Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27844 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 27844 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/10/2025
SENTENZA
sul ricorso 9510-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 625/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 116/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
CUMULO GRATUITO ESTENSIONE ALLE CASSE DI RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/06/2025
PU
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO per delega verbale AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il NOME NOME COGNOME ha maturato, presso l’RAGIONE_SOCIALE, quasi 25 anni di anzianità contributiva, anche per effetto di procedimenti di riscatto e di ricongiunzione e, per quanto in questa sede rileva, intrapresa l’attività di libero professionista con iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE fin dal 1990, si è iscritto, dal 1996, alla RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE), con versamento della relativa contribuzione, maturando, per effetto della poliedrica attività lavorativa, un’anzianità complessiva di circa 49 anni, 46 dei quali costituenti periodi assicurativi non coincidenti.
Il professionista, in data 17 marzo 2017, ha proposto domanda di pensione anticipata in regime di cumulo gratuito alla RAGIONE_SOCIALE, quale ente di ultima iscrizione, per avere ampiamente maturato il requisito di anzianità contributiva, di 42 anni e 10 mesi non coincidenti, previsto per l’accesso alla pensione anticipata in regime di cumulo gratuito, e ha agito ritenendo che fosse illegittimo il provvedimento di liquidazione emesso dall’Ente, sulla scorta delle determinazioni di seguito riportate.
Il professionista, tenendo conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, confidava che la RAGIONE_SOCIALE calcolasse la quota di pensione in regime di cumulo gratuito considerando, ai fini dell’individuazione del sistema di calcolo, l’intera anzianità contributiva maturata (49 anni) e, alla stregua dell’art . 26 del regolamento unitario della RAGIONE_SOCIALE, in vigore dal 1°
gennaio 2017, vigente alla data della domanda e della maturazione del diritto a pensione (previsto per quanti avessero maturato 40 anni di anzianità contributiva), con il sistema retributivo, con riferimento alle annualità maturate sino al 2003, e con quello contributivo, con riferimento alle annualità maturate successivamente.
Con comunicazione del 5 luglio 2018 la RAGIONE_SOCIALE comunicava al professionista che, per effetto dell’ art. 37bis del regolamento unitario, approvato il 18 maggio 2018, l’importo della pensione, in regime di cumulo, sarebbe stato pari ad euro 5.700,00 lordi annui laddove, se avesse atteso il compimento del 70° anno di età per accedere alla pensione di vecchiaia, avrebbe goduto di un importo pari ad euro 16.600 annui lordi.
Con comunicazione del 14 novembre 2018 la stessa RAGIONE_SOCIALE comunicava al professionista l’avvenuto riconoscimento del diritto alla pensione anticipata in regime di cumulo gratuito, con decorrenza dal 1° aprile 2017, specificando che gli altri Enti coinvolti nel procedimento avrebbero provveduto a comunicare l’importo, pro quota, della pensione.
Il professionista ha pertanto agito in giudizio, lamentando che l’importo della pensione sarebbe stato inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente al momento della domanda, e reputando illegittimo, e comunque non applicabile, l’art.37-bis del regolamento unitario cit., recante un sistema di calcolo gravemente peggiorativo e contrario al dettato normativo.
Per la Corte di appello di Venezia, che ha confermato la decisione di prime cure, la legge n. 232 del 2016 – che con il comma 195 ha interpolato l’art. 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 ed esteso così il «cumulo gratuito» anche agli enti di previdenza di cui al d.lgs. n.
509 del 1994 e 103 del 1996 (le Casse) – non ha previsto alcun adattamento delle norme ordinamentali interne della singola RAGIONE_SOCIALE al regime del cumulo gratuito: al comma 245, infatti, il legislatore ha specificamente stabilito che il calcolo della quota di competenza di ciascuna gestione, in rapporto ai rispettivi periodi d ‘ iscrizione, avvenga secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.
Il giudice d’appello ha, pertanto, concluso che la determinazione del trattamento pro-quota, a carico della RAGIONE_SOCIALE, poteva e doveva essere effettuato secondo le regole di calcolo già previste dal l’ ordinamento della RAGIONE_SOCIALE , all’art.26, tenendo conto dell’intera anzianità contributiva complessivamente maturata presso tutte le Gestioni coinvolte, secondo quanto disposto dal comma 246 dell’art. 1 cit. , con legislazione, in tema di sistema di accesso al trattamento pensionistico, autoapplicativa in relazione alle regole ordinamentali della RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di merito ha inoltre ravvisato, nel l’art. 37 -bis cit., l’ introduzione di una disposizione illegittima, ai fini dell’individuazione del metodo di calcolo , volta a valorizzare la sola anzianità contributiva maturata presso la RAGIONE_SOCIALE – per cui nei casi, come nella specie, di anzianità inferiore a quella minima prevista per il conseguimento della pensione autonoma dell’ ente, la quota di pensione in regime di cumulo gratuito sarebbe stata calcolata interamente con il sistema contributivo -come tale, in contrasto con i commi 245 e 246 dell’art.
1 cit., che valorizzano l’anzianità contributiva complessiva.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, ulteriormente
illustrato con memoria; resiste NOME COGNOME con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2 d.lgs. n.509 del 1994 e dell’art. 12 l.n.335 del 1995, anche in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 2,9,32 dello Statuto nonché dell’art.1, commi 239, 241,245,246 l.n.228 del 20912, come modificata dalla legge n.232 del 2016, anche in relazione al combinato disposto degli artt.26,32,37-bis del regolamento unitario della RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 115 cod.proc.civ., la sentenza è censurata per avere la Corte di merito ritenuto l’ art.37-bis del regolamento unitario inapplicabile, ratione temporis, al caso di specie nonché illegittimo.
Argomenta la RAGIONE_SOCIALE l’ errore in cui è incorsa la Corte del gravame svolgendo un’interpretazione della normativa di riferimento del tutto slegata dal contesto storico e normativo in cui s ‘ inseriscono l’introduzione dell’istituto del cumulo gratuito e l ‘ estensione anche agli enti previdenziali privatizzati, oltre che in contrasto con l ‘ ampia autonomia normativa, gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta ai predetti enti, ai sensi degli artt. 2 d.lgs. n.509/1994 e 2, co.4, 9, co.5, 32, co.6 dello Statuto; e per non avere ritenuto che fosse stato lo stesso Legislatore a prevedere che ciascun ente previdenziale privatizzato dovesse stabilire regole di calcolo per la determinazione del trattamento pro quota dal medesimo erogato e che, a tal fine, fosse necessaria una normativa ad hoc che disciplinasse, all’interno dell’apparato normativo del singolo Ente, l’istituto del cumulo gratuito.
In definitiva, per la RAGIONE_SOCIALE ricorrente solo con l’emanazione di una normativa regolamentare ad hoc, che disciplinasse l ‘ istituto del cumulo gratuito all’interno del singolo ordinamento previdenziale, sarebbe stato possibile determinare il trattamento pro quota di competenza di ciascun ente, conseguendone la piena legittimità dell’art. 37-bis del regolamento unitario e l ‘ applicabilità al caso di specie tanto più che, in precedenza, l’istituto del cumulo non era disciplinato dalla normativa interna della RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo profilo di censura attiene alla ritenuta illegittimità del citato art.37-bis del regolamento, e alla statuizione inerente alla mancata replica alla deduzione avversaria, di mancata dimostrazione del nesso funzionale (in riferimento alla salvaguardia dell’ equilibrio funzionale) tra l’introduzione dell’art. 37-bis cit. e la necessità di salvaguardare l’equilibrio di bilancio di lungo termine.
Il ricorso, ammissibile non appalesandosi alcuno dei vizi adombrati dal controricorrente, è da rigettare.
Si discute, nel presente giudizio, delle modalità di computo della quota di pensione in «cumulo gratuito» a carico della RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE devolve, allo scrutinio di legittimità, il tema dell’applicabilità dell’art.37 -bis del regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza della RAGIONE_SOCIALE, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, secondo il quale, per quel che rileva in questa sede, il trattamento proquota a carico della RAGIONE_SOCIALE, per le pensioni liquidate in regime di cumulo gratuito, è determinato, con il metodo contributivo, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo e, solo a favore dell’assicurato in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi utili alla maturazione
del diritto a pensione autonoma presso la RAGIONE_SOCIALE medesima, il trattamento pro-quota è determinato secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 26 del regolamento unitario, utilizzando il metodo retributivo per le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 2003 e il metodo contributivo per quelle maturate successivamente.
NOME COGNOME, nato nel DATA_NASCITA, ha maturato presso la RAGIONE_SOCIALE un’anzianità contributiva pari a 24 anni, 11 mesi e 6 giorni e risulta essersi iscritto all’Ente nel gennaio 1996; ha maturato, inoltre, presso le gestioni a cui risulta essere stato iscritto (compresa la RAGIONE_SOCIALE) un’anzianità complessiva di circa 49 anni (di cui 46 anni non coincidenti).
Indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici (fissati dal d.l. n. 201 del 2011, conv. in l.n. 214 del 2011, alla maturazione di un’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata, adeguata agli incrementi della speranza di vita; nel 2017, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva) la legge n.228 del 2012 consente l’accesso alla pensione anticipata in regime di cumulo gratuito.
In altri termini, l’esercizio della facoltà di cumulo, introdotta per venir incontro agli assicurati con poliedriche esperienze lavorative e iscritti, come tali, a svariati enti previdenziali, è stato introdotto per gli assicurati con i requisiti anagrafici previsti dal d.l.n.201/2001 conv. in L.n.214/2001 (nel 2017-2018, anni 66 e mesi 7 e, nel 2019, pari ad anni 67, unitamente a 20 anni di anzianità contributiva) (pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito), oppure, indipendentemente dal possesso dei suddetti requisiti anagrafici, a condizione che l’assicurato abbia
maturato l’anzianità contributiva prevista dalla ridetta legge n.214/2011 per l’accesso alla pensione anticipata, adeguata agli incrementi della speranza di vita (nel 2017, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva) (pensione anticipata in regime di cumulo gratuito).
Ebbene, la cornice in cui s ‘ iscrive la vicenda è costituita dall’art.1, commi 239, 241, 244 -246 della legge n.228 del 2012, come novellata dal comma 239, introdotto dall’art.1, comma 195, legge n.232 del 2016.
Recita il comma 239 cit.:«Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24,
ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l’anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».
Recita il comma 241: «Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto».
Segue il comma 244 del seguente tenore: «Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006».
Ed ancora, il comma 245: «Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento».
Infine, il comma 246:«Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.».
La novella, introdotta dal legislatore del 2016 (legge n.232 del 2016 cit.), ha apportato, con l’art. 1, co.195, le seguenti modifiche: «195. All’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole: «,qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l’anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei
trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».
Ebbene, per effetto delle richiamate modifiche alla legge n.228 del 2012, introdotte dal legislatore del 2016 ed entrate in vigore dal 1° gennaio 2017, si è consentito anche agli iscritti agli enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. n.509/1994 (tra cui la RAGIONE_SOCIALE), oltre che agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di ‘cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione’.
La legge n.228, nei termini anzidetti novellata, ha dunque individuato i presupposti per l’accesso alla prestazione ossia:
la maturazione di periodi d ‘ iscrizione alle gestioni previdenziali specificamente indicate all’art.1, comma 239 della legge n. 228 cit.;
le gestioni presso le quali tali periodi erano valorizzabili;
i requisiti per l’esercizio della facoltà di cumulo gratuito e per l’accesso alla pensione in regime di cumulo gratuito (maturazione di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva non coincidente);
la determinazione delle regole di calcolo prevedendo il calcolo della quota di propria competenza da parte di ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi d ‘ iscrizione e secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento (comma 245, quindi, quelle già in vigore);
il calcolo dell’anzianità contributiva ai fini del sistema di calcolo (retributivo o contributivo) previsto dalla singola gestione, in funzione di tutti i periodi assicurativi non coincidenti complessivamente accreditati tra tutte le
gestioni (comma 246) con il limite dell’applicazione del sistema contributivo dal 1° gennaio 2003 (art.26 del regolamento cit.).
In tale modo il legislatore ha voluto assicurare la piena ‘copertura’ alla verifica dei presupposti per l’accesso al cumulo gratuito e alle modalità di calcolo del trattamento, computando l’anzianità contributiva complessivamente maturata, ma tenendo conto del sistema di calcolo vigente nelle singole gestioni: per la RAGIONE_SOCIALE, a mente dell’art.32 del regolamento, il requisito anagrafico è di 61 anni e 38 anni di anzianità contributiva ovvero 40 anni di anzianità contributiva.
Le disposizioni regolamentari della RAGIONE_SOCIALE prevedono, all’art. 26: «1. I periodi di anzianità contributiva maturati sino al 31 dicembre 2003 danno titolo ad una quota di pensione annua calcolata con il metodo reddituale di cui ai commi da 3 a 8. 2.I periodi di anzianità contributiva maturati dal 1° gennaio 2004 danno titolo ad una quota di pensione annua calcolata con il metodo contributivo di cui ai commi da 9 a 13».
