Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2997 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2997 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 15559-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
COGNOME NOME;
– intimato –
Oggetto
DANNO
COMUNITARIO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/11/2025
CC
avverso la sentenza n. 5662/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/12/2021 R.G.N. 272/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso presentato da NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiarando l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa reiterazione dei contratti a termine stipulati a decorrere dal 02.01.2008 fino al 31.12.2016 in virtù di una pluralità di proroghe RAGIONE_SOCIALE‘originario contratto a termine condannando l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘interno al pagamento del c.d. danno comunitario commisurato a sei mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre interessi e spese compensate per la metà.
La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado rilevando l’abusivo ricorso ai contratti a termine in considerazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che la gestione RAGIONE_SOCIALEa immigrazione non rispondesse più a esigenze temporanee ed emergenziali, ‘per cui l’utilizzo di personale a tempo determinato per l’espletamento dei servizi relativi all’immigrazione non trovava più giustificazione sulla base di un’esigenza temporanea dato che ogni esigenza connessa all’immigrazione doveva ormai considerarsi perman ente e durevole al punto che è stato deciso di procedere ad assunzioni stabili’.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il RAGIONE_SOCIALE con due motivi, cui resistevano i lavoratori con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del D.Lgs. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 4 bis del D.Lgs. 368/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2010 per come interpretati dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte n. 5072/16, nonché 22552/16, 211/17 e 16336/17 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 9 -ter del decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, RAGIONE_SOCIALE‘art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 e RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 1, comma 302 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
1.1 La Corte territoriale ha del tutto omesso di valutare l’avvenuta stabilizzazione dei ricorrenti avvenuta con D.M. 6/12/2018 allegata prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 9/6/2020 con nota di deposito del 4/10/2019 nella quale si rappresentava quanto segue: ‘L’amministra zione sopra rappresentata e difesa deposita nota RAGIONE_SOCIALEa P.A. prot. N. NUMERO_DOCUMENTO del 03/10/19, contenente la data di avvenuta stabilizzazione degli appellati. Pertanto, si chiede a codesta Corte di dichiarare che l’avvenuta stabilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘appellato ha fatto venire meno i presupposti per la condanna al risarcimento per equivalente RAGIONE_SOCIALEa P.A., posto che essa ha già autonomamente provveduto a ristorare in forma specifica l’appellata conformemente alla normativa europea e agli insegnamenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di Gi ustizia RAGIONE_SOCIALE‘UE. Si conclude pertanto per la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato la P.A. al risarcimento dei danni’.
Ciò anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEo specifico motivo di gravame in cui si è dedotta ‘L’insussistenza di qualsivoglia danno in capo
ai lavoratori anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa prossima stabilizzazione in ruolo prevista per l’anno 2019′.
Al riguardo, il RAGIONE_SOCIALE rappresenta come la procedura di stabilizzazione inaugurata con il D.L. n. 101/2013 di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori in questione si è utilmente conclusa per gli originari ricorrenti con l’adozione del DM 6/12/2018.
Conseguentemente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito con conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria afferente al c.d. danno comunitario.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c..
2.1 La Corte di appello ha omesso ogni valutazione in ordine alla questione RAGIONE_SOCIALEa dedotta stabilizzazione.
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi aventi ad oggetto la questione RAGIONE_SOCIALEa dedotta stabilizzazione asseritamente non esaminata dalla Corte di appello e sono entrambi inammissibili.
3.1 Va premesso che, come già affermato da questa Corte (Cass., n. 37377 del 2022), la stabilizzazione opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisce, al soggetto che agisce, di rivendicare il ‘danno comunitario’ nei termini indicati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 5072 del 2016,
resosi necessario al fine di assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale ai principi RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento eurounitario.
Ne discende che l’onere di allegare e provare l’intervenuta stabilizzazione, ossia l’operare di una misura che soddisfi i requisiti richiesti dalla clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, grava sul datore di lavoro che abbia comm esso l’abuso perché si è in presenza di un’eccezione in senso lato, non di una mera difesa (cfr. Cass., n. 21355/2022). Sulla base RAGIONE_SOCIALEa regola residuale fissata dall’art. 2697 c.c., comma 2, gli effetti RAGIONE_SOCIALEa mancata allegazione del fatto estintivo, modificativo o impeditivo ricadono sulla parte onerata, ove quel fatto non risulti dagli atti.
3.2 Questa Corte ha, altresì, chiarito che occorre una reale assunzione, causalmente riconducibile con nesso di causaeffetto dalla reiterazione dei contratti a termine, e va escluso che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche perché, a ben vedere, il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante (v., Cass., n. 881 del 2023, n. 5244 del 2024)’.
3.3 Nella specie, il RAGIONE_SOCIALE (v. fine pag. 6 e inizio pag. 7 del ricorso) deduce di aver allegato la stabilizzazione producendo in appello, con nota di deposito del 9 giugno 2020, il D.M. 6 dicembre 2018, che disponeva per la stabilizzazione, e riproduce nel ricorso per cassazione il contenuto RAGIONE_SOCIALEa suddetta
mera nota di deposito (già sopra riportato), che tuttavia rinvia per la data RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione ad altro atto, nota PA prot. 73256 del 3/10/2019, di cui non è riprodotto in ricorso il contenuto. Ed invero, la nota 9 giugno 2020 depositata telematicamente in data 4/10/2019 è stata depositata, altresì, anche nel fascicolo telematico del presente giudizio di cassazione – benchè si sia scelto il regime di deposito cartaceo del ricorso attesa la obbligatorietà del deposito telematico solo dal 1° gennaio 2023 – senza peraltro allegare la nota RAGIONE_SOCIALEa P.A. a cui si fa riferimento.
Le censure, dunque risultano generiche e pertanto inammissibili rispetto ai requisiti di cui all’art. 366 cpc., atteso che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4, c.p.c.), ‘sicché l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato’ anche quando è devoluto la censura di cui all’art,360, n.4 cpc.
Le stesse risultano altresì inammissibili per difetto di rilevanza in ragione dei principi già enunciati da questa Corte in materia. La Corte d’Appello per un verso, sostenendo l’illegittimità di ulteriori proroghe a fronte di una situazione non più
emergenziale, e il RAGIONE_SOCIALE per altro verso in quanto riferendosi ad essa l’assunzione del lavoratore – escluderebbe, il danno comunitario, richiamano la procedura concorsuale riservata di cui all’art. 4, comma 9 -ter, d.l. 31 agosto 2013 n. 101, conv., con mod, dalla legge n. 125 del 2013 (v. pag. 7 del ricorso e pag. 5 e 6 sentenza di appello).
Tuttavia, questa Corte, quanto alla prospettazione del RAGIONE_SOCIALE, ha già affermato (Cass., 14815 del 2021) che la stessa non costituisce una procedura agevolata di immissione in ruolo quale effetto RAGIONE_SOCIALEa abusiva reiterazione dei contratti a termine ma la possibilità per le amministrazioni pubbliche interessate di bandire procedure concorsuali per titoli ed esami, ancorchè interamente riservate al personale già assunto a tempo determinato, con la conseguenza che, mancando la stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente l’efficacia riparatoria RAGIONE_SOCIALE‘illecito non ricorre.
Infine, si osserva che deve ritenersi non configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva), quando debba ritenersi che tale questione sia stata esaminata e decisa – sia pure con una pronuncia implicita RAGIONE_SOCIALEa loro irrilevanza o di infondatezza – in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione – nella specie la conferma RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione del cd. danno comunitario, rigettando l’appello RAGIONE_SOCIALE‘A mministrazione che aveva dedotto la mancanza di danno, anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa prossima stabilizzazione – il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario
antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr., Cass., n. 12131 del 2023).
Va infine ritenuto assorbito il ricorso incidentale attesa la inammissibilità del ricorso principale.
Come ritenuto dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater, introdotto dal comma 17 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012,n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente costituita RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il giorno 18 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME