Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28306 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28306 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5593-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1310/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/06/2018 R.G.N. 550/2013;
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 5593/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2024
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 28 giugno 2018, la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di L’Aquila e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALEne Abruzzo, avente ad oggetto la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni dall’istante patiti a seguito dell’illegittimo ritardo con cui si era proceduto alla sua assunzione in prova come ‘commesso’ presso la sede del Genio Civile di Avezzano ai sensi della l. n. 482/1968 (al decreto del Presidente della RAGIONE_SOCIALEne Abruzzo n. 1730 del 2.10.1985 che disponeva l’assunzione veniva data esecuzione, all’esito del giudizio di ottemperanza definito dal TAR Abruzzo con sentenza n. 292/1991, con l’ammissione in servizio del COGNOME in data 23.9.1991);
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’azionata pretesa risarcitoria soggetta a prescrizione quinquennale, configurando l’illecito imputato alla RAGIONE_SOCIALEne fonte di responsabilità extracontrattuale, prescrizione decorsa, avendo il COGNOME proposto la domanda di risarcimento danni innanzi al Tribunale di L’Aquila in data 29.10.1999, sei anni dopo averla proposta per la prima volta nel corso del giudizio n. 828/1991, introdotto innanzi al TAR Abruzzo con ricorso in data 15.11.1991 e definito con sentenza n. 208/1993 del 12.6.1993, senza l’intervento medio tempore di nessun valido atto interruttivo della prescrizione, non potendo considerarsi tale né il ricorso in appello proposto dal COGNOME dinanzi al Consiglio di Stato avverso la citata decisione n. 208/1993 del TAR
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Abruzzo, avendo il medesimo in quella sede insistito solo nella domanda relativa al pagamento in suo favore del trattamento economico globale dal 2.10.1985 ma non anche in quella relativa al risarcimento dei danni, né il ricorso al giudice del lavoro depositato in data 12.2.1998 e definito con sentenza n. 16 del 12.2.1999 in quanto avente ad oggetto la sola pretesa retributiva senza alcuna domanda di risarcimento dei danni; che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALEne Abruzzo;
che il ricorrente ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione quinquennale, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine alla riconducibilità della fattispecie ad una ipotesi di responsabilità extracontrattuale ed alla conseguente applicabilità della prescrizione quinquennale;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici con riguardo all’interpretazione dei provvedimenti giudiziali, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento della sentenza n. 16/1999 del Pret ore del lavoro di L’Aquila, come anche della sentenza n. 713/1997 del Consiglio di Stato, a suo dire, dichiarative del diritto al risarcimento dei danni e, pertanto, idonee non solo a porsi quale atto interruttivo della prescrizione ma altresì a costituire cosa giudicata;
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che con il terzo motivo, rubricato con riguardo ad un error in procedendo specificato dal riferimento all’imprescrittibilità del diritto azionato o comunque all’applicabilità della prescrizione decennale ed alla violazione del giudicato interno, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale cui osta il riconoscimento giudiziale del diritto da ritenersi cosa giudicata con conseguente imprescrittibilità del medesimo o al più soggezione a prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; che, i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili risolvendosi le censure sollevate dal ricorrente nell’opporre, in termini peraltro non argomentati, una propria versione della fattispecie e degli atti processuali invocati all’interpretazione a riguardo accolta dalla Corte territoriale che, in ogni caso, risulta pienamente congrua sul piano logico e giuridico, atteso che, quanto alla qualificazione del tipo di responsabilità, s i conforma all’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 13940/2017) secondo cui ‘ in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né a tal fine assume rilevanza l’eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l’avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale; il lavoratore può invece agire o a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali
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conseguenti alla violazione del diritto all’assunzione o ex art . 2126 c.c., in presenza delle relative condizioni ‘ , mentre quanto all’interpretazione dei provvedimenti giudiziali, le integrazioni al testo delle pronunzie invocate dal ricorrente si rivelano meramente tese a specificare gli eventuali effetti dell’azione risarcitoria possibile ma non introdotta in giudizio dal ricorrente, smentendo la formazione del giudicato sul punto;
che, di contro, il terzo motivo risulta infondato, per non essere la Corte territoriale incorsa nell’imputato error in procedendo, dato dalla violazione del giudicato, che, per quanto detto sopra, non è nella specie ravvisabile (non avendo il Consiglio di stato riconosciuto affatto il diritto al risarcimento del danno ed essendosi limitato ad affermare che era salva la possibilità di agire per tale risarcimento – dinanzi al GO, stante il passaggio in giudicato, sul punto, della pronuncia del TAR -), dovendosi pertanto escludere l’imprescrittibilità del diritto derivante dal riconoscimento giudiziale divenuto cosa giudicata e l’applicabilità dell’art. 2953 c.c. ;
che, in ogni caso, anche il termine decennale di prescrizione dovrebbe ritenersi decorso, tenuto conto della inidoneità a porsi quali validi atti interruttivi dei successivi ricorsi recanti la domanda di risarcimento danni depositati innanzi al giudice del lavoro l’uno in da ta 29.10.1999 – non definito per non essere stato tempestivamente riassunto dopo la sospensione dovuta alla necessità di esperire il tentativo di conciliazione, con conseguente venir meno dell’effetto interruttivo permanente -l’altro in data 7.11.2002 – definito con pronunzia di estinzione del giudizio -, esiti che valgono a spostare il dies a quo del decorso della prescrizione al momento della proposizione del
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ricorso al TAR, il 15.11.1991 (visto che non essendovi stata riassunzione di quel giudizio dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione era venuto meno anche l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, mantenendo valenza al solo effetto interruttivo istantaneo l’atto introduttivo del primo giudizio e non potendosi valere anche di quello sospensivo – così Cass 3/02/2023, n. 3424 -;
che il ricorso va, dunque, rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 ottobre