Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36020 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36020 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11780/2020 R.G. proposto da:
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, VIGILI RAGIONE_SOCIALE, VIGILI RAGIONE_SOCIALE, VIGILI RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 8/2020 depositata il 14/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto
1.- I ricorrenti sono proprietari di una casa nel Comune di Castello Tesino (TN), andata distrutta per via di un incendio, che si è sviluppato in due occasioni.
In un primo momento le fiamme hanno avvolto la canna fumaria, ma sono state domate dall’intervento dei vigili del fuoco. Solo a distanza di tempo, e dopo che, a seguito del primo incendio, i proprietari avevano abbandonato l’abitazione, si è sviluppato un secondo incendio, che ha avvolto l’intera abitazione, provocandone la rovina.
2.- NOME COGNOME e NOME COGNOME, ossia i proprietari, hanno attribuito la colpa del secondo incendio ai vigili del fuoco intervenuti a sedare il primo, attribuendo a costoro l’errore di non avere adottato le cautele necessarie ad impedire un secondo incendio: in particolare di non avere verificato che il materiale dapprima asportato dal sottotetto (scatoloni ed altro) fosse infiammabile, avesse cioè dei focolai, e dunque per non aver consigliato ai proprietari di non riportarlo dentro.
Hanno dunque citato davanti al Tribunale di Trento sia la Provincia Autonoma che il RAGIONE_SOCIALE, i quali si sono difesi sostenendo non solo di non avere colpa, ma adducendo una probabile origine dolosa del secondo e decisivo incendio.
3.- Il Tribunale di Trento ha disposto CTU, ha sentito i testi ed ha accolto la domanda, negando una qualche origine dolosa del secondo incendio, ed attribuendo invece quest’ultimo alla mancata verifica da parte dei vigili del fuoco del materiale asportato dal sottotetto e poi riportato li dagli stessi proprietari, che avrebbero dovuto essere avvisati dai volontari intervenuti del fatto che era opportuno non farlo.
4.- La decisione è stata però riformata dalla Corte di Appello di Trento, contro la quale i due proprietari, NOME e NOME ricorrono con un motivo, illustrato da memoria. Per contro, la Provincia ed i RAGIONE_SOCIALE di Castello Tesino, di Pieve Tesino, di Borgo Valsugana e di Samone si sono costituiti per chiedere il rigetto del ricorso.
Considerato
La ratio decidendi
5.- I giudici di appello prendono atto che il CTU ha formulato una ipotesi sul secondo incendio attribuendone la causa alla negligenza dei vigili del fuoco, per non avere verificato lo stato di infiammabilità dei materiali presenti nel sottotetto.
Tuttavia, ritengono, innanzitutto, che quella formulata dal CTU è solo una ipotesi che non consente un giudizio di probabilità sufficiente circa la causa del danno.
In secondo luogo, essi quel giudizio disattendono sulla base di un ragionamento preciso: che quel materiale (scatoli di carta più che altro), se già attinto da focolai, avrebbe dovuto infiammarsi subito e non dopo diversi giorni, e che invece l’incendio andava ascritto al materiale legnoso del sottotetto, che pure era una delle ipotesi formulate dal CTU, e che era imprevedibile che si incendiasse: i
vigili del fuoco infatti avevano usato la termocamera, con esito negativo.
Il motivo di ricorso.
Questa ratio è censurata con un motivo di ricorso che prospetta omesso esame di un fatto decisivo ed erronea valutazione della CTU e dunque violazione dell’articolo 115 c.p.c. . Sostengono i ricorrenti che era in atti la prova della negligenza dei vigili, ed essa risultava in primo luogo dalla CTU, dalla quale si deduceva che il secondo incendio era dovuto al materiale presente nel sottotetto (prima portato via e poi nuovamente ripostovi) e dunque alla omissione delle avvertenze che i vigili avrebbero dovuto fare ai proprietari di non riporre li nuovamente quel materiale. Ma altresì la prova era nelle stesse dichiarazioni dei vigili che avevano ammesso di avere solo dato avvertenza di aprire le finestre, e non altro.
Sostengono i ricorrenti che i giudici di appello hanno del tutto trascurato queste emergenze e soprattutto hanno disatteso la CTU.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, non è del tutto vero che i giudici di merito si sono discostati in modo significativo o comunque decisivo dalla consulenza tecnica, le cui conclusioni, come risulta da quanto riportato sia in ricorso che nella sentenza e nel controricorso, sono state di tipo probabilistico: a pagina 12 ricordano come lo stesso consulente ha escluso che si potessero conoscere con certezza le cause dell’incendio, atteso anche la circostanza che la perizia si è fatta dopo diverso tempo e dopo che i ruderi era rimasti esposti alle intemperie ed all’azione del tempo, ‘cosicchè tutte le ipotesi restano aperte e nessuna può essere esclusa con certezza’.
In secondo luogo, quando anche si potesse dire che il CTU ha indicato come più probabile la negligenza dei vigili del fuoco quale
causa dell’incendio, e dunque anche ad ammettere che i giudici si siano discostati da un giudizio decisivo (anziché meramente ipotetico e congetturale) del CTU, è principio di diritto che ciò non costituisce un vizio della decisione, potendo il giudice disattendere le conclusioni del perito, purché dia ragione di questo suo dissenso (da ultimo Cass. 36683/ 2021).
Nel caso presente, i giudici hanno argomentato in modo significativo la ragione che li ha portati a disattendere una delle ipotesi, fosse anche quella caldeggiata dal CTU: essi l’hanno ritenuta inverosimile sulla base di argomenti precisi, che non sono qui sindacabili nel merito, ossia nella loro fondatezza, ma solo nella loro plausibilità logica, ossia in quanto ragioni sufficienti a giustificare il dissenso verso la CTU.
E da tale punto di vista, quegli argomenti (le scatole di cartone se attinte da focolai si sarebbero infiammate subito e non dopo diverso tempo, la circostanza che il materiale legnoso del sottotetto aveva richiesto dopo 24 ore un nuovo intervento, e dunque manifestasse una capacità di infiammarsi, e via dicendo) sono argomenti sufficienti a sorreggere la motivazione ed a giustificare il dissenso dei giudici rispetto alle conclusioni del CTU.
Il resto costituisce accertamento di merito il cui riesame è qui precluso.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, sia in ragione dell’alterno esito del giudizio, che della oggettiva difficoltà di ricostruire l’evento, possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Roma 18.12.2023
Il Presidente NOME COGNOME