Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2996 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2996 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 32301-2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1789/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/07/2021 R.G.N. 2616/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto
DANNO
COMUNITARIO
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/11/2025
CC
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di S.M. Capua Vetere accoglieva il ricorso presentato dai lavoratori meglio indicati in epigrafe dichiarando l’illegittimità dei contratti di somministrazione e a termine di cui è causa, condannando il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a risarcire il danno ai ricorrenti in misura pari a 12 mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto per COGNOME NOME, a 10 mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto per COGNOME NOME, a 7 mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto per COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo. Condannava, altresì, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive connesse allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni inquadrabili nella categoria B posizione economica B3 CCNL Comparto Ministeri dal 2.1.2008 al 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
1.1 In particolare, il giudice di prime cure rigettava la domanda principale di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempo indeterminato, mentre accoglieva la domanda subordinata di risarcimento del danno.
1.2 Riteneva, al riguardo, applicabile con riferimento ai contratti di somministrazione, la disciplina di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 276/03 ed il dettato di cui all’art. 86 , comma 9, secondo cui la disciplina RAGIONE_SOCIALEa trasformazione di cui all’art. 27 , comma 1, che contempla la somministrazione irregolare, non opera nei confronti RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione. La disamina RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALEa causale, quindi , lungi dal comportare la ‘costituzione’ del rapporto non poteva che rilevare sotto il profilo risarcitorio.
1.3 Osservava, inoltre, il giudicante, che è lo stesso art. 36 co.2 d.lgs. 165/01 che limita al solo ricorso di ‘esigenze temporanee ed eccezionali’, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi RAGIONE_SOCIALEe forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e che nella fattispecie la temporaneità di certo non può essere considerata in re ipsa, anche perché la gestione RAGIONE_SOCIALEe pratiche amministrative concernenti i flussi migratori rappresenta una costante e non può essere considerata temporanea in virtù RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza. Escludeva parimenti, anche l’eccezionalità considerato che l’aumento del fabbisogno RAGIONE_SOCIALEe risorse umane non è la conseguenza di un evento straordinario ed imprevedibile quanto, viceversa, il normale effetto RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. 189/2002 che ha istituito lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘immigrazione e procedimentalizzato il fenomeno RAGIONE_SOCIALE‘immigrazione clandestina.
Su gravame del RAGIONE_SOCIALE la Corte di Appello di Napoli , all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza collegiale del 4/6/2020, pronunciava ordinanza con la quale testualmente disponeva quanto segue: ‘rilevato che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, occorre accertare l’eventuale avvenuta stabilizzazione di tutte le parti appellate, atteso che dalla documentazione prodotta risultavano stabilizzati solo COGNOME NOME e COGNOME NOME; riservato ogni altro prov vedimento, rinvia all’udienza del 3.1.2021 per discussione onerando il RAGIONE_SOCIALE appellante di produrre documentazione relativa all’eventuale stabilizzazione di tutte le parti appellate.’ .
Successivamente al deposito comprovante la intervenuta stabilizzazione dei lavoratori, la Corte di merito riformava la sentenza di primo grado rigettando la domanda risarcitoria
presentata dai lavoratori compensando le spese del doppio grado di giudizio.
3.1 La Corte di appello riteneva che -a fronte RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta stabilizzazione -i lavoratori non avessero più diritto al risarcimento del danno comunitario.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione i lavoratori indicati in epigrafe con quattro motivi illustrati da memoria, cui resisteva l’amministrazione con controricorso.
La Procura Generale presso la Corte di cassazione depositava requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 c.p.c., 345 c.p.c., 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n 3 c .p.c. per avere la Corte d’appello consentito l’ingresso di produzioni tardive comprovanti l’avvenuta stabilizzazione.
1.1. Ad avviso dei ricorrenti la Corte avrebbe violato il principio statuito dall’art. 112 c.p.c., ( tantum devolutum quantum appellatum ) nonché quello statuito dall’art. 345 c.p.c., nella vigente formulazione, che pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’indispensabilità RAGIONE_SOCIALE stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non averli potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522/2017; Cass. 764/2020)’.
Dalla stessa documentazione tardivamente depositata dal RAGIONE_SOCIALE appellante si rileva incontrovertibilmente che la stabilizzazione dei ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME sia avvenuta fin dal 1.2.2014, come del resto dedotto dagli stessi nel corso del giudizio di primo grado, mentre quella RAGIONE_SOCIALE
altri ricorrenti a far data dal 2.1.2018, ovvero in epoca pregressa alla redazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, resa il 21.3.2018 e pubblicata il 21.5.2018.
La stabilizzazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME non è stata dedotta da alcuna RAGIONE_SOCIALEe parti del processo nel corso del giudizio di primo grado, né tanto meno all’udienza di discussione del 21.3.2018.
