Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17101 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17101 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 58/2024 R.G.
proposto da
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME titolare dell’impresa agricola RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avv . NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2060 del 19/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME titolare dell’impresa agricola RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la Regione Emilia-
Romagna per ottenere il risarcimento dei danni cagionati al fondo condotto in affitto da fauna selvatica e riscontrati nella primavera del 2018; in via subordinata chiedeva il ristoro indennitario previsto della Legge Regionale n. 8 del 1994;
-la Regione, nel costituirsi in giudizio, domandava il rigetto della domanda attorea perché sfornita di prova; sosteneva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, perché i pretesi danni, provocati da fauna selvatica cacciabile (ungulati), si eran o verificati nell’ambito territoriale di caccia Bologna nINDIRIZZO e non in area protetta, sicché ad altri enti doveva essere diretta l’iniziativa dell’attore ;
-il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 335 del 12/2/2021, respingeva le istanze attoree;
-i nvestita dell’impugnazione di NOME COGNOME la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 2060 del 19/10/2023, accoglieva parzialmente il gravame (segnatamente, la domanda subordinata) e, per l’effetto, condannava la Regione Emilia-Romagna al pagamento in favore dell’appellante della complessiva somma di Euro 18.442,99 a titolo di indennità di cui all’art. 26, comma 1, Legge n. 157 del 1992 ed agli artt. 17 e 18 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8 del 1994, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, sulla base della disponibilità del Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica; regolava le spese in favore dell’appellante ;
-avverso tale decisione la Regione Emilia-Romagna proponeva ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME titolare dell’impresa agricola RAGIONE_SOCIALE;
-la ricorrente depositava memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all’esito della camera di consiglio del 12/5/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-coi primi tre motivi del ricorso la Regione Emilia-Romagna deduce:
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 co. 1 e 2 della legge regionale dell’Emilia -Romagna n. 8 del 1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Preleggi; violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge n. 157 del 1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost. … si censura in modo specifico il punto a) e il punto b) della sentenza della Corte territoriale …, nella parte in cui si ritiene possibile indennizzare i danni subiti dalla f auna selvatica regionale, senza riguardo a quanto previsto dall’art. 17 co. 1 e co. 2 della legge regionale n. 8 del 1994 che … limita tale ristoro laddove le condotte lesive siano accadute all’interno delle aree protette regionali.»;
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 co. 3 ter della legge regionale dell’Emilia -Romagna n. 8 del 1994»; ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe dovuto applicare la norma d’interpretazione autentica (o, comunque, di ausilio interpretativo) del citato comma 3ter , introdotto con l’art. 10 della Legge Regionale n. 9 del 2022, secondo cui «non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di protezione relative a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia»;
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 co. 1 Cost. (in particolar modo, violazione dell’obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea con riguardo agli o rientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020), in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della Preleggi (in particolar modo, violazione dell’obbligo di ricorrere all’interpretazione sistematica), in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. -Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE in relazione alla compatibilità della norma desunta dall’art. 17 co. 2 della legge regionale n. 8 del 1994 in relazione al divieto di aiuti di Stato.»;
-con l’ordinanza interlocutoria n. 25223 del 19/9/2024, questa Corte -in relazione al Regolamento UE n. 1408/2013 e alla luce della correlazione esistente tra: a) l’art. 3, che istituisce il sistema degli aiuti de minimis all’agricoltura con tetto triennale massimo di Euro 15 mila; b) l’art. 6, paragrafo 1, relativo alle formalità di controllo prodromiche e funzionali all’erogazione degli aiuti; c) l’art. 6, paragrafo 2, relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni tra impresa richiedente e pubblica amministrazione (Ambiti di Caccia, nel sistema italiano) nel primo triennio finanziario successivo a ll’istituzione in ambito nazionale delle Banche Dati -ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE , sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione:
se i menzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di aiuti di Stato de minimis all’agricoltura ed erogarli, nel primo triennio successivo all’istituzione delle banche dati in ambito nazionale e comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica dichiarazione dell’impresa richiedente circa l’entità e la natura di ulteriori ai uti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento;
e, in particolare, se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente costituisca un presupposto indispensabile della presentazione della domanda di indennizzo e della sussistenza del diritto a percepire l’aiuto di Stato, ovvero possa legittimamente intervenire anche solo in fase di controllo e, quindi, successivamente al percepimento del medesimo;
-la decisione della CGUE si prospetta pregiudiziale rispetto al terzo motivo di ricorso;
-inoltre, stante la carenza di precedenti specifici e la pendenza di altri giudizi di legittimità riguardanti l’applicabilità della medesima norma, appare nomofilattica la questione relativa alla natura e agli effetti dell’art. 17, comma
3ter , della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8 del 1994, che è oggetto dei primi due motivi;
-pertanto, al fine di un compiuto esame del ricorso, appare necessario disporre il rinvio della presente causa alla pubblica udienza della Sezione;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,