SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4317 2025 – N. R.G. 00001722 2022 DEPOSITO MINUTA 17 09 2025 PUBBLICAZIONE 17 09 2025
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, sezione seconda civile, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. 1722/2022, promossa con atto di citazione del 28.02.2022 da:
(C.F.
, elettivamente domiciliato presso lo
Studio dell’avv. NOME COGNOME
, in Conegliano (TV),
INDIRIZZO il quale lo rappresenta e difende giusta procura allegata all’atto di citazione;
– parte attrice –
contro
(C.F.
) , contumace
C.F.
C.F.
-parte convenuta –
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
‘accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità, per i motivi e i titoli tutti di cui in narrativa, della Signora , in arte nella provocazione del danno per cui è causa, condannarsi la stessa, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., a risarcire al concludente tutti i danni sopra descritti e quantificati subiti in relazione ai fatti descritti in premesse pari al totale deprezzamento dell’opera, del valore di € 38.000,00, e/o, in mero subordine,
minore valore dell’opera danneggiata, nella somma che risulterà di giustizia alla luce dell’espletanda istruttoria, oltre a quelle poste di danno ulteriori che dovessero emergere dalla istruttoria in aggiunta a quelle indicate in parte narrativa, con maggiorazione compensativa della svalutazione monetaria e interessi di legge sul capitale rivalutato, dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese e di onorari di causa.’.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.02.2022, il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra al fine di vedere accertata e dichiarata la responsabilità della stessa per i danni arrecati ad una lampada in vetro di proprietà dell’attore realizzata dall’artista e ottenere la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 38.000,00=, pari al totale deprezzamento dell’opera, e/o in via subordinata, nel minore valore dell’opera danneggiata.
Dopo aver precisato che l’opera, denominata ‘Moon Light’, consisteva in ‘un lume in acciaio corten dell’altezza di circa 180 cm con testina in vetro di Murano di colore bianco’, a fondamento della domanda risarcitoria, ha riferito che l’opera era stata danneggiata in data 07.08.2020 allorquando la convenuta, nel corso di una visita presso la propria abitazione, ballando aveva urtato la predetta opera facendola cadere al suolo e danneggiandola irrimediabilmente.
L’attore ha, poi, sottolineato l’impossibilità, anche in caso di riparazione, di riportare l’opera all’integrità originaria , come comprovato anche dall’allegata documentazione fotografica.
Ha lamentato, altresì, che la sig.ra , nonostante le proprie reiterate profferte verbali di provvedere al risarcimento del danno patito, non aveva poi dato seguito ad alcun pagamento.
Lo stesso invito alla procedura di negoziazione assistita non aveva avuto alcun riscontro determinando la necessità di adire la via giudiziaria.
Dichiarata la contumacia della convenuta e depositate le memorie di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c. , la causa è stata istruita con l’espletamento di prova orale.
All’ultima udienza è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea può trovare accoglimento per i seguenti motivi in fatto ed in diritto. L’istruttoria orale espletata ha confermato che la sig.ra in data 07.08.2020 nel corso di una visita presso l’abitazione del sig. in Venezia danzando urtava l’opera realizzata dall’artista facendola cadere a terra e danneggiandola irreparabilmente.
La teste , escussa all’udienza del 9 gennaio 2024 sulla dinamica dell’evento, ha riferito che, al momento dell’incidente, si trovava in una stanza attigua a quella in cui vi era la sig.ra quando, sentito un gran rumore, si affacciava unitamente alla moglie del sig. sull’altra stanza e vedeva ‘l’opera per terra con la testa staccata’ . La medesima teste ha, poi, precisato di ricordarsi di aver visto una ragazza di cui non sapeva il nome, poi, indicatale come una trapper (cantante), affermare ‘che era stata colpa sua e si stava scusando e che avrebbe rimborsato il danno’ . La stessa teste ha poi riconosciuto le fotografie della statua danneggiata ed ha confermato che il suo prezzo di listino in galleria era di Euro 38.000,00=.
Sempre all’udienza del 9 gennaio 2024 veniva, altresì, escussa la teste di professione restauratrice, la quale confermava l’impossibilità di restaurare l’opera a causa del materiale con cui è stata realizzata.
La teste moglie del sig. (in separazione dei beni), anch’ella sentita all’udienza del 09.01.2024, ha confermato quanto dichiarato dalla precedente teste segnalando che si trovava nella stanza di fianco a quella in cui è avvenuto l’incidente, di aver sentito un rumore, di essere accorsa nel salone e di aver visto l’opera a terra, confermando che ‘ si era staccata la testina alla base’ nonché di aver visto ‘una ragazza che non conosceva scusarsi e che avrebbe risarcito tutto’ ed, ancora, che suo figlio le aveva mostrato dei messaggi scambiati con quest’ultima anche sul valore
dell’opera e che ‘ era tutto tranquillo anche mio figlio mi aveva detto che la ragazza lavorava e aveva la possibilità di pagare’.
Sentito, poi, per l’appunto il figlio, sig. all’udienza del 09.01.2024 confermava che era presente all’evento e di aver visto la sig.ra ballare ed urtare l’opera che cadeva a terra, di aver scambiato dei messaggi con quest’ultima fino a quando lei non aveva bloccato il suo contatto telefonico.
Se da un lato le testimonianze dei testi assunti in data 09.01.2024 hanno confermato la dinamica dell’incidente, preme sottolineare che il valore dell’opera di Euro 38.000,00= ha trovato piena prova nella testimonianza, oltre che della sig.ra anche in quella del sig. , di professione gallerista il quale, escusso in qualità di testimone in data 21.03.2024, ha dichiarato di conoscere bene l’opera danneggiata e di aver redatto la relazione sulla medesima prodotta in giudizio. Il teste ha confermato il valore della stessa precisando che ‘l’opera, dopo la rottura, non è più riparabile sia perché occorrerebbe trovare un vetraio e ci vorrebbe l’avallo della tenuto anche conto che l’artista è deceduto.
Anche riparata l’opera, come tutte le opere d’arte, avrebbe un valore sostanzialmente azzerato’.
Pertanto, alla luce delle risultanze testimoniali assunte risulta pacifico che il danneggiamento dell’opera ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è stato causato dalla sig.ra in data 07.08.2020, la quale, invitata nell’abitazione del sig. nel corso di un ballo urtava la predetta opera facendola cadere a terra e danneggiandola irrimediabilmente.
Sempre dall’esame dei testi escussi risulta parimenti provato che la sig.ra , a seguito del danneggiamento, si scusava e dichiarava che avrebbe provveduto a risarcire il danno causato.
Anche per quanto attiene al risarcimento, risulta provato il valore di € 38.000,00= dell’opera prima che venisse danneggiata alla luce della perizia e della testimonianza particolarmente qualificata del sig. , nonché dalla teste precedentemente escussa.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento promossa dal patrocinio di parte attrice nell’ambito del 2043 c.c. tale inquadramento risulta corretto. E’, infatti, innegabile che la condotta posta in essere dalla sig.ra abbia colposamente provocato il
danno ingiusto del danneggiamento dell’opera, e, quindi, nella violazione del principio generale del ‘neminem ledere’ ovvero non arrecare danno ad altri. Il fatto ed il nesso causale risultano ampiamente provati, tenuto conto, altresì, che la condotta posta in essere dalla è stata la ‘condicio sine qua non’ senza cui il danno non si sarebbe potuto verificare, nonché tenuto conto, altresì, che la stessa aveva riconosciuto di essere stata l’autrice del medesimo scusandosi più volte, nonché la sua intenzione di risarcirlo, salvo poi non adempiere in alcun modo neppure parziale alla riparazione del danno causato.
La convenuta va quindi condannata al pagamento della somma di € 38.000, sulla quale andranno poi computati interessi e rivalutazione come da dispositivo (sui criteri applicabili v. ad es. Cass. n. 9950/2017).
Attesi gli esiti della presente controversia, che vede la soccombenza della parte convenuta contumace, va disposta la condanna a quest’ultima delle spese di lite.
PQM
Definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1722/2022, promossa dal sig.
nei confronti della sig.ra ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
–
in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di
, condanna quest’ultima, a titolo di risarcimento del danno, la pagamento della somma di € 38.000,00=, oltre interessi compensativi al tasso legale da calcolare su tale somma devalutata al 7.08.2020 e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza;
-condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in € 4.300,00= per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge oltre al rimborso del contributo unificato di € 518,00= e della marca da bollo di € 27,00=.
Venezia, li 17.09.2025.
Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME