Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 370 Anno 2023
dal fatto che per tali procedure non è previsto alcun consenso da parte interessati); atteso pertanto che, «per poter procedere alla cremazio resti mortali L.] la norma richiede il consenso espresso dei famig tranne nei casi di loro irreperibilità», «nel caso in cui, ri comunicazione, la parte si disinteressi, l’amministrazione non procedere alla cremazione dei resti mortali, in quanto il disinteres equivale a consenso», con la conseguenza che, «nel caso di disinteresse famigliari, si dovrà procedere ad una nuova inumazione»; atteso che, caso di specie, «l’appellante non ha dimostrato di aver informato i sog che dovevano esprimere il consenso , deve ritenersi provata la con Civile Sent. Sez. 3 Num. 370 Anno 2023 Presidente: COGNOME NOME NOME: COGNOME NOME Data pubblicazione: 10/01/2023
illecita di Afc»;
ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi motivi (il terzo articolato sub 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5, oltreché sub 3.4, ove dedotta una questione di legittimità costituzionale);
ha resistito la COGNOME, con controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. alla udienza del 9.11.2021, ma poi rinviata per essere trattata in pubb udienza.
Le parti hanno nuovamente illustrato le loro ragioni con memorie.
Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
§.-Il primo motivo (III.1) denuncia la violazione e la falsa applicazi dell’art. 79 del D.P.R. n. 285/1990 e dell’art. 3, commi 5 e 6 del D. 254/2003: la ricorrente assume che la norma dell’art. 79 del Regolame di Polizia Mortuaria concerne esclusivamente la cremazione del cadavere ( occasione della “prima sepoltura”), mentre per la cremazione dei r mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione l’art. D.P.R. n. 254/2003 prevede che l’autorizzazione sia rilasciata de plano dal competente ufficio comunale, «in assenza della documentazione previst dai commi 4 e 5, art. 79 D.P.R. n. 285/1990, che non è ovviamen richiesta, e senza in alcun modo richiedere l’assenso dei familiari», g «la norma non rinvia affatto alle condizioni di cui al citato ar
aggiunge che in tal senso orientano anche la Circolare del Ministero Sanità n. 10 del 31.7.1998 e l’ordinanza sindacale n. 970/2011 del Comu di RAGIONE_SOCIALE;
il secondo motivo (III.2) deduce la violazione e la falsa applicazione dell 2, commi 2 e 11, della L.R. Piemonte n. 20/2007, a mente dei quali cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinat decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 28 (comma 2) e «le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all’inumaz o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell’ decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254» (com 11): la ricorrente assume che «del tutto errata è pertanto la consider svolta nella motivazione della sentenza per la quale, in tale fattisp consenso dei famigliari era già richiesto dal predetto DPR 285/1990″; c come errata è l’interpretazione e l’applicazione della norma regionale, particolare del comma 11, che al contrario legittima senz’a l’autorizzazione alla cremazione indipendentemente dal consenso assenso) espresso dei familiari»;
col terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE denuncia: «111.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. g) L. n. 130/2001. 111.3.1 inefficacia della norma in assenza di regolamento attuativo. Violazio falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 11, della L.R. Piemonte i 31.10.2007, n. 20. Violazione e falsa applicazione, anche sotto il p della errata disapplicazione della circolare Ministero Sanità n. 31.07.1998 e dell’Ordinanza sindacale in data 4.03.2011 n. 970 del Comun di RAGIONE_SOCIALE»;
la ricorrente contesta che la norma dell’art. 3 I. n. 130/2001 (che n essere ritenuta interpretativa di quella dell’art. 3, comma 6 D. 254/2003, dato che quest’ultima è successiva) disciplini compiutamente materia, al punto che la sua efficacia non sia condizionata dall’emissio regolamento attuativo: richiamato il parere n. 2957/03 espresso Consiglio di Stato -che ha ritenuto immediatamente applicabili, nonosta la mancata emanazione del regolamento, le sole disposizioni della I
130/2001 «alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiut di disciplina (self executing)»-, rileva che la disposizione «r necessariamente l’emanazione di norme attuative che ne rendano chiar coerente e possibile l’operatività» e che pertanto «non può trovare d ed automatica applicazione, in quanto, appunto, richiede la definizio molteplici aspetti applicativi»; più precisamente, in quanto la norma dispone «in merito alla precisa portata della ‘irreperibilità’ quale co per procedere in mancanza di assenso»; «nulla dispone in ordine a modalità, natura formale e condizioni della comunicazione agli interes dell’avvio eventuale della cremazione , presupposto per l’eve esplicazione dell’assenso previsto dalla lett. g) o per il perfezio della condizione di irreperibilità»; «nulla dispone esplicitamente per in cui, effettuata la comunicazione, sussista o permanga il silen disinteresse, degli interessati»; evidenziata pertanto la mancata opera dell’art. 3, lett. g) della I. n. 130/2001 in assenza di regolamento a la ricorrente conclude che, «in caso di cremazione di resti mortali, no che intervenire il disposto del già richiamato art. 3, commi 5 e 6 D.P 254/2003, intervenuto successivamente alla norma in esame, che rimet al competente ufficio comunale il rilascio dell’autorizzazione (anche cremazione dei resti mortali, senz’altra condizione»;
la ricorrente prosegue (al punto 111.3.1.1.) affermando che, alla luce riforma costituzionale di cui alla I. Cost. n. 3/2001, comportant competenza almeno concorrente, nella materia, di Stato e Regione, norma di cui all’art. 2, comma 11 L.R. Piemonte n. 20/2007, «supera norma previgente (L. n. 130/2001) e comunque costituisce essa stessa complesso delle norme attuative» previste dall’art. 3, comma 1, 130/2001;
di seguito (al punto 111.3.2., rubricato «sulla interpretazione della ove ritenuta comunque applicabile. Violazione e falsa applicazione dell 8, commi 1 e 3, L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione, anche so il profilo della errata disapplicazione, del regolamento comunale n. 26 il servizio mortuario e dei cimiteri del Comune di RAGIONE_SOCIALE, con riferimento
artt. 41 e 42 dell’Ordinanza sindacale in data 4.03.2011 n. 970 del Com di RAGIONE_SOCIALE»), la ricorrente assume che, quand’anche si riconosce l’immediata applicabilità della norma dell’art. 3, comma 1, lett. g) del 130/2001, la stessa «dovrebbe essere interpretata in modo oppost quanto assunto dal Giudice di appello», sia «in riferimento alle forme comunicazione da svolgere nei confronti degli aventi diritto sia [ relazione agli effetti del silenzio serbato a fronte della comunic legalmente perfezionata»;
tanto rilevato in relazione alla portata e alla (negata) immediata ef dell’art. 3, comma 1, lett. g) I. n. 130/2001, la ricorrente solleva 111.4.) eccezione di costituzionalità della norma per «violazione del prin di buon andamento della Amministrazione ex articolo 97 della Carta e d principio di ragionevolezza, corollario di principio di eguaglianza sa dall’art. 3 della Carta – c.d. eccesso di potere legislati specificamente, contesta la legittimità costituzionale della norma interpretata: – nel senso di escludere forme di comunicazione interessati, aventi diritto ad esprimere l’assenso, nelle forme p dall’art. 8, comma 3, della L. n. 241/1990; – e nel senso di escludere mancato riscontro alla comunicazione effettuata nelle forme di le consentite, c.d. ‘disinteresse’ costituisca condizione equivalente all’ ritualmente espresso»;
al punto 111.5., la ricorrente denuncia, infine, la violazione e applicazione dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 2 Cost. e censura la laddove afferma che è stato violato il principio costituzionale della pietas dei defunti, costituente estrinsecazione della propria libertà personal diritto ad esercitare il proprio pensiero e di professare la propr assume che il sentimento di pietà per i defunti, inteso quale d soggettivo ad esercitare il culto dei propri morti, non è stato leso, conto che le ceneri sono state riposte in un’urna riportante identificativi del defunto e che la pratica della cremazione è consent tempo anche dalla Chiesa cattolica ed è ampiamente diffusa nel costum sociale. GLYPH
–NOME,-
Tutti questi motivi, ponendo questioni comuni, possono valutarsi insieme e sono infondati.
La legge n. 130 del 2001 ha demandato ad un successivo regolamento la nuova disciplina di polizia mortuaria, ponendosi però essa stessa come fonte di quella disciplina in alcuni casi particolari.
All’articolo 1 lettera g, la norma prevede che ” l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”.
Non è stato emanato regolamento attuativo di tale norma di legge, e tuttavia può fondatamente dirsi che la norma in questione è comunque vigente, essendo il suo precetto sufficientemente dettagliato da potersi applicare: è’ infatti previsto che l’ufficiale dello stato civile debba richiedere il consenso dei parenti, previo loro individuale avviso, e, nel caso di irreperibilità, previa affissione all’albo. Con la conseguenza che la norma contempla almeno due forme alternative di comunicazione agli interessati, che esauriscono le ipotesi che si possono verificare in concreto.
Inoltre, attraverso il richiamo alla lettera b) del medesimo articolo, la legge individua altresì in modo specifico la categoria dei parenti il cui assenso deve essere richiesto.
Si tratta quindi di una norma che non ha bisogno di ulteriori specificazioni per poter essere applicata.
Ciò posto, è pacifico che la comunicazione individuale è stata effettuata a domicilio non corretto, per poi essere rinnovata, ma erroneamente, mediante pubblici proclami.
L’articolo 1 sopra richiamato prevede il previo assenso dei parenti, e questa previsione comporta allocazione di un diritto ad essere informati e dunque ad acconsentire o meno alla cremazione.
Qui il consenso è atto strumentale alla tutela di un interesse preesistente, ossia non consistente nel consenso stesso: quello del vivente alla integrità del corpo del defunto, ed altresì alla possibilità di culto verso
quest’ultimo. La legge prevede il consenso del parente proprio per riconosce al parente un interesse non solo al culto verso il defunt altresì a che la modalità di tale culto non sia imposta in forme dive quelle fino a quel momento esercitate (già Cass. 1834 del 1975 riconosciuto il diritto del parente alla scelta del luogo e della mod sepoltura).
In sostanza, il corsenso dei parenti è strumentale alla realizzazi alla tutela dell’interesse cosiddetto secondario al sepolcro.
Tradizionalmente si distingue infatti tra diritto primario al sepo ossia il diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un dato che taluno ritiene avere natura reale, tale altro personale; ed i secondario, questo però di natura personalissima ed intrasmissibile, spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposa in un sepol di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizi rispetto dovuto a quella spoglia.
Questo diritto secondario è senz’altro, come si è detto, un diri natura personale, difettando il potere sulla cosa caratteristico del d sepolcro primario, e consistendo esso piuttosto che nella tutel godimento o dell’uso di un sepolcro, nella tutela del sentimento del pa verso il defunto.
Ne segue, e pare ovvio, che esso si distingue dall’interesse dei pa a che la salma rimanga nel luogo di sepoltura per il periodo minimo previ dalla legge, nonché ad avere risarcimento per l’illegittima antic traslazione, interesse sotteso al diritto primario, ossia al diritt godimento del sepolcro. Un risalente precedente di questa Corte ha riso qualificando come di interesse legittimo la posizione dei parenti in q caso: interesse che, se illegittimamente affievolito dal provvedim amministrativo di anticipato trasferimento della salma, dà dirit risarcimento (Cass. 2062 del 1952).
Inoltre, i diritti secondari di sepolcro oltre che distinguersi dall’in cui si è detto in precedenza, vanno distinti dalla pietà verso i defunt oggetto giuridico dei reati previsti dagli articoli 407 e ss. del codice
pietà che consiste nel sentimento collettivo, e non già individuale, società esprime verso i propri cari. Si ricorderà che una delle obiezion introduzione nel codice penale dei delitti contro la pietà dei defu proprio dì dire che si trattava di sentimenti personali non suscetti tutela penale, e la replica fu, per l’appunto, che invece quei delitt punti perché ledono un sentimento sociale nobilissimo.
Piuttosto, i diritti secondari di sepolcro hanno a contenuto sentiment esaltano l’aspetto spirituale dell’uomo e costituiscono la parte più fondamentale del patrimonio affettivo della comunità, e rappresentano d punto di vista giuridico la classe dei sentimenti-valori, qual positivamente dal diritto e protetti sia in funzione della loro attuazi contro eventuali violazioni.
Una remota decisione di merito ha inteso ravvisare il fondamento di t sentimenti-valori, per via analogica, nelle disposizioni sulla tutela del per ragioni familiari (art. 8 c.c.), dell’abuso dell’immagine altrui c.c.), dei diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritrat 96 I. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore) (Trib. Roma 4 aprile in Dir. fam., 1974, 1080 ss.). E cosi ha fatto parte della dottrina.
Ma, a prescindere da tali norme, l’ interesse dei parenti ad avere un per onorare il defunto, e l’interesse a che tale luogo non sia trasfor esplicazione di un diritto della personalità, o di una manifestazion diritto alla personalità (ove si acceda alla tesi monistica) posto che dei defunti è parte della vita personale di ciascuno, e dunque momento sviluppo della personalità, cui concede rilevanza l’articolo 2 Costituzione.
Esso è anche espressione della libertà religiosa di ognuno, quale che s religione seguita, essendo il culto dei defunti comune alle diverse rel praticate dai cittadini: e dunque il diritto secondario di sepolcro fondamento altresì nell’articolo 19 della Costituzione, che garantis libertà di religione e con essa delle pratiche che ne sono espressione.
Le leggi ordinarie stabiliscono le modalità di tutela di tale dirit esso è innanzitutto un diritto che trova ragione nella Carta fondamental precisamente nei citati articoli 2 e 13.
Ciò si dice in quanto i congiunti del defunto, di cui si discute, hanno c il risarcimento del danno non patrimoniale, che, come è noto, in asse della previsione espressa di un suo risarcimento, è risarcibile ove derivi violazione dì interessi costituzionalmente tutelati.
Infine, non può dirsi che l’interesse, pur rilevante costituzionalmente ha subìto tuttavia alcuna lesione (censura posta al punto 111.5 del ric p. 31), in quanto la salma è solo stata trasformata in cenere: è d evidenza che l’interesse al culto dei defunti non è leso soltanto distruzione o dispersione del cadavere, ma altresì dalla imposizione dì fo dì culto che non sono previamente accettate dai parenti del defunto. Que conclusione è imposta proprio dalla necessità del consenso dei paren prevedendo che la trasformazione in cenere debba essere autorizzata, è legge stessa che considera lesione del diritto una trasformazione che prescinda.
E’ la stessa legge, ossia, a dare rilevanza al mero trasferimento (olt alla trasformazione) della salma, ossia è la legge stessa a riconosce diritto ad opporsi alla cremazione, e da ciò si deduce che la cremazione non autorizzata, è atto lesivo del diritto dì culto.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La novità della questione consente la compensazione delle spese.
P.Q. M
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, c 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenor dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella m dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con unificato, pari a quello dovuto per ìl ricorso.
Roma 11.11.2022