Segue l’art. 32 che recita: «1. La pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla RAGIONE_SOCIALE precedente il 1° gennaio 2004. 2. La pensione è corrisposta a coloro che abbiano maturato alternativamente i seguenti requisiti: a) compimento del sessantunesimo anno di età dopo almeno trentotto anni di anzianità contributiva; b) compimento di quaranta anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età.».
Per completezza, vale aggiungere il tenore dell’art. 37bis, che, nei commi 3 e 4, recita: «3. Il trattamento pro quota della RAGIONE_SOCIALE per le prestazioni liquidate in regime
di cumulo è determinato con il metodo contributivo di cui ai commi da 9 a 13 dell’art. 26 del presente Regolamento, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo. Ai fini della determinazione del montante pensionistico il tasso annuo di capitalizzazione per gli anni antecedenti il 2004 è pari alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PI.) nominale calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. 4.In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il NOMEe commercialista sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi presso la RAGIONE_SOCIALE utili alla maturazione del diritto a pensione autonoma presso la RAGIONE_SOCIALE medesima, il relativo trattamento pro quota di pensione è determinato ai sensi dell’art. 26 del presente Regolamento, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo».
Ebbene, prima notazione è che il tema dell’efficacia temporale cogente della disposizione, al pari dell’eventuale efficacia retroattiva ora prospettata dalla RAGIONE_SOCIALE, non è stato introdotto in sede di gravame, come statuito dalla Corte territoriale con affermazione non fatta cenno di adeguata censura in questa sede di legittimità.
Ma vi è di più e di rilievo assorbente del profilo dianzi premesso, la ratio decidendi della decisione impugnata si fonda sull’efficacia applicativa dell’estensione della regola del cumulo gratuito, alla stregua delle regole di ciascun ordinamento, sicché l’esito dello scrutinio di detta ratio assorbe ogni ulteriore censura avverso gli argomenti svolti, da abundantiam, dalla Corte di merito.
Invero, in ordine all’eventuale necessità di una norma attuativa, espressione della potestà regolamentare dell’ente previdenziale, il legislatore non ha, invero,
richiesto alcun adattamento delle norme regolatorie interne del singolo ente previdenziale al sistema volto a riconoscere il diritto al trattamento pensionistico in regime di cumulo gratuito.
Come già rilevato da questa Corte, con sentenza n. 26249 del 2023, la norma ha inteso introdurre un nuovo sistema di cumulo, più ampio di quello contenuto nella precedente normativa, e tale scelta di maggior favore nei confronti dei soggetti inabili al lavoro è -non a casocontenuta nella legge di stabilità, strumento tipicamente rivolto ad introdurre aggiustamenti finanziari al fine di ridisegnare annualmente i confini delle scelte politiche, pur entro i vincoli e le compatibilità di bilancio.
La portata, come la funzione, della disciplina del cumulo contributivo è all’ evidenza finalizzata ad evitare il profilo discriminatorio intimamente connesso al diverso trattamento pensionistico riservato agli iscritti alle Casse, unicamente per il fatto di essere stati o meno protagonisti di una variegata vita lavorativa connotata da mobilità, in base alle previgenti disposizioni disciplinanti la totalizzazione e la ricongiunzione.
La disciplina del cumulo contributivo nella cornice normativa di cui alla legge n.228 cit. è volta a superare la condizione pensionistica sfavorevole intrinsecamente correlata alla mobilità lavorativa, con variegate esperienze lavorative, e a contrastare le penalizzazioni ( della maturazione dell’anzianità contributiva complessiva, per quote riferibili a plurime gestioni), insite nei precedenti sistemi della totalizzazione e della ricongiunzione.
Rimane centrale, pertanto, la valorizzazione della varietà delle esperienze lavorative nel sistema di accesso al trattamento pensionistico attraverso il cumulo gratuito,
per essere la ratio legis volta a non pregiudicare chi ha versato contributi in diverse gestioni rispetto a chi li abbia versati in un’ unica gestione.
Da tanto segue che la preliminare operazione inerente all’individuazione del sistema di calcolo applicabile ossia del metodo base di computo del trattamento pensionistico, se in funzione esclusivamente dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa (metodo contributivo introdotto dalla legge n.335 del 1995) o invece sulla base delle ultime retribuzioni percepite (metodo retributivo previgente, ancora operante sotto forma di pro rata per quanti già in possesso di una certa anzianità contributiva alla data di entrata in vigore della legge di riforma del sistema) -dev ‘ essere compiuta alla stregua del dettato dell’art. 1, comma 246, l.n.228 cit.
Alla diversa opzione interpretativa in ordine alla non immediata applicazione della fonte normativa primaria, vale replicare che il legislatore non ha introdotto, ex novo, un sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito ma ha rinviato ai singoli sistemi di calcolo vigenti nelle varie gestioni previdenziali, imponendo l’applicazione dei sistemi di calcolo già previsti in ciascun ordinamento: il precetto, nel comma 246, di tenere in considerazione l’anzianità complessiva, reca, nel suo enunciato, il rinvio all’applicazione del sistema di calcolo previsto, nell’ambito della singola gestione previdenziale, per coloro che hanno tale anzianità complessiva.
Peraltro, il citato comma 246 è stato introdotto nel 2012 e, prima ancora di essere esteso, nel 2016, agli enti previdenziali privatizzati, era vigente per tutte le diverse gestioni previdenziali dell’RAGIONE_SOCIALE e, sin dal 2012, per l’appunto, l’istituto vi ha dato piena ed immediata
applicazione senza alcuna necessità di norme regolatorie che disciplinassero il sistema di calcolo della pensione.
In altri termini, le diverse gestioni previdenziali interessate al cumulo sin dal 2012 (esteso, nel 2016, agli enti previdenziali privatizzati, come dianzi detto) non hanno avuto necessità d’introdurre nuove disposizioni, applicando specifici sistemi di calcolo per essi previsti, tra loro differenziati in considerazione dell’anzianità contributiva complessiva maturata dall’interessato .
Tanto, dunque, vale anche allorché il legislatore, per esigenze di sicurezza e protezione sociale, si è limitato ad estendere l’istituto della pensione in regime di cumulo gratuito anche agli enti previdenziali privatizzati, obbligati, pertanto, a conformarsi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 228 e successive modifiche.
Con l ‘istituto del cumulo gratuito il legislatore ha voluto far sì che quanti avessero maturato, nel corso della loro vita professionale, la medesima anzianità contributiva complessiva – egualmente contribuendo al sistema di sicurezza sociale – potessero godere, nell’ambito delle gestioni previdenziali d’ iscrizione, del medesimo sistema di calcolo già previsto in seno ai propri ordinamenti, seppur rapportato al diverso periodo d’iscrizione .
Attraverso il cumulo gratuito la RAGIONE_SOCIALE non dovrà liquidare prestazioni, in relazione a periodi in cui non vi è stata copertura contributiva, ma solamente quote di pensione corrispondenti a periodi in cui il lavoratore è stato iscritto nei suoi ruoli e, quindi, ha provveduto al versamento.
Il sistema di calcolo da applicare sarà pro quota retributivo (ovvero retributivo con riferimento alle annualità maturate sino al 2004 e contributivo con riferimento al periodo successivo) solo se l’anzianità
contributiva maturata complessivamente dall’interessato sarà pari o superiore a quella prevista per il conseguimento della pensione autonoma dell’ente ; sarà contributivo se l’anzianità contributiva maturata complessivamente dall’interessato sarà inferiore a quella prevista per il conseguimento della pensione autonoma dell’ente .
Il sistema di calcolo applicato a ciascuna annualità sarà quello previsto nel periodo in cui tale annualità è maturata e, in definitiva, alla stregua dell’interpretazione fin qui illustrata, il sistema di calcolo retributivo non si estenderà comunque oltre il 2004, ma sarà al più utilizzato per valorizzare le annualità antecedenti, le quali sono maturate in un periodo in cui era appunto vigente proprio il sistema di calcolo retributivo.
Il sistema di calcolo contributivo si applica con riferimento a tutte le annualità decorrenti dal 2004, non potendo la RAGIONE_SOCIALE applicare il sistema di calcolo contributivo ad annualità pregresse maturate in periodi in cui il sistema di calcolo contributivo non era stato introdotto, ancor più considerato che né la riforma del 1995 né quella del 2012 hanno inteso introdurre il sistema di calcolo contributivo in via retroattiva.
In conclusione, la sentenza impugnata che si è attenuta ai predetti principi è immune da censure.
La peculiare novità della questione trattata consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensare. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME