SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 10 2026 – N. R.G. 00000038 2025 DEPOSITO MINUTA 28 01 2026 PUBBLICAZIONE 28 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D ‘ A P P E L L O D I P E R U G I A – S E Z I O N E L A V O R O –
composta dai magistrati:
Dr. NOME COGNOME
Presidente
Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliera
Dr. NOME COGNOME
Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 38 dell’anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, Sergente dell’Esercito Italiano in servizio presso il 3° RGT Trasmissioni
Roma -Vittima del terrorismo, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al ricorso in appello, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, il quale indica come domicilio telematico per ogni comunicazione e notifica la seguente PEC
– appellante –
Sent. n. 10/26
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 438/24 del Tribunale di Perugia; benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo
, in persona del , quale RAGIONE_SOCIALE rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede in INDIRIZZO è ex lege domiciliato.
– appellato –
appellante
incidentale –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 438/24 del Tribunale di Perugia; benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2020, si rivolse al Tribunale di Perugia affinché, disapplicato il provvedimento amministrativo di riconoscimento dello status di vittima del terrorismo, per la parte in cui l’invalidità riconosciut a, quale conseguenza diretta delle infermità riportate nell’attentato terroristico subito fuori area il 24 novembre 2007 era stata quantificata in misura pari al 31 %, accertata l’effettiva invalidità complessiva nel maggior grado risultante dall’istruttor ia, venisse dichiarato il tenuto al riconoscimento, in relazione all’attentato terroristico in cui era rimasto vittima, della speciale elargizione e dei benefici assistenziali introdotti dalla legge n. 147/2013 previsti per tale status, a modifica della legge n. 206/2004, in rapporto al grado di invalidità nella misura complessivamente accertata. Chiese, pertanto, la condanna del al pagamento di quanto dovuto dedotto quanto già erogato in relazione alla minore percentuale del 31 % già riconosciuta, in relazione alla speciale elargizione ed ai benefici dell’assegno vitalizio mensile non reversibile, ex art. 4, co. 1, lett. b) n. 1 d.P.R. 243/2006, di € 258,23 elevato ad € 500,00 ex art. 4 co. 238, legge n. 350/200 3, e dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di € 1.033,00 introdotto dalla legge n. 147/2013, a favore del coniuge e dei figli, e , di vittima del
terrorismo portatore di una percentuale di invalidità non inferiore al 50 %, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Costituitosi in giudizio, il contestò la fondatezza della domanda di cui chiese il rigetto.
Il Tribunale di Perugia, all’esito del giudizio, con sentenza n. 438/24 del 12 novembre 2024, ha accertato il diritto del ricorrente, da qualificarsi vittima del terrorismo in base alla patologia accertata, tenuto conto dell’invalidità complessiva calcolata ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 181/2009, pari al 48 %, all’attribuzione di tutti i benefici previsti dai d.P.R. 243/2006 e 181/2009 e dalla legge 206/2004, e successive modificazioni e, per l’effetto, ha condannato il :
-alla riliquidazione su tale base (invalidità complessiva ex art. 4 d.P.R. 181/2009 pari al 48 %), della speciale elargizione ex art. 5 co. 1, legge n. 206/2004, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tramite moltiplicazione della percentuale stessa per il valore del punto percentuale, rivalutato, ex art. 8, co. 2, l. 302/90, fino al 1° gennaio 2014;
-alla rideterminazione del valore indennizzabile alla data del 1° gennaio 2014, previa detrazione dell’importo già pagato a titolo speciale;
-al pagamento, in favore del ricorrente, della somma residua così determinata da maggiorarsi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, co. 6, della legge n. 412/91 e dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724/94, con il valore più alto fra interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 1284 c.c. e 429 c.p.c., dall’esigibilità di ogni singola posta al saldo;
-al pagamento, in favore del ricorrente, dell’assegno vitalizio mensile non reversibile ex art. 4, co. 1, lett. b) n. 1 d.P.R. 243/2006, di importo elevato ad euro 500,00 ex art. 4 co. 238, l. 350/2003 da maggiorarsi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, co. 6 della legge n. 412/91 e dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724/1994, con il valore più alto fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex artt. 1284 c.c. e 429 c.p.c., dall’esigibilità di ogni singola posta di credito al saldo;
-alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.500,00 oltre accessori, e a sostenere l’onere della C.T.U.
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 il ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo in riforma della stessa, l’accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate in primo grado, previa quantificazione del danno morale nella misura massima pari ai 2/3 del danno biologico e, per l’effetto, il riconoscimento dei benefici assistenziali parametrati ad un grado di invalidità complessiva determinata, in applicazione dei criteri dettati dal d.P.R. 181/2009, in misura pari o superiore al 50 %, con speciale elargizione in percentuale e i benefici in favore dei familiari ex art. 4, co. 3-bis e quater della legge n. 206/2004. Con vittoria di spese da distrarsi, anche di quelle del primo grado di giudizio.
Con decreto presidenziale del 9 aprile 2025 è stata fissata per la discussione l’udienza collegiale del 10 settembre 2025.
Si è costituito il contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto perché infondato ed ha proposto appello incidentale al fine di ottenere la parziale riforma della sentenza impugnata in relazione alla condanna dell’amministrazione al pagamento a favore del ricorrente dell’assegno vitalizio mensile non reversibile ex art. 4, co. 1, lett. b) n. 1 d.P.R. 243/2006.
La causa è stata rinviata per essere decisa con la trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.
Il dispositivo qui trascritto è stato pubblicato in data 21 gennaio 2026, alla scadenza del termine di deposito delle note scritte fissato al 20 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, per quanto ancora di interesse, ha quantificato il danno morale in una misura pari alla metà del danno biologico, reputando congrua tale valutazione in relazione al pregiudizio morale desumibile dalle complessive emergenze processuali e dalla descrizione operata dal C.T.U.; in particolare, il giudicante ha condiviso la valutazione del C.T.U., che ha disatteso la possibilità di
applicare il massimo del danno morale (2/3 del danno biologico) in presenza di una menomazione di base quantificata in misura (26 %) non superiore a 1/3 della persona.
4. Attraverso i motivi di gravame, che possono essere trattati insieme per ragioni di ordine sistematico, l’appellante principale si duole della quantificazione del danno morale, in misura pari alla metà del danno biologico (13 %), invocando la quantificazione dello stesso nella misura massima pari ai 2/3 del danno biologico (17 %). L’auspicata valutazione consentirebbe il raggiungimento di un’invalidità complessiva del 52 % e l’accesso ai benefici previsti in relazione ad un grado di invalidità complessiva pari o superiore al 50 %. Pertanto, l’appellante eccepisce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia del primo giudice sulle osservazioni critiche alla C.T.U., la violazione dell’art. 132 c.p.c. per il difetto di motivazione stante la acritica adesione del primo giudice alle conclusioni del C.T.U., e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
3.1. L’appello è parzialmente fondato.
L’art. 4 del d.P.R. 3 ottobre 2009 n. 181 stabilisce, per quanto di interesse nell’attuale grado di appello:
‘c) la determinazione della percentuale di danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all’evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico’ .
Dalla C.T.U. espletata in corso di causa è risultato che, in esito al trauma subito in occasione dell’attentato terroristico in cui è rimasto vittima, il ha riportato postumi permanenti espressi da: 1) trauma acustico bilaterale orecchio sinistro > del destro con successiva comparsa di colesteatoma e necessità di intervento di timpanoplastica, ipoacusia mista a sinistra e neurosensoriale a destra, 2) esiti di fratture coronali di elementi dentari 11, 12, 13 e sindrome algodisfunzionale
dell’articolazione temporo-mandibolare, 3) cicatrici discromiche di lesioni da perforazione di schegge al viso, 4) disturbo post-traumatico da stress di lieve, moderata entità.
La valutazione dell’invalidità complessiva del soggetto, calcolata ai sensi del d.P.R. n. 181 del 3/10/2009 (IT = DB + DM + (IP – DB) è stata determinata come segue:
danno alla capacità lavorativa ai sensi del D.M. 5/02/1992 = 35 %
danno biologico ai sensi del D.M. 12/7/2000 = 26 %
danno morale = 13 % (1/2 del danno biologico)
invalidità permanente inclusiva del danno biologico pari al 35 %
Ritiene la Corte di doversi discostare dalla quantificazione del danno morale compiuta dal C.T.U. in percentuale pari alla metà del danno biologico, dovendo lo stesso quantificarsi, in relazione alla grandissima sofferenza interiore vissuta dal per le gravissime ripercussioni fisiche e psichiche subite a causa e a seguito dell’attentato terroristico di cui è stato vittima, in misura pari ai 2/3 di detto danno biologico.
In particolare, si ritiene di dover valorizzare quanto riportato nell’esame obiettivo e negli accertamenti clinici e strumentali compiuti dalla RAGIONE_SOCIALE istituita presso il RAGIONE_SOCIALE del , da cui risulta che, in occasione della visita psichiatrica del 27/12/2007, presso il Policlinico RAGIONE_SOCIALE Roma, il COGNOMEè in trattamento psicoterapeutico cognitivo-comportamentale con cadenza settimanale per marcata sintomatologia ansiosa di tipo reattivo. Il C.le appare profondamente provato dall’esperienza per lui traumatica del 24/11/2007 a Kabul; ha riportato una perdita dell’udito pari al 30 %, riferisce scene drammatiche come i corpi dei bambini dilaniati, pezzi di pelle umana e di capelli attaccati alla sua divisa dopo l’esplosione, lo spostamento nello spazio del suo corpo all’atto dell’esplosione
di svariati metri e altro ancora. Tutto ciò reitera nei suoi pensieri e provoca uno stato di ansiaangoscia profondi ‘ .
Ne consegue che il grado di sofferenza e di turbamento cagionato al dall’evento dannoso vanno valutati nella misura massima prevista, ossia i 2/3 del danno biologico, tenuto conto anche della notevole lesione alla dignità della sua persona, derivante dalle inevitabili ripercussioni delle menomazioni riportate sull’attività lavorativa di un soggetto di ventiquattro anni dedito alla professione di RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, la valutazione dell’invalidità complessiva del soggetto, calcolata ai sensi del d.P.R. n. 181 del 3/10/2009 (IT = DB + DM + (IP – DB) viene rideterminata come segue:
danno alla capacità lavorativa ai sensi del D.M. 5/02/1992 = 35 %
danno biologico ai sensi del D.M. 12/7/2000 = 26 %
danno morale = 17 % (2/3 del danno biologico)
invalidità permanente inclusiva del danno biologico pari al 35 %
Conseguentemente, al vanno riconosciuti i benefici previsti per le vittime del terrorismo in relazione a tale maggior grado di invalidità complessiva.
Alla luce della percentuale di invalidità permanente complessiva, pari al 52 %, ricorrono le condizioni per il riconoscimento dello speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili, in favore del coniuge e dei figli, previsto dall’art. 3-bis della legge n. 206/2004, come introdotto dall’art. 1, co. 494, della legge n. 147/2013, che così recita: ‘ A decorrere dal 1º gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell’invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell’atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all’atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio,
non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 e successive modificazioni’.
Tuttavia, tali benefici non possono essere riconosciuti nell’odierno giudizio in quanto gli aventi diritto (moglie e figli del ) non hanno proposto alcuna domanda diretta a far valere il loro diritto nell’odierna sede processuale (né risulta che lo abbiano fatto in sede amministrativa) e il non è legittimato a farlo in loro vece in base alla regola generale di cui all’art. 81 c.p.c. secondo la quale: ‘fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui’ .
Attraverso l’appello incidentale il si duole del vizio di ultrapetizione in relazione alla condanna dell’amministrazione al pagamento dell’assegno vitalizio mensile non reversibile ex art. 4, co. 1, lett. b) n. 1 d.P.R. 243/2006, trattandosi di provvidenza non richiesta dal , il quale si sarebbe limitato a chiedere soltanto l’assegno vitalizio mensile in favore dei familiari.
4.1. L’appello incidentale è infondato in quanto non vi è alcun vizio di ultrapetizione, avendo il richiesto con il ricorso introduttivo entrambe le provvidenze. Basta leggere a pag. 27 del ricorso di primo grado in cui si chiede di ‘condannare l’amministrazione resistente a riconoscere al ricorrente (…) nonché i benefici dell’assegno vitalizio mensile non reversibile ex art. 4, co. 1, lett. b) n. 1 d.P .R. 243/2006, di importo originario pari ad euro 258,23, ex art. 2 comma 1 legge n. 407/98, elevato ad euro 500,00 ex art. 4 co. 238, legge n. 350/2003, e dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di 1.033 euro introdotto dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) a favore del coniuge, signora , e dei figli e .
In definitiva, in parziale accoglimento del gravame principale, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata in relazione al maggior grado di invalidità complessiva riconosciuta e alla conseguente rideterminazione in relazione ad essa delle provvidenze già riconosciute al .
La sentenza di primo grado va parzialmente riformata anche in relazione alla distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente, ritualmente richiesta e non disposta dal primo giudice.
Il dev’essere condannato a rifondere al le spese sostenute per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
LA CORTE D’APPELLO
In parziale riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento dell’appello principale, d ichiara che l’invalidità complessiva riportata nei fatti terroristici in cui è rimasto vittima è pari al 52% e, per l’effetto, condanna il a rideterminare le provvidenze già riconosciute con la sentenza di primo grado in favore del ricorrente, quale vittima del terrorismo, in rapporto al grado di invalidità complessiva del 52 %.
Dispone la distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO delle spese liquidate con la sentenza di primo grado.
Respinge l’appello incidentale.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna il alla rifusione in favore di delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, ed al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario. Così deciso in Perugia, il 21 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. NOME COGNOME) (dott. NOME COGNOME)
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