Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13096 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13096 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18072-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1863/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/12/2017 R.G.N. 795/2015;
Oggetto
Cumulo retribuzione part-time pensione
R.G.N. 18072/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano ha accolto la domanda di NOME NOME di riliquidazione della propria pensione alla luce della complessiva anzianità maturata all’1.9.2013. Dopo essere andato in pensione nel 2001, NOME aveva ulteriormente lavorato alle dipendenze dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con contratto part-time.
Riteneva la Core che il ricalcolo della pensione alla luce dell’ulteriore anzianità contributiva maturata dal 2001 al 2013 quale lavoratore part-time, fosse dovuto in forza dell’art.4 d.m. n.331/97.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo.
NOME NOME resiste con controricorso.
All’adunanza camerale odierna il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1, co.185, 187 e 189 l. n.662/96, 7 l. n.155/81, 4 l. n.1338/62, 14 l. n.70/75, 5 d.P.R. n.488/68, 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art.2 d.l. n.331/97, nonché dell’art.4 delle Disposizioni sulla legge in generale. Sostiene che i dipendenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sono iscritti all’AGO e l’art.1, co.185, 187, 189 l. n.662/96 non
ha modificato il regime giuridico dei supplementi di pensione per i dipendenti iscritti all’AGO. L’art.2 d.m. n.331/97 non poteva dettare una disciplina in deroga a quella dei supplementi di pensione, poiché a ciò non era stato delegato dal legislatore.
Il motivo è fondato.
L’art.1, co.185 l. n.662/96 ha previsto che per i lavoratori in possesso del requisito di anzianità, ‘
‘.
La norma ammette e disciplina il cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione senza richiedere la cessazione del rapporto di lavoro ma la sua sola trasformazione in rapporto di lavoro part-time. L’ambito soggettivo della norma concerne i dipendenti di imprese, e dunque i dipendenti di datori di lavoro privati. Le condizioni e la disciplina del cumulo sono così dettate dalla norma: a)
.
Per i dipendenti di amministrazione pubbliche di cui all’art.2 d.lgs. n.29/93 – e tra questi anche i dipendenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siccome impiegati presso un ente pubblico non economico nazionale, ricompreso nell’elenco dell’art.1, co.2 d.lgs. n.29/93 – è stato dettato il comma 189 dello stesso art.1 l. n.662/96, che ammette il cumulo tra retribuzione e pensione in uno alla trasformazione del rapporto di lavoro in lavoro part-time. Lo stesso comma 189 non ha però dettato una specifica regolamentazione del cumulo, limitandosi a stabilire che non vi è obbligo di nuove assunzioni. Per il resto, ha rinviato a un decreto. Dispone l’art.1, co.189:
‘
‘.
Dunque, il decreto poi adottato nel 1997, d.m. n.331/97, doveva stabilire i criteri e le modalità applicative. d.m. n.331/97, mimando il contenuto dell’art.1,
Il co.185, ha previsto all’art.2, co.3 che ‘
‘.
All’art.4, co.2 ha poi disposto che:
‘
‘
Tale ultima previsione, dettata per i dipendenti pubblici, manca nell’art.1, co.185 l. n.662/96 riguardo ai dipendenti privati, e deroga alla disciplina generale dell’AGO: da un lato, infatti, il ricalcolo complessivo dell’anzianità contributiva e quindi la riliquidazione della pensione, è prevista solo per i contributi riferiti a periodi lavorativi anteriori al pensionamento. In questo senso dispone l’art.5, ult. co. d.P .R. n.488/68, secondo cui quando sono ‘
‘
Dall’altro lato, se si tratta di contributi maturati successivamente al pensionamento – come nel caso in questione in cui, dopo il pensionamento di anzianità, maturarono altri contributi per effetto del rapporto di lavoro part-time – la disciplina generale è quella dei supplementi di pensione. Dispone l’art.4 l. n.1338/62, come modificato dall’art.19 d.P.R. n.488/68:
‘
Sostiene l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che una norma regolamentare come quella dell’art.2 d.m. n.331/97 non può modificare la fonte sovraordinata rappresentata dalla legge.
L’argomento è da condividere.
I commi 185 e 187 l. n.662/96 – rispettivamente per il settore privato e pubblico – hanno solo disciplinato il cumulo tra retribuzione da contratto part-time e pensione. La delega alla regolamentazione ministeriale era allo stesso modo circoscritta al tema del cumulo. Il cumulo cessa quando cessa il rapporto di lavoro-part time e il lavoratore diviene unicamente un pensionato; nasce a quel tempo un problema di riconteggio del precedente trattamento pensionistico alla luce della sopravvenienza data dal cessato rapporto di lavoro-part time. L’art.4, co.2 d.m. n.331/97, disciplinando tale aspetto, viene a eccedere i confini della delega legislativa, poiché regolamenta non più il cumulo tra retribuzione e pensione – essendo concluso il rapporto di lavoro part-time nemmeno vi è più retribuzione e rimane il solo trattamento previdenziale – ma il solo rapporto previdenziale una volta venuto meno il periodo temporale di compresenza tra pensionamento e lavoro part-time.
L’art.4, co.2 d.m. n.331/97 va allora disapplicato: eccedendo i limiti della delega, si è spinto a regolare una materia riservata al legislatore quale quella del quantum
del trattamento di pensione ove, successivamente al pensionamento, siano versati ulteriori contributi.
Questa Corte, nell’ordinanza n.20389/13, ha affermato in modo incidentale che alla cessazione del rapporto la parte privata non usufruisce solo dei supplementi di pensione, poiché l’art.4, co.2 d.m. n.331/97 prevede che al momento della cessazione del rapporto di lavoro si proceda alla rideterminazione del trattamento di pensione sulla base della complessiva anzianità maturata.
L’ordinanza n.20389/13 non affronta la questione della legittimità del d.m. n.331/97, essendo in quel caso l’oggetto del contendere diverso, ovvero il cumulo totale o parziale tra retribuzione e pensione. Tale decisione non contrasta dunque con quanto sopra detto in tema di disapplicazione del decreto ministeriale.
Disapplicato l’art.4, co.2 d.m., NOME è assoggettato alla disciplina dell’AGO, poiché dipendente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, secondo gli artt.1 e 14 l. n.70/75.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.