Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1272 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 1272 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
Oggetto
R.G.N. 32111/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2022
PU
SENTENZA
sul ricorso 32111-2020 proposto da: COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, tutti domiciliati ex lege in ROMA INDIRIZZO
LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 222/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/06/2020 R.G.N. 233/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto in parte l’appello del RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, ha respinto anche le domande risarcitorie proposte dagli appellati (tra cui non era compreso NOME COGNOME) con il ricorso introduttivo di primo grado.
La Corte territoriale ha dato atto che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto le domande di conversione dei contratti a termine impugnati in contratti a tempo indeterminato; aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al primo contratto concluso da ciascuno dei ricorrenti (eccetto NOME COGNOME, le cui sono domande erano state dichiarate inammissibili, ed eccetto COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i quali era stata dichiarata cessata la materia del contendere), e condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 32, RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 del 2010.
Il Collegio di merito, richiamati i principi di diritto affermati da questa S.C. con le sentenze n. 274 del 2019 e n. 3140 del 2019, ha ritenuto che la stipulazione dei contratti a termine al di fuori delle ipotesi previste non ne consentisse la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto dei divieti e dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato presso i RAGIONE_SOCIALE stabiliti dalla L.R. 45/1995.
Ha aggiunto che l’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato da parte del RAGIONE_SOCIALE potesse essere perseguito secondo la regola generale RAGIONE_SOCIALE responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 5072 e 11374 del 2016.
Ha ritenuto che nel caso di specie non potesse trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., in quanto non proposta nel ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE lite.
Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe (gli originari appellati ed anche NOME COGNOME) hanno proposto ricorso per cassazione
affidato a tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Il procedimento, inizialmente fissato in adunanza camerale presso la Sottosezione Sesta, con ordinanza interlocutoria n. 21090 del 2022 Ł stato trasmesso alla Quarta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto legge n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e l’inammissibilità del terzo motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo di ricorso Ł dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., degli artt. 2126, 2907, 1218 cod. civ., dell’art. 32, L.R. n. 45 del 1995, degli artt. 3 e 4, L.R. n. 76 del 1995 e dell’art. 32, L. n. 183 del 2010.
I ricorrenti, premesso che il RAGIONE_SOCIALE non ha censurato la sentenza di primo grado nella parte
in cui ha dichiarato illegittima l’apposizione del termine ai contratti per violazione dei limiti posti dalla L.R. 76 del 1995, artt. 3 e 4, criticano la sentenza d’appello per avere r espinto la domanda di risarcimento del danno c.d. comunitario da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., sull’erroneo presupposto per cui tale domanda non sarebbe stata proposta dai lavoratori nel ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente inapplicabilità dei principi affermati dalle S.U. con la sentenza n. 5072 del 2016 e con la successiva sentenza Cass. n. 11374 del 2016.
10. Adducono di avere espressamente ed autonomamente rivendicato, anche per il caso in cui fosse stata affermata l’impossibilità di conversione dei contratti, il diritto alternativo al risarcimento del danno c.d. comunitario anche nella sua componente (diversa dalla componente per perdita di chance ) dissuasiva e sanzionatoria conseguente alla violazione delle norme contrattuali, comunitarie e interne sul lavoro a tempo determinato, e trascrivono i brani del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE lite rilevanti.
Con il secondo motivo Ł denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ., degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. nonchØ dell’art. 32, L. n. 183 del 2010.
I ricorrenti censurano la sentenza d’appello per avere respinto la domanda risarcitoria a causa RAGIONE_SOCIALE mancata invocazione nel ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE lite RAGIONE_SOCIALE norma codicistica in materia di responsabilità contrattuale del debitore, di cui all’art. 1218 cod. civ.; assumono la portata inequivoca del petitum e RAGIONE_SOCIALE causa petendi RAGIONE_SOCIALE domanda formulata e sostengono che comunque la Corte di merito avrebbe dovuto procedere alla corretta qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE domanda azionata.
Con il terzo motivo si addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per avere la Corte di merito errato nel considerare coperto dal giudicato, per mancata tempestiva impugnazione, il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibili le domande proposte da NOME COGNOME.
14. Si afferma che il NOME (prima di ricevere la notifica del ricorso in appello del RAGIONE_SOCIALE) aveva proposto autonomo ricorso in appello avverso la sentenza del tribunale, censurando quest’ultima per erronea statuizione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda del predetto; che la difesa del lavoratore aveva chiesto alla Corte d’appello la riunione dei giudizi relativi ai due ricorsi pendenti avverso la medesima sentenza; che tale richiesta non Ł stata accolta e la Corte di merito ha deciso separatamente i due ricorsi, quello del RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 222/2020 oggetto del presente ricorso per cassazione e successivamente quello del COGNOME definito con la sentenza n. 548/2020.
I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per connessione logica, sono fondati e meritano accoglimento.
In tema di assunzioni alle dipendenze degli enti pubblici, anche economici, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, questa Corte (v. Cass. n. 274 del 2019) ha statuito che ‘ la l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 RAGIONE_SOCIALE l.r. n.
45 del 1995 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest’ultima; ne consegue che, in caso di violazione dei limiti posti dagli artt. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 76 del 1995 per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei RAGIONE_SOCIALE, non Ł consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando invece applicazione l’art. 2126 c.c. per le prestazioni di fatto, nonchØ, in caso di abusivo ricorso all’apposizione del termine, la regola generale RAGIONE_SOCIALE responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss. c.c. ed i principi sul riconoscimento del cd. danno comunitario’, affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 5072 del 2016 e n. 11374/2016, con esclusione del diritto al risarcimento del danno correlato alla perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato, posto che una siffatta possibilità Ł stata esclusa dall’art. 32 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 45 del 1995 (così Cass. n. 274 del 2019 in motivazione; v. anche Cass. 21332, 21331, 21265, 21264, 21263 del 20117).
17. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 5072 del 2016, hanno chiarito che l’art. 36, comma 5, d.lgs.
n. 165 del 2001 ‘definisce il danno risarcibile come derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già come derivante dalla perdita di un posto di lavoro ‘. Non è quindi configurabile, in base alla citata disposizione, un danno da mancata conversione del rapporto e cioŁ da perdita del posto di lavoro; il danno connesso alla abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato Ł altro.
18. ¨, intanto, un danno da illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, al cui risarcimento il lavoratore ha diritto, senza necessità di prova alcuna, nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604. Altri danni, come quello da ‘perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l’illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere
al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile’ (così Cass., S.U. n. 5072 del 2016 cit.), potranno essere risarciti al lavoratore previo assolvimento del relativo onere di prova.
Nel caso in esame, i ricorrenti sostengono di avere proposto nel ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE lite, tra le altre, la domanda di risarcimento del danno cd. comunitario, accolta dal tribunale con condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32, comma 5, legge 183 cit., e censurano la sentenza d’appello per av ere omesso di pronunciare sulla stessa.
Nella giurisprudenza di questa Corte Ł costante l’affermazione secondo cui l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale costituisce un giudizio di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice di merito e incensurabile in cassazione, salvo che sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. n. 2467 del 2006; Cass. n. 14751 del 2007; Cass. n. 9011 del 2015; Cass. n. 29609 del 2018).
21. Si Ł tuttavia rilevata la necessità di tenere distinta l’ipotesi in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla
domanda da quella in cui si denunci che l’erronea interpretazione degli atti processuali abbia determinato l’omesso esame di una domanda o la pronuncia su una domanda non proposta. In quest’ultim o caso viene in rilievo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancanza RAGIONE_SOCIALE necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che determina la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (v. Cass. n. 6715 del 2013; Cass. n. 13716 del 2016), quindi un error in procedendo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
22. Si Ł quindi affermato che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 437 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso RAGIONE_SOCIALE denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere
direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle domande e deduzioni delle parti (v. Cass. n. 17109 del 2009; Cass. 21421 del 2014; v. da ultimo Cass. n. 744 del 2023, pronunciata a seguito di ordinanza interlocutoria n. 17178 del 2022).
23. L’ambito del controllo demandato alla Corte di legittimità sugli errores in procedendo Ł stato definito dalle S.U. con la sentenza n. 8077 del 2012 che ha enunciato il seguente principio di diritto: ‘Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame RAGIONE_SOCIALE sufficienza e logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma Ł investito del potere
di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchØ la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.)’.
24. Il ‘compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale’ che si assume intervenuta nello svolgimento del processo e che Ł in astratto idonea a determinare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento, costituisce l’oggetto del sindacato dalla Suprema Corte, cioè il ‘fatto (processuale) sul quale il giudizio verte e del quale la Corte di cassazione deve necessariamente poter prendere cognizione’ (così Cass., S.U., n. 8077 del 2012 cit., in motivazione).
25. Ove sia dedotto un error in procedendo , la Corte di Cassazione diviene giudice del fatto processuale, cioŁ di quel fatto intervenuto nello svolgimento del processo. Se la Corte di cassazione Ł giudice del fatto processuale deve dedursi che alla stessa ‘compete percepire direttamente e pienamente quel fatto, apprezzarne la portata ed
individuarne il significato e la concreta idoneità a produrre effetti nel processo, perchØ solo in tal modo Ł possibile vagliarne la conformità al modello legale’ e quindi gli ‘effetti – in termini di eventuale nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento’ (così Cass., S.U., n. 8077 del 2012 cit., in motivazione; v. in senso conforme Cass. n. 16164 del 2015; Cass. n. 8069 del 2016; Cass. n. 20716 del 2018).
26. In continuità con il principio enunciato dalle S.U. con la sentenza n. 8077 del 2012 cit., si Ł affermato che, in caso di denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., del vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito, per avere pronunciato su di una domanda non proposta oppure per avere omesso di pronunciare su una domanda che si sostiene regolarmente proposta, la Corte di legittimità Ł investita del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, purchØ ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., al fine di verificare contenuto e
limiti RAGIONE_SOCIALE domanda azionata (v. Cass. n. 8008 del 2014; Cass. n. 25259 del 2017; Cass. n. 41465 del 2021; v. anche Cass. n. 25308 del 2014; Cass. n. 17268 del 2020, in cui gli stessi principi sono stati ribaditi a proposito RAGIONE_SOCIALE denuncia di nullità dell’atto introduttivo per difetto di specificità dei motivi di appello, in violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.).
27. La recente sentenza di questa S.C. n. 744 del 2023 ha ribadito c he la denuncia di ‘un’attività del giudice di merito, nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE domanda , deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore (con particolare riferimento alla violazione del principio di corrispondenza ad essa RAGIONE_SOCIALE pronuncia resa), integra un tipico vizio di error in procedendo ‘, con conseguente necessità che il giudice di legittimità conosca dei fatti processuali, e dei loro effetti in termini di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento, ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., direttamente, interpretando e valutando gli stessi in modo da vagliarne la conformità al modello
legale, e non attraverso il filtro rappresentato dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
28. In base ai principi enunciati dalle S.U. n. 5077 del 2012 e dalla successiva giurisprudenza conforme, l’ error in procedendo deve essere dedotto nel rispetto delle regole fissate dal codice di rito e, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. 29. Tali requisiti sono soddisfatti nel caso in esame, atteso che nel ricorso per cassazione (pag. 14 e 15) Ł trascritto il ricorso introduttivo di primo grado nelle parti rilevanti ai fini del vizio dedotto; le conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado sono, peraltro, riportate anche nella sentenza d’appello, a pag. 5.
30. Nel ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti avevano argomentato, tra l’altro, che ‘qualora l’adito giudice ritenesse non convertibili i rapporti di lavoro dedotti in giudizio, deve conseguire alla illegittimità dei contratti medesimi e/o delle relative proroghe il diritto dei lavoratori, quantomeno, al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni omesse per tutti
i periodi di inoccupazione ; in alternativa compete ai lavoratori, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE violazione o dell’applicazione delle norme interne e comunitarie sopra menzionate il diritto al risarcimento del danno calcolato in via analogica o equitativo seguendo uno dei criteri da ultimo fissati dalla giurisprudenza e segnatamente: – ai sensi dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge 15 luglio 1966 n. 604 del 1966 (cd. danno comunitario) richiamato dalla Suprema Corte, sez. lav., con sentenza n. 1181 del 22 gennaio 2015 indennità onnicomprensiva prevista dall’art. 32 RAGIONE_SOCIALE legge 183/2010, dovuta e determinata secondo i criteri di legge a prescindere dalla effettiva dimostrazione del danno (cfr. Cass. sez. lav. 21.8.2013 n. 19371) considerata la lunga durata del rapporto; -risarcimento del danno ex art. 18 St. lav.’.
31. Le conclusioni del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE lite erano così formula te: ‘dichiarare, per i motivi sopraindicati, la nullità del termine finale apposto ai contratti dedotti in giudizio e stipulati negli anni dal 2011 al 2015; per l’effetto dichiarare che tra i ricorrenti e il convenuto RAGIONE_SOCIALE si Ł instaurato un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dall’1.1.2011 o dalla diversa data ritenuta giusta; dichiarare, comunque, la conversione dei predetti contratti a termine in contratti a tempo indeterminato ovvero la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall’1.1.2011 ovvero dalla diversa data ritenuta giusta, ordinando la riammissione in servizio dei ricorrenti; condannare in ogni caso, anche a prescindere dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALE superiore domanda, il convenuto RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti in misura pari al retribuzioni omesse per tutti i periodi di inoccupazione ; condannare il convenuto RAGIONE_SOCIALE in aggiunta (ovvero in alternativa) al predetto risarcimento (anche a prescindere dalla conversione del rapporto) al risarcimento del danno, quantificato secondo il criterio previsto dall’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge 15 luglio 1966 n. 604 del 1966, ovvero dall’art. 32 RAGIONE_SOCIALE legge 183/2010, ovvero, infine, ex art. 18 St. lav. ‘.
Gli atti processuali esaminati e, in particolare, il ricorso introduttivo di primo grado
recano in modo chiaro la proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria per il danno cd. comunitario, ‘quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE violazione o dell’applicazione delle norme interne e comunitarie’, e richiam ano tutti i criteri di parametrazione del danno elaborati dalla giurisprudenza prima dell’intervento delle Sezioni Unite del 2012, con la sentenza n. 5076 e, tra questi, l’indennità di cui all’art. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 del 2010, poi selezionata dalla citata sentenza come adeguato ‘canone di danno presunto (che) esprime anche una portata sanzionatoria RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario’.
Appare pertanto integrato il vizio di omessa pronuncia sulla domanda ritualmente proposta dagli attuali ricorrenti e volta ad ottenere il risarcimento del danno cd. comunitario nei limiti di cui al citato art. 32, il che determina la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
¨ utile richiamare, a fini di completezza, la recente pronuncia di questa Corte, sentenza n. 15027 del 2022 che, in relazione al tema dei
contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato, ha affermato il seguente principio: ‘In tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine nulli per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte RAGIONE_SOCIALE giuridica impossibilità di una tutela in forma specifica avverso l’illecito perpetrato, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario; ne consegue che la parte può far valere la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento come motivo di illegittimità in sede di impugnazione e che la stessa, in quanto “minus” o “surrogato legale” RAGIONE_SOCIALE tutela in forma specifica, non costituisce domanda nuova se proposta per la prima volta in appello’.
35. Ciò sul presupposto che la ‘conversione o l a trasformazione dei contratti a termine illegittimi costituiscono del resto, in caso di abusiva reiterazione o di durata oltre i limiti di legge, la sanzione in forma specifica propria dell’illecito perpetrato, come dimostra, almeno in
ambito di pubblico impiego, il fatto stesso che, di contro, qualora sia domandato il risarcimento, Ł ritenuta misura sanante (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353; Cass. 3 luglio 2017, n. 16336) l’avvenuta stabilizzazione per effetto causale diretto RAGIONE_SOCIALE stessa successione o preesistenza di contratti a tempo determinato’; da tali premesse discende non solo che ‘il mero transito dalla tutela in forma specifica a quella per equivalente risarcitorio, rispetto ai medesimi contratti a termine, (non costituisce) domanda nuova’, ma anche che a fronte RAGIONE_SOCIALE richiesta di condanna in forma specifica, ritenuta giuridicamente non praticabile, ‘il giudice debba pronunciare sul risarcimento per equivalente, così che, in mancanza, la parte possa efficacemente dolersi di ciò, in sede di impugnazione, come ragione di illegittimità RAGIONE_SOCIALE pronuncia’ (così Cass. n. 15027 del 2022 cit., in motivazione).
36. Per le considerazioni finora svolte, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a tali motivi, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà
ad un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE fattispecie in conformità ai principi di diritto richiamati, previo accertamento sulla legittimità o meno dell’apposizione del termine ai contratti stipulati tra le parti, questione non specificamente affrontata dalla Corte d’appello in conseguenza RAGIONE_SOCIALE ritenuta omessa proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria.
37. Il terzo motivo di ricorso Ł inammissibile in quanto l’appello del Consorz io non Ł stato proposto nei confronti del COGNOME, che quindi non era parte del giudizio di secondo grado definito con la sentenza ora impugnata. Il COGNOME ha proposto un autonomo ricorso in appello contro la stessa sentenza del tribunale e tale impugnazione Ł stata trattata separatamente, non provvedendosi alla riunione, e decisa con sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello n. 548/20.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in
diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16.11.2022