Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1502 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1502 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3276-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 372/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/10/2020 R.G.N. 582/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Oggetto
Decadenza CIGS
piloti
R.G.N. 3276/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 26/11/2024
CC
l a Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall’Inps nei confronti del pilota COGNOME NOME e avente ad oggetto la restituzione degli emolumenti erogati a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria percepiti dal l’11.4.2012 al 30.7.2012, atteso che egli non aveva dato comunicazione dello svolgimento di nuova attività lavorativa presso una diversa compagnia aerea a far data dal 2.4.2012.
Riteneva la Corte che, durante il periodo di CIGS, COGNOME avesse svolto attività esclusivamente finalizzata a mantenere il brevetto precedente. COGNOME iniziò ad addestrarsi sulla base di una offerta di impiego, terminata con il superamento del ‘Final Line Check’ e , solo in seguito, il pilota fu assunto in prova per 6 mesi nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un unico motivo illustrato da memoria.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
con il l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.8, co. 4 e 5 d.l. n.86/88 conv. in l. n.160/88, con riferimento agli artt.1 bis , 1 ter d.l. n.249/04 conv. in l. n.291/04, nonché violazione dell’art.2033 c.c. . Si sostiene che la comunicazione all’Inps fu data dopo l’inizio di un rapporto di lavoro nuovo, e che l’esonero della previa comunicazione all’Inps circa la nuova
occupazione lavorativa è previsto dalla circolare Inps nel solo caso in cui l’attività di addestramento sia finalizzata esclusivamente a mantenere il brevetto, e non quando l’attività di addestramento rientri nell’oggetto di un contratto di lavoro.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art., 8, co.5 d.l. n.86/88, conv. con modif. in l. n.160/88, nel testo vigente ratione temporis : ‘Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività .’
La comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva, quand’anche la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass.24644/23). Si è altresì specificato che la comunicazione preventiva è da riferirsi all’attività lavorativa, per cui e ssa è esclusa dalla contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione, dovendo il lavoratore in caso soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione (Cass.10369/15).
Tanto premesso, per i piloti di volo, le circolari dell’Inps nn.73/08 e 94/11 hanno meglio precisato l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligo non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, e questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass.3116/21) che, ai fini del predetto periodo, occorre che l’att ività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad
un addestramento funzionale alla preservazione delle pregresse licenze di volo.
Ciò posto, le predette circolari vengono a interpretare la norma primaria dell’art.8, co.5 d.l. n.86/88, sicché la fattispecie normativa in tema di decadenza, nell’ambito specifico dei piloti di volo, è quella risultante dal coordinamento con le circolari nn.73/08 e 94/11. L’accertamento che si sia trattato di attività volta esclusivamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunque un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa. Ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c. sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art.8, co.5 d.l. n.86/88 coordinato con le circolari Inps nn.73/08 e 94/11 ri chiede l’accertamento, ogni qual volta il giudice di merito: a) non compia alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, b) compia tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti. Tra questi elementi fattuali non può ad esempio non essere considerato il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamento emerga una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto, o invece più ampia.
Ciò premesso, deve innanzitutto rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente: il motivo non tende a ridiscutere alcuna questione di
merito, ma pone la sola questione giuridica della scorretta sussunzione del caso concreto nella fattispecie giuridica. Né vi è preclusione derivante da doppia pronuncia conforme, poiché si verte al di fuori dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.
Per altro verso, non risponde al vero che sia passata in giudicato interno, per mancata impugnazione dell’Inps, l’affermazione secondo cui, durante il periodo di vigenza della offerta d’impiego, fu svolta attività esclusivamente finalizzata a mantenere il brevetto aereo avuto presso la precedente compagnia. Come emerge dalla sentenza impugnata, tale assunto era contestato dall’Inps nell’atto d’appello: ivi l’ente asseriva che l’attività si era svolta in seno ad un contratto (l’offerta di impiego) e quindi n on poteva essere neutra, cioè irrilevante ai fini dell’obbligo di comunicazione all’Inps poiché finalizzata al solo mantenimento del brevetto precedente.
Ebbene, i
P.Q.M.