Non avendo il giudice di prime cure attribuito alcun rilievo alla stabilizzazione dei primi due ricorrenti, ed avendo accolto la domanda subordinata di risarcimento del danno di tutti i ricorrenti con rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda principale di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve ritenersi che il giudice di prime cure non abbia voluto attribuire alla stabilizzazione alcuna valenza estintiva del diritto al risarcimento del danno per il reiterato ed illegittimo utilizzo di contratti precari da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente convenuto.
Pertanto , qualora il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avesse ritenuto che la stabilizzazione dei lavoratori avesse, invece, estinto il diritto al risarcimento del danno in quanto misura idonea ed adeguata a soddisfare il danno subito dai ricorrenti dalla reiterazione di contratti precari, sarebbe stato suo onere proporre specifica impugnazione avverso la citata sentenza su cui si è formato il giudicato interno.
Pertanto, in assenza di motivi di censura, non si vede come il giudice d’appello abbia potuto modificare le statuizioni di primo grado, se non violando il principio di ultrapetizione di cui all’art. 112 c.p.c. Infatti, in tali casi il giudice ‘non ha materia’ per intervenire, perché può riformare la sentenza solo per i motivi dedotti dall’appellante, la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza su altri motivi non potrebbe che ascriversi ad un’iniziativa autonoma del
giudice. La circostanza che l’eccezione di un fatto estintivo del diritto, quale è la stabilizzazione del rapporto di lavoro, sia rilevabile d’ufficio nulla rileva e non legittima il giudice a pronunciarsi su quanto non gli è stato devoluto con i motivi di impugnazione.
Il rilievo d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa succitata eccezione poteva essere legittimamente esercitato solo qualora l’appellante avesse impugnato la sentenza anche sul punto e qualora avesse allegato prima RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio di primo grado quella circostanza intervenuta nel corso di causa.
La Corte territoriale ha disatteso non solo questi principi, ma anche quello del diritto di difesa violando il principio del contraddittorio quando all’udienza del 25.3.2021 decideva la causa dando lettura del dispositivo nonostante gli appellati avessero espressamente richiesto, all’esito del deposito dei documenti attestanti l’avvenuta stabilizzazione dei ricorrenti, la fissazione di una nuova udienza di discussione con la concessione di un termine per il deposito di note autorizzate, che si rendevano necessarie essendo stata sollevata ex officio e per la prima volta la questione RAGIONE_SOCIALE effetti estintivi sulla domanda risarcitoria RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta stabilizzazione del rapporto lavorativo.
La Corte ha sostanzialmente deciso la causa senza consentire agli appellati di svolgere le proprie difese sul punto in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 c.p.c. .
1.2. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la stabilizzazione operi come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisca, al soggetto che agisce, di rivendicare il «danno comunitario» nei termini indicati dal noto arresto RAGIONE_SOCIALEe
Sezioni Unite, resosi necessario al fine di assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale ai principi RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento eurounitario (Cass. S.U. n. 5072/2016), precisandosi in particolare che la stabilizzazione abbia natura di eccezione in senso lato e non mera difesa (cfr. Cass. n. 21355/2022).
Conseguentemente si è affermato che ‘ ulteriore corollario RAGIONE_SOCIALEa ritenuta natura di eccezione in senso lato è che alla stessa si applicano le relative regole di rito e, pertanto, opera il principio secondo cui l’eccezione stessa può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base RAGIONE_SOCIALEe allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all’esito RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri istruttori di cui all’art. 421, comma 2, cod. proc. civ., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa verità dei fatti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. fra le tante, sul rilievo d’ufficio RAGIONE_SOCIALEe eccezioni in senso lato, Cass. n. 22371/2021; Cass. n. 25434/2019; Cass. n. 14755/2018) ‘.
In conclusione, la censura è priva di pregio avendo la Corte di appello fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra riportati.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per error in procedendo .
La Corte distrettuale avrebbe esaminato la evoluzione normativa e giurisprudenziale del c.d. danno comunitario e del divieto di conversione, sebbene tale disamina sia del tutto inutile e incoerente rispetto alle domande proposte con il ricorso e in violazione del riformato art. 132 n. 4) c.p.c. che stabilisce la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di fatto e di diritto; la
pronuncia impugnata tratta esclusivamente i profili del divieto o RAGIONE_SOCIALEa mancata previsione del diritto alla conversione, del tutto estranei al giudizio, atteso che è pacifico nella presente controversia che i ricorrenti abbiano ottenuto la stabilizzazione per autonoma determinazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finalizzata al soddisfacimento di esigenze diverse dal rimedio all’abuso rappresentato dalla reiterazione dei contratti di somministrazione interinali.
2.1. La censura di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALEa norma processuale che stabilisce che la pronuncia giurisdizionale debba contenere una concisa esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di fatto e di diritto è infondata.
Come è noto, l’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 22598 del 2018).
In particolare, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017, 21921 del 2019; v. pure 19041 del 2008). Ciò che nella sentenza è irrinunciabile è che la decisione e
l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni che la sostengono siano attribuibili al giudice, costituendo manifestazione ufficiale RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEo Stato che attraverso il giudice si esprime, ed inoltre che esse siano corrette e complete nonché esposte in maniera chiara, coerente ed esaustiva (cfr. S.U. n. 642 del 2015; v. pure Cass. 26652 del 2015).
Giova pure ribadire che, in tema di contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza, la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del processo e dei fatti rilevanti RAGIONE_SOCIALEa causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione RAGIONE_SOCIALE‘intelligibilità RAGIONE_SOCIALEa decisione e RAGIONE_SOCIALEa comprensione RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. n. 920 del 2015, Cass. n. 29721 del 2019).
2.2. Orbene, nel caso di specie la censura critica la sentenza impugnata per essersi inutilmente dilungata sulla questione del divieto di conversione del rapporto di pubblico impiego diversamente da quanto previsto dalla legge in tema di rapporto di lavoro privato. Tale argomentazione ripresa dalla nota sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite 5072/2016 costituisce viceversa un profilo decisivo al fine di inquadramento RAGIONE_SOCIALEa causa ed in particolare RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del c.d. danno comunitario ovvero RAGIONE_SOCIALEa sua elisione per intervenuta stabilizzazione. Pertanto, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni giuridiche rende esaustivamente intellegibili le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione poste a suo fondamento, con conseguente legittimità RAGIONE_SOCIALEa stessa rispetto ai canoni processuali denunciati in tale sede.
Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 c .p.c. e RAGIONE_SOCIALE artt. 12 e 14 disposizioni sulla legge
in generale al c.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito, facendo ricorso all’analogia per discipline normative non omogenee in quanto dettate con riferimento allo specifico settore scolastico, escluso il risarcimento del danno “comunitario” in ragione RAGIONE_SOCIALEa assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione.
Il motivo inoltre precisa che la stabilizzazione del rapporto di lavoro non è avvenuta con il fine ristoratorio di ovviare alle conseguenze pregiudizievoli del lavoratore ma per soddisfare un’esigenza RAGIONE_SOCIALEa P.A., con la conseguenza che non sussiste una specifica relazione tra il provvedimento di stabilizzazione e la volontà di rimediare all’abuso, sicché la immissione in ruolo non ha eliso il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario.
3.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha evidenziato come non vi sia un automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘abusiva successione di contratti a termine, sia con riferimento alla speciale disciplina dei contratti a termine nel settore RAGIONE_SOCIALEa scuola (da ultimo ribadita da Cass. 12/02/2020, n. 3472) sia nell’ipotesi di intervenuta stabilizzazione del personale precario RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione (v. Cass. 03/07/2017, n. 16336, relativa alla stabilizzazione ex articolo 1, comma 519, legge 296/2006, cui aveva dato corso il RAGIONE_SOCIALE).
3.2. Più in particolare l ‘ avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria RAGIONE_SOCIALE‘illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto
ed immediato RAGIONE_SOCIALE‘abuso (da ultimo Cassazione civile sez. lav. 12/08/2025, n. 23151).
3.3. Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata si limita ad affermare che le parti ricorrenti sono state tutte stabilizzate come emerge dagli allegati decreti ministeriali senza aver effettuato alcun accertamento di merito in ordine alla stretta correlazione fra la pregressa situazione di precariato e la immissione in ruolo.
Al riguardo la Corte distrettuale si ferma a prendere atto RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione senza indicare sulla base di quale disciplina la stessa sia intervenuta e se tale disciplina sia stata adottata al fine di sanare la specifica situazione di precariato sofferta dai ricorrenti.
Con il quarto ed ultimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per non avere la Corte esaminato la domanda autonoma e distinta sul riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori e sulle differenze retributive.
4.1. Il motivo è fondato.
Ed invero, la Corte di appello ha provveduto a riformare integralmente la sentenza di prime cure senza illustrare le ragioni del rigetto con riferimento al richiesto riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori e RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive esaminato ed accolto dal giudice di primo grado.
Il mancato esame RAGIONE_SOCIALEe già menzionate questioni ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, valutate in senso positivo dal Tribunale ai fini del richiesto riconoscimento, non può che comportare l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa censura per violazione RAGIONE_SOCIALE‘invocato art. 132,c.c.p.
L’accoglimento del terzo e quarto motivo comporta la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione agli stessi con
rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso; rigetta il primo ed il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione lavoro del 18/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME