavoro accettata prevedeva un periodo di addestramento finalizzato non unicamente all’esclusivo mantenimento dell’abi litazione al volo ma anche all’ abilitazione a pilotare un nuovo vettore presso un paese extracomunitario. In sintesi, la Corte d’appello avrebbe dovuto
applicare la decadenza dell’art. 8 co .5 o quanto meno escludere il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell’art. 8 co .4 d.l. 88/1986.
Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, d.l. 86/1988 il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, ed al successivo comma 5 -nel testo vigente ratione temporis (ora in art. 8 L. d.lgs. 148/2015)-: ‘ Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività .’
La normativa prescrive un adempimento a carico del fruitore della prestazione CIGS, affinché l’istituto erogatore possa verificare la compatibilità dell’attività da svolgere con il perdurare del rapporto di lavoro presupposto dell’integrazione salariale; c onseguenza dell’omessa comunicazione è la decadenza dal beneficio, quale misura a carattere sanzionatorio, in coerenza con la ratio legis ‘ volta ad assicurare la massima efficacia ai controlli dell’INPS ai fine di ridurre l’area del lavoro nero e garantire l’effettiva destinazione, a sostegno dei disoccupati, delle risorse disponibili ‘ (Cass. sent. 24455/2017).
A tal fine, la comunicazione della nuova attività lavorativa, di cui è onerato il beneficiario del trattamento, deve essere preventiva, ossia antecedente alla conclusione del nuovo contratto di lavoro, e quindi non successiva all’insorgenza del nuovo rapporto, sicché ‘ è rimessa alla libera valutazione del lavoratore decidere se dare immediata esecuzione all’attività lavorativa oppure procedere alla comunicazione preventiva
all’INPS, valutando che la comunicazione deve essere solo precedente l’inizio dell’attività lavorativa senza altre specificazioni temporali ‘ (Cass.10379/15); si è specificato, altresì, che la comunicazione preventiva si riferisca all’attività lavorativa, per cui essa è esclusa dalla contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione, dovendo il lavoratore, in tal caso, soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione, per non incorrere in decadenza. È stato anche precisato che il beneficiario del trattamento ha l’onere di dare preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, come nel caso in cui la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass. 24644/23).
Tanto premesso, per i piloti di volo, le circolari dell’Inps nn.73/08 e 94/11, pur richiamate nella impugnata sentenza, hanno meglio precisato l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligo non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, e questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass.3116/21) che, ai fini del predetto periodo, occorre che l’attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad un addestramento funzionale a preservare le pregresse licenze di volo. Le predette circolari in funzione interpretativa della norma primaria di cui a ll’art.8, co.5 d.l. n.86/88, hanno chiarito la possibilità, per il lavoratore che preventivamente comunichi la sua rioccupazione, di cumulare anche parzialmente il reddito da lavoro con il trattamento di integrazione salariale mantenendo l’iscrizione in liste di mobilità, ma se la comunicazione preventiva è omessa, il lavoratore perde il diritto al trattamento sin dall’inizio della sua
concessione; sicché la fattispecie normativa in tema di decadenza, nell’ambito specifico dei piloti di volo, è quella risultante dal coordinamento con le predette circolari.
5. L’accertamento che si sia trattato di attività volta unicamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunque un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. , come lamenta il controricorrente, poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa. Ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c., sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art.8, co.5 d.l. n.86/88 coordinato con le menzionate circolari Inps, laddove il giudice di merito non abbia compiuto alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, abbia compiuto tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti. Tra questi elementi fattuali non può, ad esempio, non essere considerato il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamento emerga una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto, o invece più ampia. Ciò premesso, deve innanzitutto rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente: il motivo non tende a ridiscutere alcuna questione di merito, ma pone la sola questione giuridica della scorretta sussunzione del caso concreto nella fattispecie giuridica. Né vi è preclusione derivante da doppia pronuncia conforme, poiché si verte al di fuori dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.
La dedotta violazione della normativa speciale, ed in particolare della disciplina decadenziale per l’omessa preventiva comunicazione, non può che essere delibata alla luce della dinamica del rapporto lavorativo e della scansione temporale degli eventi, perché da esse discende la sussistenza del diritto all’integrazione salariale per il periodo di vigenza del contratto a tempo determinato antecedente la comunicazione all’Inps. Nel caso di specie è dunque pacifico che la comunicazione del 29/7/2010 fu resa solo a contratto di lavoro già in corso; neppure potrebbe valere come preventiva comunicazione la missiva inoltrata il 27/4/2010 contenente una richiesta di chiarimento sulla condotta da tenere in vista della attività lavorativa nello stato estero, non trattandosi di una comunicazione di rioccupazione come formalmente richiesto dall’art. 8, vuoi perché si poneva in senso meramente i nterlocutorio con l’ente vuoi perché non era ‘preventiva’ nel senso innanzi precisato.
A fronte dell ‘ interpretazione resa dalla Corte territoriale che ha ritenuto la tempestività della comunicazione del 29/7/2010 in quanto il precedente periodo di attività era da considerarsi c.d. neutro, ovvero finalizzato all’addestramento teorico -pratico necessario a mantenere il brevetto, l ‘Inps ha invece escluso che potesse in tal modo essere qualificato il periodo svolto da fine aprile a fine luglio 2010 , poiché non risulta che l’attività compiuta in esecuzione del contratto a termine fosse stata prestata esclusivamente per mantenere il brevetto pregresso.
La doglianza coglie nel segno. È già stato precisato da questa Corte che, ove non risulti dal contratto che l’assunzione e il relativo periodo di prova siano finalizzati unicamente al mantenimento del brevetto, va rispettato l’obbligo di
comunicazione previsto dall’art.8, co.5 d.l. n.86/88 (Cass. 33778/23). Nel caso di specie, risulta che il contratto di lavoro a termine dal 27/4/2010 al 27/4/2011 fu stipulato durante il periodo di CIGS, che il lavoratore fu assunto dalla nuova compagnia aerea trasferendosi nella sede operativa estera, che l’attività prevedeva un addestramento finalizzato ad abilitare il comando di vettori della nuova compagnia di traporto aereo e non era volto al solo mantenimento del brevetto precedente, occorrendo conseg uire l’ abilitazione a pilotare velivoli per tratte non comprese nel pregresso brevetto. Che il contratto a termine del 27/4/2010 avesse, poi, un oggetto più ampio del solo addestramento emerge anche dalle seguenti circostanze: si trattava di un contratto denominato di addestramento e lavoro (‘ captain pilot training and employment agreement ‘), conteneva un patto di prova (‘ probation 3 months ‘) , non contemplava un rinnovo contrattuale al superamento dell’addestramento con esito positivo essendo condizionato lo svolgimento dell’attività alla vidimazione dell’abili tazione per la conduzione dei velivoli B777 ed al raggiungimento degli standard di compagnia; infine, lo stesso controricorrente nel suo atto difensivo rammenta che l’addestramento terminò il 18/8/2010 data in cui poteva svolgere le funzioni di comandante titolare ‘ per le quali era stato assunto ‘.
Si trattava quindi di un unico contratto articolato in più fasi, senza cesure contrattuali o necessità di nuove manifestazioni di volontà, ed era funzionale, al di là del solo mantenimento del brevetto, alla valutazione di tutte le attitudini professionali e umane necessarie per lo svolgimento di una prestazione lavorativa esorbitante quella di semplice manutenzione del precedente brevetto, ed implicante anche voli esteri; conseguentemente, l’addestramento si collocava all’interno del
nuovo rapporto di lavoro subordinato e l’assunzione era quindi finalizzata ad una prestazione complessiva non finalizzata esclusivamente al mantenimento del brevetto ma implicante l’effettuazione di voli per la compagnia. Si può affermare come già osservato in un caso simile (ord . 33778/23) che ‘ il periodo di prova, in cui si inserì l’addestramento al fine di non perdere il brevetto, era funzionale non alla sola conservazione del brevetto ‘, non risultando che il periodo di prova riguardasse soltanto questo limitato oggetto, e che l’attività lavorativa non era stata unicamente finalizzata al mantenimento del brevetto, collocandosi il periodo di addestramento all’interno del nuovo rapporto di lavoro; sicché va escluso che possa parlarsi di ‘periodo neutro’ nel senso argomentato dalla impugnata sentenza, non rilevante ai fini decadenziali.
In linea con i suesposti principi, la pronuncia gravata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda attorea di primo grado.
Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte sul tema si è consolidato successivamente alla proposizione della domanda originaria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda attorea di primo grado. Compensa le spese di lite dell’intero processo.
Roma, deciso all’adunanza camerale del 26.11. 2024
La Presidente NOME COGNOME