Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27779 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27779 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24895-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 2718/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/07/2024 R.G.N. 3254/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal AVV_NOTAIO. FATTI DI CAUSA
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
DIRIGENZA MEDICA
DEBITO ORARIO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 21/05/2025
CC
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., NOME COGNOME, dirigente medico, adiva il Tribunale censurando il sistema di calcolo del cd. debito orario adottato dall’RAGIONE_SOCIALE; in particolare, il dirigente medico esponeva che il turno di lavoro (la cui durata era quantificata in 6 ore e 20 minuti al dì, per un totale di 38 ore settimanali), contrariamente a quanto accadeva per i giorni di presenza in servizio, nei giorni di assenza veniva invece calcolato dalla RAGIONE_SOCIALE nella misura di 6 ore giornaliere, così determinando un errato e maggiore debito orario ed il conseguente onere di svolgimento di lavoro supplementare per il recupero dello stesso; in ragione di tanto, il dirigente medico chiedeva di accertare e dichiarare illegittimo ed errato il sistema di calcolo adoperato dal l’RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, condannare la stessa al pagamento delle differenze retributive.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione del preteso credito e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’avversa domanda.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che il debito orario giornaliero andasse quantificato anch’esso nella misura di 6 ore e 20 minuti, condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive nonostante che il dirigente medico avesse ricevuto per intero la retribuzione spettante in relazione all’orario di lavoro contrattualmente dovuto
Proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
La Corte di Appello di Napoli, pur convenendo che nel caso di specie non potesse invocarsi il concetto di ‘lavoro straordinario’, rigettava l’appello sul presupposto che nella fattispecie de qua si versava nella diversa ipotesi in cui il dirigente, non vedendo computate correttamente le ore
lavorative nei giorni di legittima assenza, finiva con l’avere un debito orario in realtà inesistente.
Ricorreva in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un solo motivo di ricorso. Il lavoratore non si costituiva, sebbene il ricorso fosse ritualmente notificato.
La ricorrente depositava altresì memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 24 D.Lgs. 165/2001, all’art. 27 medesimo de creto, nonché all’art. 14 del CCNL della Dirigenza Medica del 3.11.2005.
Parte ricorrente lamenta che nella vigenza del principio di ‘onnicomprensività della retribuzione’, al dirigente medico non può essere in ogni caso concessa alcuna remunerazione di orario eccedente quello contrattualmente previsto anche se, come nella spec ie, derivante da un erroneo calcolo del ‘debito orario’.
2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ritiene di dover seguire il consolidato orientamento secondo cui «Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’RAGIONE_SOCIALE per determinare il debito orario minimo
assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici». (cfr Cass. 21129/2024).
Ciò posto, la corte di appello ha erroneamente attribuito al dirigente medico le differenze retributive scaturenti dello svolgimento di un orario superiore alle 38 ore settimanali derivante dal debito orario emergente dall’errato calcolo a seguito di assenze per ferie, malattie, festività, permessi ed altre assenze similari nel periodo dal 01.01.2013 al 31.10.2018, sebbene il dirigente medico non avesse diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione co llettiva, pure se dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’RAGIONE_SOCIALE per determinare il debito orario minimo assolto.
In conclusione, il ricorso va accolto e decidendo nel merito rigetta le domande formulate dal signor NOME COGNOME.
Va dichiarata inammissibile la domanda di condanna alla restituzione per genericità della stessa.
Le spese dell’intero processo , comprese quelle del giudizio di legittimità, vanno compensate in considerazione del complessivo andamento della lite che ha visto il lavoratore vittorioso in entrambi i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta le domande di NOME COGNOME.
-compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 21 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME