Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35147 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35147 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1258-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
Oggetto
R.G.N. 1258/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 285/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/05/2016 R.G.N. 473/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 5.7.16 la corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di Vercelli che aveva accolto la domanda del lavoratore in epigrafe volta al riconoscimento della pensione di anzianità sulla base dei versamenti contributivi quale lavoratore dipendente e con cumulo dei contributi versati all’AGO nella gestione artigiani.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste con controricorso il lavoratore.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si Ł riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione dell’articolo 37 legge 416/81, per avere la corte territoriale attribuito
la pensione nonostante la carenza del requisito contributivo quale lavoratore dipendente, non essendo possibile cumulare i contributi della gestione lavoratori autonomi pur se relativi alla medesima gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e ciò anche in ragione del diverso peso degli stessi.
Il motivo Ł fondato.
Questa Corte ha infatti già affermato (Sez. L, Sentenza n. 18035 del 19/08/2014, Rv. 631914 – 01) che l’art. 9, primo comma, della legge 4 luglio 1959 n. 463, prevede che i periodi coperti da assicurazione obbligatoria nella gestione artigiani si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa, con la conseguenza che, attesa la struttura unitaria dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’assicurato che abbia già maturato i requisiti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, ha diritto alla relativa liquidazione, mentre i contributi accreditati (prima e dopo) nelle gestioni speciali sono utilizzabili solo per ottenere supplementi di pensione sulla prestazione già conseguita, e non per la liquidazione di pensioni autonome. Invero, osserva la richiamata sentenza, l’assicurazione generale obbligatoria per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha struttura unitaria, pur se Ł
articolata nelle quattro diverse gestioni, dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti: struttura unitaria che risulta soprattutto dalla configurazione di un rapporto assicurativo – previdenziale unico (anche se le contribuzioni siano state accreditate in piø gestioni dell’assicurazione obbligatoria) attuato attraverso il cumulo inderogabile ed obbligatorio di tutte le diverse contribuzioni, quale previsto dalla L. 4 luglio 1959, n. 463, art. 9, comma 1. Nel caso in cui l’assicurato abbia già maturato i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, egli ha diritto a conseguire tale prestazione: ed in questo caso i contributi, accreditati, prima e dopo, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, sono utilizzati soltanto per ottenere supplementi di pensione sulla già conseguita pensione, e non invece per ottenere pensioni autonome a carico di dette gestioni speciali, anche se l’assicurato ne possa far valere i requisiti (v. L. n. 463 del 1959, art. 9, comma 2; L. 22 luglio 1966, n. 613, artt. 20 e 25).
Nel medesimo senso si era già detto (Sez. L, Sentenza n. 12218 del 03/07/2004, Rv. 574089 – 01) che, ai fini del calcolo della pensione dei
lavoratori dipendenti, non Ł consentito il cumulo con quelli dei lavoratori autonomi, ne’ prima nØ dopo l’entrata in vigore della legge 233/90. Si tratta infatti di contributi aventi diverso peso, in particolare rivestono maggior peso i contributi per lavoro dipendente, che comportano presso l’Istituto una provvista maggiore rispetto a quella riservata ai contributi da lavoro autonomo. ¨ quindi possibile convogliare i contributi per lavoro dipendente presso la gestione dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti, per incrementare le pensioni erogate da dette gestioni speciali, ma non Ł vera la cosa reciproca. Lo rende palese l’art. 21 della legge 22 luglio 1966 n. 613 secondo cui “Nei riguardi di coloro che possono far valere periodi di iscrizione in piø forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, si liquida la pensione con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell’assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella, tra le gestioni speciali, in cui l’interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo”.
Nel caso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha correttamente affermato già in sede amministrativa che il requisito contributivo
previsto dall’art. 37 l. 416/81 per l’ammissione al prepensionamento doveva essere perfezionato solo in virtø di contributi per lavoro dipendente. Da ultimo, va detto che il controricorrente ha sollevato la diversa questione della spettanza, pur con diversa decorrenza, del trattamento a seguito di ricongiunzione, questione che sarà esaminata, ove già ritualmente devoluta, in sede di rinvio.
La sentenza impugnata, che non si Ł attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di