SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 181 2025 – N. R.G. 00000104 2022 DEPOSITO MINUTA 16 10 2025 PUBBLICAZIONE 16 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D’Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
NOME COGNOME
PRESIDENTE RELATRICE
NOME COGNOME
CONSIGLIERA
NOME COGNOME CONSIGLIERE
in esito all’udienza del 15 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 104 di R.G. dell’anno 2022, proposta da
), in persona del RAGIONE_SOCIALE in carica pro tempore, rappresentato e difeso, Congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale per atto notaio rep. 12428, del 5 aprile 2016, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Cagliari, INDIRIZZO Parte_1 Per_1
APPELLANTE
CONTRO
, , , e , nella loro qualità di figli ed eredi di , nato a Carbonia il DATA_NASCITA, ivi deceduto il 9 febbraio 2023, tutti elettivamente domiciliati in Iglesias presso l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende in virtù di delega a margine della memoria difensiva e di costituzione in appello, nonché a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado del 24/10/2019 iscritto al Racl n. 4165 del 2019 CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Persona_2
APPELLATI
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
, operaio addetto alla manutenzione delle celle elettrolitiche tra il marzo 1975 ed il gennaio 1996 alle dipendenze di diverse società, presso lo stabilimento di Portovesme, dove veniva prodotto alluminio primario per processo elettrolitico, ha dedotto di avere contratto a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa descritta ‘ interstiziopatia subpleurica con deficit ostruttivo per inalazione di polvere di amianto’, di origine professionale, non riconosciuta dall che aveva rigettato la domanda amministrativa da lui proposta in data 30 giugno 2019, per esclusione dell’esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata, essendo invece rimasto privo di risposta il ricorso amministrativo da lui proposto. Persona_2 Pt_1
Ha, quindi, impugnato in giudizio il provvedimento dell per domandare il riconoscimento dell’indennizzo dovuto per la denunciata patologia e la conseguente condanna dell’istituto al pagamento degli importi dovuti, oltre accessori di legge. Pt_1
L’ ha contestato la fondatezza della domanda. Pt_1
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Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 209 del 16.03.2022, in adesione alle conclusioni rassegnate dal proprio ausiliario, ha accolto la domanda, dichiarando che avev a contratto una ‘ asbestosi pleuro-polmonare con associata cardiopatia ischemico-ipertensiva di origine professionale, dalla quale era derivato un danno biologico complessivo del 36% dalla data della domanda amministrativa del 30 giugno 2019 e che aveva perciò diritto di percepire da tale data, nella misura e con decorrenza di legge, il previsto indennizzo in rendita, condannando quindi l alla costituzione della rendita di legge in favore di parte ricorrente, rapportata ad un danno biologico complessivo del 36% con la decorrenza sopra evidenziata e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre interessi legali di mora e spese del giudizio. Persona_2 Pt_1
Avverso la sentenza ha proposto appello l cui hanno resistito gli eredi-figli di nel frattempo deceduto in data 9 febbraio 2023. Pt_1 Persona_2
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L’ ha appellato la sentenza, che ha ritenuto errata per avere mal applicato le voci delle tabelle allegate al decreto legislativo 38 del 2000 concernenti il danno respiratorio, dato che il primo giudice non aveva considerato che erano governate dai parametri di funzionalità respiratoria e comprendevano sia il danno anatomico che funzionale, qui liquidati in assenza di presupposti di legge, con una evidente duplicazione, laddove, assegnando al danno funzionale la percentuale del 25%, non poteva poi essere sommato un danno anatomico del 5%, come aveva fatto il consulente tecnico del primo giudice, essendo il danno anatomico già contenuto nel danno funzionale. Pt_1
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La Corte, ritenendo non corretta la metodologia utilizzata dal primo consulente, ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all’esito delle quali il consulente nominato, medico legale particolarmente esperto, ha concluso rilevando che , affetto da asbestosi di verosimile natura professionale, a causa di tale patologia ha riportato un danno biologico quantificabile nella complessiva misura del 34%, di cui 25% ascrivibile alla componente pleuro-polmonare, valutando il solo danno funzionale, prendendo in considerazione il codice 334, cui ha aggiunto il danno biologico di natura cardiovascolare, perché ritenuto in concorrenza funzionale, pari al 10%, fin dall’epoca della domanda amministrativa, cioè da giugno 2019. Persona_2
In esito all’udienza del 24 settembre 2025 la Corte, preso atto delle risultanze delle operazioni peritali, ha invitato le parti a valutare una possibile conciliazione della vertenza nei seguenti termini: ‘ 1) riconoscimento in favore delle parti costituite, eredi di degli importi corrispondenti all’indennizzo in rendita che sarebbe spettato al de cuius (decesso del 9 febbraio 2023) per asbestosi pleuropolmonare associata a cardiopatia ischemica Persona_2
ipertensiva, da quantificarsi nella misura del 34% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del mese di giugno 2019 e fino al decesso del 9 febbraio 2023, oltre accessori di legge; 2) riconoscimento da parte dell’ in favore degli eredi costituiti, a titolo di spese legali, dei seguenti importi: avuto riguardo al giudizio di primo grado , dell’importo già liquidato a tale titolo dal primo giudice in sentenza (3.903,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge); avuto riguardo al giudizio di appello, del complessivo importo di 1.936,33 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge (valori minimi previsti per le quattro fasi del giudizio, dal DM 55 del 2014, con le successive modifiche, nella tabella relativa ai giudizi davanti alla Corte d’appell o di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 €, considerando la differenza tra il 36% riconosciuto in sentenza e il 34% indicato dal consulente tecnico d’ufficio in questo grado del giudizio, per un totale di 2.904,5 euro, da compensarsi per un terzo in ragione delle risultanze delle rinnovate operazioni peritali e alla luce dei motivi di appello, con spese di consulenza a carico dell’ , rinviando per la valutazione della proposta formulata all’udienza del 15 ottobre 2025 . Pt_1 Pt_1
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Con note di trattazione scritta depositate in previsione dell’udienza del 15 ottobre 2025 le parti hanno concordemente concluso dichiarando di voler aderire alla proposta transattiva formulata dal collegio, concludendo perciò in conformità a quanto proposto dal collegio con l’ordinanza adottata il 25 settembre 2025. Ciò premesso, sull’accordo delle parti ed in parziale riforma della sentenza n. 209/2022 del 16.03.2022 del Tribunale di Cagliari qui impugnata, che per il resto va confermata anche in punto di spese del giudizio, deve essere dichiarato il diritto di di percepire in vita, e fino al suo decesso del 9 febbraio 2023, un complessivo indennizzo in rendita per asbestosi con patologia cardiologica associata di verosimile natura professionale, commisurato ad un danno biologico del 34%, con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa del 30 giugno 2019, con conseguente condanna dell a liquidare in favore dei suoi figlieredi costituiti, gli importi al medesimo dovuti a tale titolo fino al decesso e maturati, con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa del 30 giugno 2019. Persona_2 Pt_1
Sempre in ragione degli accordi raggiunti tra le parti, confermata la statuizione del primo giudice in merito alle spese del giudizio di primo grado, correttamente quantificate nella misura di 3.903,00 €, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, le spese del giudizio di appello, liquidate in conformità alla proposta conciliativa formulata, secondo il principio di soccombenza, vanno poste a carico dell’ nella misura complessiva di 1.936,33 €, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per l egge, precisando che alla stessa si è giunti previa compensazione per un terzo, in ragione delle risultanze delle rinnovate operazioni peritali e dei motivi di appello, considerando i valori minimi previsti per le quattro fasi del giudizio dal DM 55 del 2014 con le successive modifiche nella tabella relativa ai giudizi davanti alla Corte d’appello di valore fino a 26.000 €, considerando la differenza tra il 36% riconosciuto in sentenz a e il 34% indicato dal consulente tecnico d’ufficio in questo grado del giudizio. Pt_1
Delle spese di entrambi i gradi del giudizio va disposta la distrazione in favore dei difensori di parte appellata antistatari, mentre restano definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica d’ufficio, già liquidate a titolo provvisorio a suo carico con separato decreto. Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
in accoglimento dell’appello proposto dall’ sull’accordo delle parti ed in parziale riforma della sentenza n. 209/2022 del 16.03.2022 del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, che conferma per il resto anche in punto di spese, dichiara che , deceduto in data 9 febbraio 2023, era affetto in vita da asbestosi pleuropolmonare con associata cardiopatia ischemico- ipertensiva di origine professionale, cui è conseguito un danno biologico complessivo del 34% dalla data della domanda amministrativa del 30 giugno 2019 e aveva perciò diritto di percepire da tale data, e fino al suo decesso, nella misura con decorrenza di legge, il previsto indennizzo in rendita; Pt_1 Persona_2
condanna l al pagamento in favore degli eredi costituiti, , , e Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, degli importi dovuti al defunto in rapporto ad un complessivo indennizzo in rendita, quantificato nella misura del 34%, dovuto fino al decesso del 9 febbraio 2023, con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa del 30 giugno 2019, oltre accessori come per legge. […]
Condanna, infine, l’ al rimborso delle spese del giudizio di appello in favore degli eredi costituiti che, previa compensazione per un terzo tra le parti, liquida per la parte residua in complessivi 1.936,33 €, oltre spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore dei suoi difensori anticipatari. Pt_1
Pone definitivamente a carico dell’ le spese di consulenza tecnica, già provvisoriamente liquidate a suo carico con separato decreto. Pt_1
Cagliari, 16 ottobre 2025
La Presidente relatrice NOME COGNOME