Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4928 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4928 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 890-2019 proposto da:
NOME COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3392/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/06/2018 R.G.N. 2114/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto
Benefici amianto
R.G.N. 890/2019 Cron. Rep. Ud. 13/12/2023 CC
La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di NOME volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art.13, co.8 l. n.257/92.
Riteneva la Corte che si fosse verificata la decadenza di cui all’art.47 d.P.R. n.639/70, computando il termine triennale dal decorso di 300 giorni successivi alla domanda amministrativa, non potendo tale termine di 300 giorni essere prorogato in caso di omesso provvedimento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sul ricorso amministrativo, o di proposizione di nuovo ricorso.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME NOME ricorre per tre motivi, illustrati da memoria e supportati da una richiesta di rimessione della causa alle sezioni unite.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione o falsa applicazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70 per avere la Corte ritenuto che il termine di 300 giorni fosse insuperabile anche quando mancasse un provvedimento espresso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sul ricorso amministrativo, potendo invece il termine decadenziale decorrere solo dall’emissione di tale provvedimento espresso. Inoltre, la decadenza doveva essere correlata ai singoli ratei e non al diritto alla rivalutazione contributiva.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione o falsa applicazione dell’art.13,
co.8 l. n.257/92 argomentando la fondatezza nel merito della domanda data la sussistenza delle condizioni ambientali di lavoro determinanti l’esposizione all’amianto.
Il primo motivo è infondato.
La Corte si è conformata al costante orientamento giurisprudenziale, cui va data continuità, secondo cui il termine di 300 giorni non è superabile nemmeno nel caso in cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non risponda sul ricorso amministrativo o risponda in ritardo o allorché sia presentato un ricorso oltre tale termine (Cass.15969/17, Cass.7527/10, Cass.18097/16, Cass. S.U. 12718/09), o sia presentata una nuova domanda di beneficio (Cass.21039/18). Dunque, la Corte d’appello ha rettamente ritenuto che il dies a quo della decadenza triennale non poteva essere posticipato rispetto alla scadenza dei 300 giorni previsti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, indipendentemente dall’adozione, entro tale termine, di un provvedimento espresso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Infondato è anche l’ulteriore argomento del ricorso, secondo cui la decadenza andava riferita ai singoli ratei di pensione e non al diritto alla rivalutazione contributiva. Questa Corte (Cass.8784/23, Cass.9358/23), in cause analoghe , ha già affermato che il diritto di cui all’art.13, co.8 l. n.257/92 è distinto e autonomo dalla pretesa di rivalutare i singoli ratei di pensione, sicché la decadenza relativa alla domanda ex art.13, co.8 l. n.257/92 non ha ad oggetto i singoli ratei.
Il rigetto del primo motivo determina assorbimento del secondo e del terzo, senza necessità di rimettere la causa alle sezioni unite né alla pubblica udienza, attesa
l’uniformità dell’ orientamento di legittimità rispettato dalla sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, senza potersi aver riguardo all’art.152 d.a. c.p.c . relativo alle prestazioni previdenziali: la domanda verte qui sull’autonomo diritto alla rivalutazione contributiva anziché sul pagamento dei ratei pensionistici.