SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 395 2025 – N. R.G. 00000272 2022 DEPOSITO MINUTA 14 10 2025 PUBBLICAZIONE 15 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell ‘ art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero 272 del RAGIONE_SOCIALE generale degli affari civili per l’anno 2022 promossa da: , C.F. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell’atto d’appello in data 16.06.2017
ATTRICE IN RIASSUNZIONE, già appellante
contro
Controparte_1
C.F.
,
in persona
del
Ministro in
carica,
P.IVA_1
rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f. ), presso i cui uffici, in INDIRIZZO, ha eletto domicilio P_IVA2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE, già appellato
CONCLUSIONI
Pagina 1 NELL’INTERESSE DELL’APPELLANTE: ‘ Voglia la Corte D’Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, quanto all’accertamento del termine di esordio RAGIONE_SOCIALE prescrizione e all’accertamento del nesso causale: A. In totale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 3701/2016, resa dal Tribunale di Cagliari il 22.12.2016, depositata in pari data, non notificata ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare che il convenuto si è reso responsabile RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norma di cui all’art. 32 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, nonché delle ulteriori di cui infra; B. accertare e dichiarare la piena responsabilità extracontrattuale del convenuto in ordine alla causazione dell’invalidità riportata dall’attrice e di cui alla parte espositiva dell’atto introduttivo del giudizio, e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e seguenti c.c., 2050 c.c. e 2059 c.c. ; NUMERO_DOCUMENTO1 CPNUMERO_DOCUMENTO
C. accertare e dichiarare conseguentemente, che l’attrice ha diritto al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, materiali, morali, alla vita di relazione e biologici, indipendentemente ed in aggiunta alle provvidenze di natura ‘indennitaria’ stabilite dalla L. 210/92, così come modificata ed integrata dalla L. 238/97; D. per l’effetto condannare l’Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni alla RAGIONE_SOCIALE e alla vita stessa, come sopra specificati -che si quantificano nella somma di € 300.000,00 o nella somma maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi dall’insorgenza dell’infezione; In ogni caso NOME con vittoria di spese, competenze ed accessori dei due gradi di giudizio, nonché liquidazione delle spese del giudizio definito nanti la Corte di Cassazione ‘.
NELL’INTERESSE DELL’APPELLATO IN RIASSUNZIONE: ‘ Si conclude, pertanto, affinché la Corte adita voglia, in rigetto dell’appello: respingere ogni avversa domanda in quanto infondata, anche, occorrendo, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE compensatio lucri cum damno, per essere la posta risarcitoria interamente assorbita dall’indennizzo ex lege 210/92 percepito e percipiendo; -in via gradata e con riserva, comunque in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE compensatio lucri cum damno, disporre la sospensione RAGIONE_SOCIALE liquidazione dell’indennizzo fino a totale compensazione del
risarcimento; in estremo subordine e salvo gravame, disporre che l’indennizzo percepito e percipiendo ex l. 210/92 sia scomputato dal risarcimento eventualmente riconosciuto. Con vittoria di spese’.
IN FATTO E IN DIRITTO
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 15379 del 16.02.2022, depositata il 13.05.2022, in accoglimento del ricorso del 12.09.2019, notificato il 17.09.2019, ha cassato la sentenza impugnata n. 160/2019, pubblicata il 19.02.2019, RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Cagliari che, confermando la decisione del Tribunale di Cagliari, aveva rigettato, per intervenuta prescrizione, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del , per la patologia epatica derivatale da somministrazione di emoderivati risalente all’anno 1975. Parte_1 Controparte_1
I giudici di legittimità, in accoglimento del primo motivi proposto dalla ricorrente, ritenuti assorbiti il secondo e il terzo, ritenne che la Corte di merito fosse incorsa in violazione del disposto degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere omesso di valutare il ‘giudicato esterno’, costituito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Cagliari, sez. lavoro, n. 365/2017, che aveva riconosciuto alla ricorrente l’indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992. In particolare presentava efficacia di ‘giudicato esterno’, un punto fondamentale comune ad entrambi i giudizi, rappresentato dalla collocazione temporale in epoca successiva all’ottenimento RAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALE cartella clinica, risalente all’anno 2007 –RAGIONE_SOCIALE acquisizione RAGIONE_SOCIALE consapevolezza in capo alla , RAGIONE_SOCIALE sussistenza del nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e la patologia contratta. Pt_1
Sottolineò la Corte come rimanesse impregiudicata, invece, la verifica degli elementi costitutivi dell’illecito (colpa nel comportamento del ). CP_1 CP_1
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In sede di riassunzione ha chiesto che la Corte d’Appello si pronunci attenendosi al principio fissato dall’ordinanza, quanto all’accertamento del termine di esordio RAGIONE_SOCIALE prescrizione e del nesso causale. Parte_1
Si è costituito in giudizio il , il quale ha resistito e ha chiesto il rigetto dell’avversa domanda, anche, occorrendo, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE ‘ compensatio lucri cum damno’ , per essere la posta risarcitoria interamente assorbita dall’indennizzo ex lege 210/92 percepito e percipiendo; in via subordinata, ha insisto per la sospensione RAGIONE_SOCIALE liquidazione dell’indennizzo, fino a totale compensazione del risarcimento; in estremo subordine, ha chiesto che l’indennizzo percepito e percipiendo ex lege 210/92, venga scomputato dal risarcimento eventualmente riconosciuto. Controparte_1
Con ordinanza del 17.07.2024 la Corte d’Appello ha disposto consulenza tecnica d’ufficio, al fine di accertare: ‘ a) la natura e l’entità delle lesioni subite dall’attrice in rapporto causale con l’evento per cui è causa; b) lo sviluppo RAGIONE_SOCIALE malattia dall’insorgenza dei suoi sintomi e i verosimili aggravamenti anche futuri, ove le cure praticate non siano idonee a bloccarne gli sviluppi; c) se e quali attività quotidiane e aspetti dinamico -relazionali RAGIONE_SOCIALE vita RAGIONE_SOCIALE danneggiata siano stati preclusi o limitati; d) la necessità di terapie continuative e/o di presidi protesici e/o dell’ausilio di terzi; e) la sussistenza di eventuali postumi permanenti, precisandone l’incidenza percentuale sull’integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico – relazionale) ‘.
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In linea con quanto stabilito dall’ordinanza di rimessione RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di Cassazione n. 15379 del 16.02.2022, si dà atto che la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Cagliari Sezione Lavoro n. 365/2017, che ha riconosciuto alla l’indennizzo ex L. n. 210/1992, costituisce giudicato esterno in ordine al nesso causale e al momento in cui va collocata l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE consapevolezza dell’attrice circa la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione di emoderivati e la patologia contratta, vale a dire l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE cartella clinica nell’anno 2007. Pt_1
Fissato il dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione in tale momento, la domanda risarcitoria proposta non può ritenersi prescritta (aspetto d’altra, parte, sul quale neanche il RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto di insistere oltre).
Allo stesso modo, anche l’esistenza del nesso causale tra la trasfusione di plasma effettuata nel 1975 e la successiva infezione da HCV risulta ormai definitivamente accertata con efficacia di giudicato esterno dalla già citata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Cagliari Sezione Lavoro.
Invero, nella già menzionata ordinanza di rimessione a questa Corte, la Cassazione ha specificato che ‘ in una fattispecie analoga a quella di specie, questa Corte ha ritenuto che allorquando la pretesa risarcitoria del ricorrente risulta essersi indirizzata nei confronti proprio del , dunque all’indirizzo dello stesso soggetto già convenuto in giudizio per il riconoscimento dell’indennizzo, si riscontra, pertanto quella identità di parti che costituisce presupposto indispensabile perché possa ravvisarsi il fenomeno del giudicato esterno. (Cass. Sez. 3 05/10/2018 n. 24523). Nel richiamato precedente alla pronuncia di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere – emessa nel giudizio intentato contro il per il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla I. n. 210 del 1992, sul presupposto dell’accoglimento del ricorso amministrativo avverso il corrispondente diniego – è stata riconosciuta efficacia di giudicato circa la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni praticate al paziente e la patologia dallo stesso contratta, nel successivo giudizio di risarcimento del danno promosso contro il , sussistendo l’identità di parti che costituisce presupposto indispensabile per la configurazione del fenomeno del giudicato esterno ‘. […] CP_1 Controparte_1 Controparte_1 […]
Resta ora, da verificare, come prescritto dalla Suprema Corte, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE colpa del . Controparte_1
In proposito occorre muovere dal consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza che individua in capo al un obbligo di vigilanza, direzione e controllo sull’intera filiera di raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati. L’omissione di tali cautele integra colpa per omissione e fonda la responsabilità del . CP_1 Controparte_1
Si richiama, in proposito, la chiarificatrice sentenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte n. 5800/2019 con la quale (a tacere dei profili relativi alla prova del nesso causale), illustrato l’ampio quadro delle fonti normative (a partire dall’art. 1 L. 296/1958) alla stregua delle quali risultano attribuiti al CPNUMERO_DOCUMENTO
attivi poteri di vigilanza nella preparazione e utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine alla relativa sicurezza , i giudici di legittimità hanno:
i. citato copiosa giurisprudenza, anche di merito, che da tempo aveva dato conto di come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni 60 e inizi anni 70 il rischio di trasmissione di epatite virale anche attraverso la rilevazione indiretta dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT e il metodo dell’anti-HbcAg, tanto che sin dalla metà degli anni ’60 erano esclusi dalle donazioni del sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT fossero alterati rispetto ai limiti prescritti;
ii. ribadito il principio secondo cui: a fronte dei citati obblighi normativi la discrezionalità amministrativa si arresta e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore RAGIONE_SOCIALE plasmaferesi;
iii . evidenziato il dovere del RAGIONE_SOCIALE di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati il quale postula d’altro canto l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata specificamente in relazione all’impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo esso ottenuto ad evitare o ridurre i rischi a tali attività connessi (cfr. Cass. Sez. Un., 11/1/2008 n. 581 );
iiii. concluso che: ‘ la violazione dei comportamenti dovuti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative specificamente richiamate, costituenti limiti esterni all’attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem ledere di cui all’articolo 2043 cc. ridonda in termini di relativa responsabilità, nonché che al mantenimento di tali condotte la pubblica amministrazione è comunque tenuta già in base all’obbligo di buona fede o correttezza, generale principio di solidarietà sociale -che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale- in base al quale nei rapporti RAGIONE_SOCIALE vita di relazione il soggetto è tenuto a mantenere un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui -nei limiti dell’apprezzabile sacrificio -dalla cui violazione
conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi.’
Consegue che con riguardo all’ emotrasfusione de quo, effettuata nel 1975 è senz’altro configurabile la responsabilità del . Ciò tanto più alla luce degli esiti RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica espletata (invero, il giudice che non abbia le cognizioni tecnico scientifiche necessarie e idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione deve fare ricorso ad una consulenza tecnica percipiente, …. fonte oggettiva di prova, sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecniche e scientifiche e logiche -vedi precedente di questa stessa Corte n. 117/2023, pubblicata il 23.03.2023). CP_1
Ebbene, come rilevato dal Consulente tecnico nominato dall’ufficio, dottor , pur non essendo disponibili all’epoca dei test specifici atti ad individuare la presenza nel sangue donato del virus specifico, va però sottolineato che non erano stati eseguiti i cosiddetti test surrogati, che avrebbero potuto far sospettare un’epatite virale asintomatica sottogiacente e far scartare le donazioni da parte di soggetti inconsapevolmente portatori di virus epatitici (cfr. ctu pag. 13). Per ciò che concerne l’entità del danno subito, risulta accertato attraverso la consulenza tecnica d’ufficio, che la Sig.ra , dopo la latenza del virus, ha subito un lungo periodo di invalidità temporanea, con sofferenza fisica e psichica (2001-2022) andata in remissione grazie alla terapia farmacologica con Epclusa praticata per tre mesi dall’ottobre 2022 al gennaio 2023, essendo residuata soltanto una fibrosi epatica corrispondente ad un danno biologico permanente quantificato nella misura del 3%. Persona_1 Pt_1
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Risulta documentalmente provato che la Sig.ra abbia conseguito un congruo indennizzo per il contagio da sangue infetto. Pt_1
Con riguardo a tale erogazione, il ha formulato eccezione di compensatio lucri cum damno rispetto all’eventuale risarcimento che fosse ritenuto dovuto per danni eventualmente riscontrati nel corso del presente giudizio. Controparte_1
L’eccezione, sollevata dal fin dalle sue prime difese, integra, come noto, eccezione in senso lato, non implicando la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, come tale rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinare l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione RAGIONE_SOCIALE prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass. civ. sez . 3, n. 26757 del 24/11/2020). Nella specifica materia si è pronunciata la Suprema Corte chiarendo, in un primo momento (Cass. n. 21837 del 30/08/2019): ‘ Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati RAGIONE_SOCIALE cui prova è onerata la parte che eccepisce il “lucrum”. CP_1 Controparte_1
La Suprema Corte ha altresì precisato (Cass. n. 22528 del 20/09/2019), nel confermare la legittimità dello scomputo dell’indennizzo (pur prevedendo l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE L. 238/1997 che l’indennizzo ex l. 210/92 ‘ è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ‘), che nonostante ‘ il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto abbia natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992, tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno …, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente […] CP_1
nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo ‘. CP_1
Nel caso di specie, come accennato, il Consulente ha rilevato che, pur in presenza di guarigione virologica completa, permangono esiti fibrotici RAGIONE_SOCIALE patologia epatica integranti danno biologico permanente nella misura del 3% -valutazione compatibile con la completa remissione RAGIONE_SOCIALE malattia, afferendo sostanzialmente ad una alterazione morfologica -rispetto al quale, per tutte le considerazioni sopra esposte, opera senz’altro la compensatio lucri cum damno con l’indennizzo erogato dal 1.01.2022 al 29.02.2024 (21.739,47) ed erogando secondo l’attestazione ed il prospetto prodotti dal (euro 452.221,17 nei prossimi 36 anni, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE vita media dell’individuo). CP_1
Diverso è il profilo concernente l’invalidità temporanea.
Con valutazione che qui si condivide per la logicità e ragionevolezza delle argomentazioni a supporto, l’Ausiliario ha rilevato che, quanto meno dalla data di accertamento dell’epatite cronica (dicembre 2001 a quella RAGIONE_SOCIALE guarigione per remissione RAGIONE_SOCIALE malattia (gennaio 2023) la sig.ra ha presentato astenia, modeste alterazioni delle transaminasi, persistente stato depressivo e in due occasioni, colestasi gravidica. Ebbene, tale è l’ arco temporale in cui la malattia, dopo essere rimasta silente e non percepita per 25 anni, si è sviluppata presentando dei sintomi avvertiti dalla sig.ra , e cagionando indubbie sofferenze anche di tipo depressivo, incidendo negativamente sul piano esistenziale -relazionale. Pt_1 Pt_1
Considerati tali, importanti profili dinamici del danno temporaneo, presenti per un arco temporale RAGIONE_SOCIALE vita di eccezionale durata (22 anni), si reputa corretto -incrementando in misura contenuta la valutazione del 15% espressa dal C.T.U.- pervenire ad una quantificazione RAGIONE_SOCIALE i.t.p. nella misura del 20% al giorno (così esprimendosi una valutazione equitativa che necessariamente si attesta su un valore uniforme medio a fronte di un andamento verosimilmente caratterizzato da picchi in aumento e diminuzione).
Con riguardo alla liquidazione di tale danno, partendo da un valore di ITT pari a euro 144,00 (ottenuto dalla media tra il valore base e quello massimo dell’I.T.T. secondo le tabelle di Milano vigenti nel 2024) si perviene ad un importo di euro 10.368,00 per anno, per un complessivo risarcimento totale di euro 228.096,00 determinato ai valori attuali inclusivo di ogni personalizzazione (peraltro, l’eventuale danno da ritardo maturato via via in tale lasso temporale non risulta espressamente allegato e non si computa: sul punto cfr., da ultimo, Cass 22441/2025, in motivazione).
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All’esito RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica la Sig.ra ha invocato i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4415/2024 al fine di sottrarre il risarcimento dall’ambito di operatività RAGIONE_SOCIALE eccepita compensatio lucri cum damno : ‘ Benché aventi la stessa natura giuridica, il danno per invalidità temporanea e quello per invalidità permanente hanno presupposti di fatto diversi (Cass. n. 16788 del 2015). Devono, in particolare, formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente – con decorrenza dal momento RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE malattia e RAGIONE_SOCIALE relativa stabilizzazione dei postumi – e quello da invalidità temporanea – da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l’aumento, inteso come privazione RAGIONE_SOCIALE capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto -(Cass. n. 7126 del2021). Più precisamente, l’invalidità temporanea perdura in relazione alla durata RAGIONE_SOCIALE patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell’organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l’adattamento dell’organismo alle mutate e degradate condizioni di RAGIONE_SOCIALE (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev’essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022). L’indennizzo di cui all’art. 2 legge n. 210 del 1992, che è stato scomputato dall’importo liquidato dal Tribunale, è riconosciuto a “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per Pt_1
ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente RAGIONE_SOCIALE integrità psico-fisica”. Esso è pertanto correlato all’invalidità permanente. Il danno che è stato riconosciuto dalla sentenza del Tribunale è invece quello relativo all’invalidità temporanea. I presupposti di fatto delle due attribuzioni patrimoniali, pur accomunate dalla medesima condotta lesiva e dal medesimo evento di danno, sono diversi, posto che l’una risarcisce l’inabilità temporanea, l’altra indennizza la menomazione permanente. L’eterogeneità del presupposto di fatto impedisce di configurare l’ingiustificato arricchimento che presiede all’istituto RAGIONE_SOCIALE compensatio lucri cum damno.
Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: ‘nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 3, RAGIONE_SOCIALE l. n. 210 del 1992, non deve essere scomputato, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE “compensatio lucri cum damno”, dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per l’invalidità temporanea. ” (cfr. Cass. cit., in motivazione). A tali principi questa Corte intende attenersi, poiché pienamente in linea con il concetto di danno da invalidità temporanea elaborato dalla consolidata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte.
Né è compito di questa Corte esaminare la questione, da ultimo profilata nell’interesse del , RAGIONE_SOCIALE possibile ripetibilità, in tutto o in parte, dell’indennizzo attribuito alla sig.ra che, come sopra rilevato, presuppone la sussistenza di un danno biologico permanente. CP_1 Pt_1
Le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, in particolare, la soccombenza del sull’eccezione di prescrizione, sul nesso causale e sulla responsabilità, l’operatività solo parziale RAGIONE_SOCIALE compensatio lucri cum damno , ma, altresì, e per converso, l’incidenza che sulla presente decisione, anche in punto di drastico ridimensionamento del danno permanente, hanno avuto gli sviluppi RAGIONE_SOCIALE malattia e l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, giustificano, nell’ambito di una valutazione necessariamente globale RAGIONE_SOCIALE lite, la compensazione delle spese di tutti i gradi in misura pari alla metà, dovendosi porre la restante parte a carico del , prevalentemente soccombente. CP_1 CP_1
Esse sono liquidate in base al decisum (da ultimo cfr. Cass. 23875/2025), entro lo scaglione di valore entro € 260.000,00, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi a tutte le fasi (un mezzo di euro 14.103,00 Tribunale, 14.317,00 Appello, 7.655,00 Cassazione, 14.317,00 Rinvio).
Infine, ad integrale carico del saranno poste in via definitiva le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
La Corte d’Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3701/2016 del 22.12.2016:
Dichiara il responsabile del danno cagionato a Controparte_1 Parte_1
Condanna il in persona del in carica al risarcimento, in favore di del danno da invalidità temporanea parziale, che liquida in euro 228.096,00 oltre interessi legali dalla decisione al saldo; Controparte_1 CP_2 Parte_1
Dichiara accertato in capo a il danno biologico da invalidità permanente nella misura di 3 punti percentuali e compensato il relativo risarcimento con il maggiore importo già liquidato dal a titolo di indennizzo; Parte_1 Controparte_1
4.
Dichiara compensate nella misura RAGIONE_SOCIALE metà le spese di tutti i gradi del giudizio e condanna il
in persona del Ministro in carica alla rifusione RAGIONE_SOCIALE restante parte in favore di che liquida, a titolo di compensi professionali: quanto al primo grado in euro 7.051,5, quanto all’appello in euro 7.158,5, quanto alla cassazione in euro 3.827,5, quanto al rinvio in euro 7.158,5; Controparte_1 Parte_1
Pone definitivamente a carico del le spese di consulenza tecnica Controparte_1
d’ufficio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio dell’ 8 ottobre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa NOME COGNOMENOME COGNOME
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME