Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33778 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33778 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24049-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
Oggetto
Decadenza da CIGS
R.G.N. 24049/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 284/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/04/2017 R.G.N. 366/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda del pilota NOME COGNOME volta a far accertare che il trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito dal 14.10.08 al 14.2.10 non poteva esser fatto decadere ai sensi 86/88, conv. con mod. in l. n.160/88, come invece formalizzato in provvedimento preventiva comunicazione all’ente dello svolgimento di una nuova dell’art.8, co.5 d.l. n. dell’RAGIONE_SOCIALE , sulla base della omessa attività lavorativa presso una nuova compagnia aerea. Riteneva la Corte che la comunicazione di nuova occupazione data dal pilota all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse tempestiva, poiché antecedente al periodo di addestramento teorico-
pratico presso il nuovo vettore e da considerarsi, ai sensi della circolare INPS n.73/08, periodo non lavorativo e quindi neutro, finalizzato a preservare il precedente brevetto per il volo aereo.
Avverso la sentenza, ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un unico motivo illustrato da memoria.
COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art. 8, co.5 d.l. n.86/88 conv. in l. n.160/88, con riferimento agli artt.1-bis, co.1, 1-ter d.l. n.249/04 conv. in l. n.291/04, nonché violazione dell’art.2033 c.c. Si sostiene che la comunicazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fu data dopo l’inizio di un rapporto di lavoro nuovo, a tempo indeterminato, e che l’esonero della previa comunicazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE circa la nuova occupazione lavorativa è previsto dalla circolare RAGIONE_SOCIALE nel solo caso in cui l’attività di addestramento sia finalizzata esclusivamente a mantenere il brevetto e non quando l’attività di addestramento rientri nell’oggetto di un contratto di lavoro.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, in relazione alla sussistenza della legittimazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE va ricordato che è l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il soggetto passivo dell’obbligazione avente ad oggetto il trattamento di CIGS: il trattamento è finanziato dal
Fondo
P.Q.M.