Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2721 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2721 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 6474-2022 proposto da:
NAPOLI ADRIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3690/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/08/2021 R.G.N. 2678/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
DANNO
COMUNITARIO
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/11/2025
CC
Il Tribunale di COGNOME accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME, svolgente mansioni di impiegata presso lo RAGIONE_SOCIALE della Prefettura di COGNOME, riconoscendo alla stessa il diritto al risarcimento del danno parametrato a sette mensilità della retribuzione globale di fatto, previa dichiarazione di illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti tra luglio 2005 fino alla data di introduzione del giudizio, dapprima con contratti di somministrazione tramite la società RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE interinale’ e successivamente in seguito al superamento di specifiche prove selettive direttamente con il Ministero.
Su gravame del Ministero la Corte di Appello di COGNOME rigettava la domanda risarcitoria ritenendo che -a fronte dell’intervenuta stabilizzazione la lavoratrice non avesse più diritto al risarcimento del danno comunitario.
In particolare, la Corte distrettuale rilevava che nel corso del giudizio di primo grado la ricorrente era stata assunta a tempo indeterminato in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 302 della legge 27/12/2017 n. 205 che ha autorizzato l’Amministraz ione a procedere alla stabilizzazione del contingente di personale in servizio a tempo determinato nel periodo 2018-2019 nella misura del 50% di personale per ciascuna annualità.
Al riguardo la Corte rilevava che trattavasi di fattispecie idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso del contratto a termine in quanto l’immissione in ruolo ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causaeffetto.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione la lavoratrice con due motivi di ricorso illustrato da memoria, cui resisteva l’amministrazione con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 36 , c omma 5 D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 32 comma 5, L. 183/2010 e della Direttiva 1999/70/CE in relazione all’art. 360 comma 1 n 3 c.p.c..
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la c.d. stabilizzazione quale misura alternativa ed esaustiva di ogni altra forma e modalità di ristoro a fronte di un rapporto incardinatosi nel 2005 e proseguito ininterrottamente sino alla stipula del contratto a tempo indeterminato.
La stabilizzazione potrebbe essere considerata ad avviso della ricorrente unicamente come fattore concorrente utile ad incidere sulla quantificazione del danno comunitario, ma non sostituirsi ad esso.
L’assunzione a tempo indeterminato sarebbe avvenuta non per il posto occupato antecedentemente, ma con salvezza di ogni altra destinazione in ragione delle esigenze dell’amministrazione. Inoltre, il contratto di RAGIONE_SOCIALE prevedeva il periodo di prova e la libera recedibilità dallo stesso, tutti indici in netto contrasto con la volontà risarcitoria.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già riconosciuto (Cass. n. 15353/20) che la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore è idonea a reintegrare il danno derivante dall’abuso del contratto a termine; tale principio è stato enunciato tanto nell’esaminare la speciale disciplina dei contratti a termine nel settore della scuola -(secondo una costante giurisprudenza, che ha preso avvio dalle sentenze dalla n. 22552 alla n. 22557/2016 ed è stata da ultimo ribadita da Cass. 12/02/2020, n.3472) -che più, in generale, nella ipotesi di intervenuta
stabilizzazione ex lege del personale precario (Cass. 03/07/2017, n.16336, relativa alla stabilizzazione ex articolo 1, comma 519, legge 296/2006, cui aveva dato corso il Ministero della Giustizia).
1.2. Si è di recente ulteriormente precisato che “nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell’abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale” ( Cass.n. 15353/20).
1.3. I principi enunciati richiedono, per una mirata applicazione, una valutazione concreta della singola fattispecie diretta ad accertare se la assunzione seguita ad una reiterata stipulazione di contratti a termine sia ad essi ricollegabile in un rapporto di causa/effetto, con la specifica individuazione di quale sia stato il procedimento (previsione di legge, concorso per titoli specifici, selezione riservata) che abbia consentito la immissione in ruolo del lavoratore proprio in ragione dei pregressi contratti a termine.
Una siffatta valutazione, da compiersi con accertamento del giudice del merito sulla base degli enunciati principi, risulta essere stata compiutamente effettuata nel caso in esame con indicazione della specifica previsione di legge, con conseguente infondatezza della censura. Pertanto, il motivo è da ritenersi infondato.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c..
La Corte territoriale avrebbe errato nella misura in cui ha individuato in piena autonomia ed automaticamente lo strumento della stabilizzazione, quale atto idoneo a risarcire il danno da eccesso di precarizzazione.
2.1 Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la stabilizzazione operi come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisca, al soggetto che agisce, di rivendicare il «danno comunitario» nei termini indicati dal noto arresto delle Sezioni Unite, resosi necessario al fine di assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale ai principi dell’ordinamento eurounitario (Cass. S.U. n. 5072/2016), precisandosi in particolare che la stabilizzazione abbia natura di eccezione in senso lato e non mera difesa (cfr. Cass. n. 21355/2022). Conseguentemente si è affermato che ‘ulteriore corollario della ritenuta natura di eccezione in senso lato è che alla stessa si applicano le relative regole di rito e, pertanto, opera il principio secondo cui l’eccezione stessa può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del RAGIONE_SOCIALE, anche all’esito dell’esercizio dei poteri istruttori di cui all’art. 421, comma 2, cod. proc. civ., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all’accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante, sul rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, Cass. n. 22371/2021; Cass. n. 25434/2019; Cass. n. 14755/2018)’.
In conclusione, la censura è priva di pregio avendo la Corte di appello fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra riportati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente costituita delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 18 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME