Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27242 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27242  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10018-2022 proposto da:
Oggetto
REITERAZIONE
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
RISARCIMENTO DANNI
INCIDENZA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 01/07/2025
CC
NOME  COGNOME,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in persona  del  Direttore  Generale  e  legale  rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato  NOME  COGNOME;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  734/2021  RAGIONE_SOCIALE  CORTE  D’APPELLO  di BOLOGNA, depositata il 07/10/2021 R.G.N. 291/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 941/2018, ha accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione con cui il Tribunale di Rimini aveva dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE con NOME e aveva condannato la stessa datrice di lavoro al risarcimento del danno subito quantificato ex art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010, in una somma pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La corte territoriale, accogliendo il ricorso dell’azienda, valutata l’intervenuta stabilizzazione RAGIONE_SOCIALE dipendente, ha ritenuto che questa esaurisse ogni pretesa risarcitoria in quanto interamente satisfattiva del bene primario richiesto e dell’azione ese rcitata e,  quindi,  ha  giudicato  non  sussistente  alcun  abuso  nella reiterazione dei contratti a termine.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 963/21, ha cassato la sentenza impugnata nella parte ove aveva escluso la risarcibilità  del  c.d.  danno  comunitario  senza  accertare  in concreto  se  la  ‘stabilizzazione’  RAGIONE_SOCIALE  ricorrente  fosse  stata determinata proprio dalla pregressa illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.
La Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 734/2021, ha rigettato il ricorso, rilevando che nel  caso  di  specie  sussisteva  quel  rapporto  diretto  di  causa efficiente  tra  il  pregresso  abuso  del  ricorso  al  contratto  a termine e alla successiva stabilizzazione del rapporto di lavoro, avvenuta  in  forza  del diritto di  precedenza  spettante  ai lavoratori già titolari di pregressi rapporti a termine.
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui ha resistito con controricorso la amministrazione.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 quater , del D.lgs. n. 368/2001, sostituito dall’art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, ed assume, in sintesi, che il diritto di precedenza, riconosciuto per legge al lavoratore assunto a tempo determinato, non trasforma la procedura selettiva in procedura rise rvata né il suo esercizio consente di equiparare l’assunzione a quella ottenuta all’esito di procedure di stabilizzazione, specificamente volte alla eliminazione del precariato;
il motivo è fondato sulla scorta di recente pronuncia di questa Corte (vedi Cass. 35735/2022) pronunciatasi su caso analogo che  ha  affermato  i  seguenti  principi  cui  si  intende  dare continuità e che va richiamata ai sensi dell’art. 1 18 disp. att. c.p.c.
Questa Corte ha già indicato le condizioni che devono ricorrere affinché l’assunzione a tempo indeterminato disposta dall’ente pubblico successivamente alla reiterazione di rapporti a termine, possa essere equiparata alla conversione e ritenuta misura  adeguata  e  satisfattiva,  nei  termini  richiesti  dalla clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia.
In  particolare,  Cass.  n.  14815/2021  ha  affermato  che  «Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di  contratti  a  termine,  la  avvenuta  immissione  in  ruolo  del lavoratore  già  impiegato  a  tempo  determinato  ha  efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione
ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto  il  profilo  soggettivo,  che  la  stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta  abusiva  e,  sotto  il  profilo  oggettivo,  che  essa  sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga  all’esito  di  una  procedura  concorsuale,  ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine».
A ll’enunciazione del principio di diritto nei termini sopra trascritti questa Corte è pervenuta dopo avere evidenziato, in motivazione, che il rapporto di causa effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l’instaura zione del rapporto a tempo indeterminato sia stata «determinata» e non semplicemente «agevolata» dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, è stato escluso che l’indizione di un concorso riservato agli assunti a tempo determinato, totalmente o per una quota, possa essere ritenuta misura idonea a sanzionare l’abuso, atteso che in tal caso «l’abuso opera come mero antecedente (remoto) RAGIONE_SOCIALE assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari RAGIONE_SOCIALE scuola».
Si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest’ultima avvenga «per effetto automatico RAGIONE_SOCIALE reiterazione dei contratti a termine – come accadeva nel settore scolastico in virtù dell’avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all’esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di
superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, art. 1, comma 519». I richiamati principi, qui ribaditi, a maggior ragione valgono ad escludere che possa essere ravvisato il nesso di derivazione causale, inteso nei termini sopra precisati, fra reiterazione del contratto a termine e assunzione qualora, come nella fattispecie, il reclutamento avvenga nelle forme ordinarie previste dall’art. 35 lett. b) del d.lgs. n. 165/2001 e l’aspirante all’assunzione, superata la prova di idoneità, faccia valere il diritto di precedenza previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 81/2015; in detta ipotesi, infatti, oltre a fare difetto la necessaria finalizzazione RAGIONE_SOCIALE procedura alla stabilizzazione del personale precario, l’assunzione discende da una pluralità di condizioni, prima fra tutte il superamento RAGIONE_SOCIALE prova idoneativa, sicché si è in presenza di un’instaurazione del rapporto di impiego a tempo indeterminato, agevolata ma non determinata dalla reiterazione del contratto a termine.
Il secondo motivo con si denuncia la violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.  per  motivazione  mancante  in  quanto  viziata  da  un contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili è assorbito dall’acc oglimento RAGIONE_SOCIALE prima censura.
In via conclusiva il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La  Corte  accoglie  il  ricorso;  cassa  la  sentenza  impugnata  e rinvia  anche  per  le  spese  alla  Corte  di  Appello  di  Bologna  in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 01 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME