Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22683 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22683 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26846/2020 R.G. proposto da
NOME COGNOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ope legis in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-controricorrente – nonché contro
Oggetto: Comunità europea -Agricoltura – Contributo Reg.CEE n 2080/92 Contributo Reg.CEE 2078/92 -Cumulabilità -Esclusione – A ll’art. 5, comma 2, D.M. n. 159/1998 – Decadenza
R.G.N. 26846/2020 Ud. 23/04/2025 CC
RAGIONE_SOCIALE AGENZIA REGIONALE SARDA GESTIONE EROGAZIONE
COGNOME , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 19/2020 depositata il 14/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 19/2020, pubblicata in data 14 gennaio 2020, la Corte d’appello di Cagliari, nella regolare costituzione delle appellate RAGIONE_SOCIALE (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ed RAGIONE_SOCIALE COGNOME (Agenzia Regionale sarda per la Gestione ed Erogazione degli Aiuti in Agricoltura), ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari pubblicata in data 12 luglio 2017, la quale, a propria volta, aveva respinto le domande proposte dal medesimo NOME COGNOME
Quest’ultimo aveva adito il Tribunale di Cagliari e, premesso di essere proprietario di una azienda silvo-pastorale in Comune di Calangianus, aveva riferito in fatto:
-di aver ottenuto per la annata 1997 sia un contributo ex Reg. CEE n. 2080/92 per il miglioramento della sughereta esistente sia -ma per altra frazione di terreno – un contributo ex Reg. CEE n. 2078/92 per adozione di metodi di produzione agricola biologica compatibili;
-di avere chiesto nelle successive annate 1998 e 1999 il solo contributo ex Reg. CEE n. 2078/92 per la medesima porzione di terreno di cui alla richiesta nel 1997;
-di aver chiesto per l’annata 2000 il solo contributo ex Reg. CEE n. 2078/92 estendendo la domanda anche per il terreno destinato a sughereta;
-di essersi visto contestare che tra la superficie dichiarata nella domanda di contributi e quella accertata sussisteva una differenza di superficie pari al 36%, in violazione dell’art. 5, comma 2, D.M. n. 159/1998;
-di essere stato conseguentemente dichiarato decaduto dai benefici ex Reg. CEE n. 2078/92 relativi a tutte le annate da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva quindi disposto il recupero delle somme percepite per euro 27.146,81, oltre interessi, recupero che era stato operato da RAGIONE_SOCIALE (nelle more subentrata ad RAGIONE_SOCIALE) tramite compensazione con altri aiuti riconosciuti al ricorrente.
Aveva quindi chiesto di accertare l’illegittimità del provvedimento di decadenza e della conseguente compensazione, con condanna dell’AGEA al pagamento delle somme dovute.
Per quanto ancora qui rileva nella presente sede, la Corte d’appello di Cagliari ha disatteso il motivo di gravame con il quale l’odierno ricorrente aveva impugnato la decisione di prime cure nella parte in cui la stessa aveva ritenuto legittima l’adozione del provvedimento di decadenza in luogo del rigetto della domanda o della riduzione del premio per la sola annata 2001.
La Corte territoriale, infatti, dopo aver ricostruito l’avvicendarsi delle domande presentate dall’appellante negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, ha evidenziato che l’appellante aveva formulato nel 1997 do-
manda di ammissione al regime di aiuti ex Reg. CEE n. 2078/92 per l’introduzione ed i mantenimento di metodi di agricoltura biologica, impegnandosi ad ottemperare ad un progetto quinquennale con contribuzione annuale ma che, a partire dal 1999, aveva inserito tra le superfici interessate dall’intervento anche porzioni di terreno destinate a sughereto e già oggetto di aiuti ex Reg. CEE n. 2080/92, in tal modo determinando sia il superamento del limite del 20% di scostamento previsto dall’art. 5, comma 2, D.M . 159/1998 sia un cumulo dei due distinti aiuti.
La Corte ha ritenuto non consentito tale cumulo in quanto non compatibile con l’impegno pluriennale assunto con le due domande di aiuto e precluso dalla inconciliabilità tra le finalità degli aiuti richiesti, escludendo che la possibilità di cumulo potesse basarsi sulla L.R. Sardegna n. 4/1994.
Quanto alle contestazioni relative alla correttezza del calcolo che aveva evidenziato il superamento del limite del 20%, la Corte d’appello ha escluso la possibilità di svolgere alcun accertamento tecnico, stante il lasso temporale di quasi venti anni orma i decorso rispetto all’originaria contestazione.
La Corte d’appello, infine, ha escluso che la violazione potesse condurre all’applicazione di un regime diverso dalla decadenza degli aiuti relativi a tutte le annate, richiamando sul punto il D.M. n. 159/1998.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorre NOME COGNOME
Resistono con distinti controricorsi AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ed RAGIONE_SOCIALE SARDEGNA (Agenzia Regionale sarda per la Gestione ed Erogazione degli Aiuti in Agricoltura).
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ed NOME COGNOME hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1, comma 5, e 5, comma 2, del d.m. 159/1998, all’art. 14. comma 3, d.m. 494/1994, agli artt. 14 e 16, l.r. Sardegna 4/1994, ed all’art. 2, comma 1, Reg. CEE n. 2080/92’ .
Il ricorso si muove su un duplice piano argomentativo.
In primo luogo, il ricorrente contesta che il regime di aiuti ex Reg. CEE n. 2080/92 -che al ricorrente sarebbe stato riconosciuto ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, lett. d), del medesimo Reg. CEE n. 2080/92 contempli obblighi per gli anni successivi a quello di percezione dell’incentivo e quindi deduce la erroneità della diversa affermazione contenuta nella decisione impugnata che avrebbe invece affermato l’esistenza di un impegno pluriennale dello stesso ricorrente.
Sulla scorta di tale ricostruzione, il ricorrente argomenta che l’estensione della richiesta di aiuti ex Reg. CEE n. 2078/92 alla porzione di terreno già oggetto di aiuti ex Reg. CEE n. 2080/92 sarebbe stata legittima in quanto, alla data in cui è stata operata tale estensione, la porzione di terreno in tal modo interessata non era più destinataria di aiuti ex Reg. CEE n. 2080/92.
In secondo luogo, il ricorrente contesta la tesi della incompatibilità tra le due forme di aiuto, affermando che, in fatto, la porzione terreno di cui agli aiuti ex Reg. CEE n. 2080/92 sarebbe stata effettivamente oggetto degli interventi di coltivazione biologica di cui agli aiuti ex Reg. CEE n. 2078/92.
Deduce, ulteriormente, l’assenza di qualsiasi previsione sulla cui scorta la superficie della porzione di terreno già oggetto di un diverso
contributo comunitario debba essere sottratta dal computo della superficie effettiva ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.M. n. 159/1998, laddove la stessa sia stata comunque effettivamente destinata agli scopi di cui al contributo ex Reg. CEE n. 2078/92.
Argomenta, poi, che, poiché l’unico concreto inadempimento che gli era attribuito era quello riferibile al Reg. CEE 2080/92, per non aver mantenuto l’impegno pluriennale in relazione a tale ultimo contributo -impegno la cui esistenza il ricorrente, peraltro, contesta -avrebbe dovuto, semmai, trovare applicazione l’art. 14, comma 3, D.M. n. 494/ 1998 dal quale tuttavia, sarebbe potuta derivare soltanto la decadenza del contributo ex Reg. CEE n. 2080/92 e non di quello concesso ex Reg. CEE n. 2078/92.
Argomenta, in conclusione, che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto legittima la decadenza dagli aiuti ex Reg. CEE n. 2078/92, sia perché la declaratoria di decadenza era stata adottata da ERSAT sulla base dell’art. 14, comma 3, D.M. n. 494/1998 che tuttavia si riferisce al contributo ex Reg. CEE n. 2080/92 e non a quello concesso ex Reg. CEE n. 2078/92, sia perché nella specie non poteva invece trovare applicazione l’art. 5, comma 2, D.M. n. 159/1998, in quanto il terreno era stato effettivamente destinato a coltura biologica, sia perché la compatibilità tra destinazione del terreno sia a sughereto sia a coltura agricola è deducibile dagli artt. 14 e 16, L.R. Sardegna n. 4/1994.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le argomentazioni del ricorrente, invero, omettono di confrontarsi con l’effettiva ratio della decisione, focalizzandosi sui contributi ex Reg. CEE n. 2080/92 invece che sui contributi ex Reg. CEE n. 2078/92, profilo, quest’ultimo, che costituiva invece il vero thema decidendum dell’intero giudizio.
Infatti, la decisione impugnata ha correttamente preso le mosse dalla constatazione che, ad essere in contestazione, era la revoca degli aiuti previsti dal Reg. CEE n. 2078/92 sulla base del D.M. n. 159/1998, e non la legittimità dei contributi previsti dal Reg. CEE n. 2080/92 e riconosciuti alla porzione di terreno destinata a sughereta.
Le deduzioni del ricorrente riferite al Reg. CEE n. 2080/92, quindi, devono ritenersi non pertinenti e basate su un’inadeguata ricostruzione della motivazione della Corte territoriale, dovendosi in particolare osservare che -contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – la decisione impugnata non ha affermato che i contributi concessi sulla base del Reg. CEE n. 2080/92 erano vincolati ad un programma quinquennale, avendo fatto invece riferimento ad un progetto quinquennale in relazione ai distinti contributi ex Reg. CEE n. 2078/92, non senza rilevare che tale ultima affermazione non risulta concretamente censurata dal ricorso proprio perché quest’ultimo si focalizza sui contributi di cui al Reg. CEE n. 2080/92.
Occorre allora ribadire che, nell’affermare la legittimità delle contestazioni mosse al ricorrente da RAGIONE_SOCIALE, la ratio fondamentale della decisione impugnata era costituita dalla duplice affermazione per cui l’estensione della richiesta di contributi ex Reg. CEE n. 2078/92 anche all’area adibita a sughereta aveva: 1) determinato il superamento del limite del 20% di scostamento previsto dall’art. 5, comma 2, D.M. 159/ 1998; 2) comportato un illegittimo cumulo dei due distinti tipi di contributo; conseguentemente erano questi i fondamenti della decisione sui quali il ricorrente avrebbe dovuto appuntare le proprie censure, anz iché indirizzare queste ultime al profilo dell’applicazione del Reg. CEE n. 2080/92.
Alla luce di questa semplice constatazione, allora, risultano radicalmente non pertinenti le considerazioni del ricorrente sia in ordine alla
necessità di procedere, semmai, alla revoca dei contributi ex Reg. CEE n. 2080/92 sulla base del D.M. n. 494/1998 – in quanto le contestazioni di RAGIONE_SOCIALE non riguardavano tali contributi bensì i contributi ex Reg. CEE n. 2078/92 – sia in ordine alla concreta destinazione della sughereta anche ad agricoltura biologica – in quanto le stesse non valgono a neutralizzare la constatata violazione del limite del 20% ex art. 5, comma 2, D.M. n. 159/1998, derivante dal fatto che la sughereta non poteva essere computata nella superficie utile in quanto oggetto di altro contributo -non senza osservare che in questo secondo caso le deduzioni del ricorrente vengono a basarsi su profili in fatto l’effettiva destinazione della sughereta ad agricoltura biologica – non deducibili in sede di legittimità e prospettati in violazione della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
Neppure le deduzioni del ricorrente in ordine all’assenza di un divieto di cumulo delle due tipologie di contributi comunitari riescono a superare il vaglio di ammissibilità, dal momento che le stesse, da un lato, si basano su un profilo in fatto -e cioè che per la sughereta non fosse stato chiesto in realtà un doppio contributo – non deducibile in questa sede, in quanto già valutato in fatto dal giudice di merito, e, dall’altro lato, invoca no la fonte regionale costituita dalla L.R. Sardegna n. 4/1994 – il cui art. 16 si limita a subordinare il pascolo nelle sugherete al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, senza tuttavia in alcun modo incidere sul regime di riconoscimento delle due tipologie di contributi -emergendo che, anche in questo caso, il ricorso omette di aggredire la fondamentale ratio decidendi della decisione, e cioè che, per caratteristiche e finalità, i due tipi di aiuto non erano cumulabili.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore delle contro-
ricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida:
quanto ad RAGIONE_SOCIALE AGENZIA REGIONALE SARDA GESTIONE EROGAZIONE AIUTI AGRICOLTURA, in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
quanto ad RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, in € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 23 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME