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Costituzione rendita: diritto anche dopo la prescrizione

Un lavoratore si è visto riconoscere dalla Corte d’Appello il diritto alla costituzione rendita per contributi omessi negli anni ’80, nonostante il diritto fosse considerato prescritto in primo grado. La decisione si fonda su un recente intervento legislativo (L. 203/2024) che permette al lavoratore di chiedere la rendita, a proprie spese, anche dopo la scadenza dei termini di prescrizione, superando così il precedente orientamento giurisprudenziale.

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Pubblicato il 24 giugno 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Costituzione Rendita: Una Nuova Speranza per i Contributi Prescritti

La problematica dei contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro è una spina nel fianco per molti lavoratori che, al momento della pensione, scoprono ammanchi nella loro posizione assicurativa. Una delle soluzioni è la costituzione rendita vitalizia prevista dall’art. 13 della Legge 1338/1962. Tuttavia, l’applicazione di questo strumento è stata a lungo dibattuta, soprattutto riguardo alla prescrizione del diritto. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino, alla luce di una novità legislativa, chiarisce definitivamente la questione, aprendo nuove porte ai lavoratori.

I Fatti del Caso: Una Battaglia per 78 Contributi Settimanali

Un lavoratore si rivolgeva al Tribunale per ottenere la condanna di un ente previdenziale alla costituzione di una rendita vitalizia, a fronte di 78 contributi settimanali omessi dal suo datore di lavoro negli anni 1982, 1983 e 1984. Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda, sostenendo che il diritto del lavoratore fosse ormai prescritto. Secondo il giudice, il termine di prescrizione decennale per l’azione del lavoratore decorreva dalla maturazione del termine, anch’esso decennale, entro cui l’ente previdenziale avrebbe potuto recuperare i contributi dal datore di lavoro. Di conseguenza, il diritto del lavoratore si sarebbe estinto nel 2004.

L’Appello e il Cambio di Prospettiva sulla Costituzione Rendita

Il lavoratore presentava appello, sostenendo una tesi differente: quando la richiesta di costituzione rendita avviene a spese del lavoratore stesso (pagando la relativa riserva matematica), il diritto dovrebbe essere considerato imprescrittibile, in quanto non vi è alcun onere economico per l’ente previdenziale. La Corte d’Appello ha accolto questa tesi, ribaltando la decisione di primo grado.

Le Motivazioni: L’Impatto Decisivo della Nuova Legge

La decisione della Corte si fonda su un elemento cruciale e recente: l’intervento del legislatore con la Legge n. 203/2024. Questa legge ha introdotto un nuovo comma all’articolo 13 della Legge 1338/1962, stabilendo espressamente che: ‘Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione […], può chiedere all’ente la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico’.

Questa modifica normativa ha risolto un lungo e acceso dibattito giurisprudenziale. In passato, la Cassazione aveva ancorato il diritto del lavoratore alla prescrizione del diritto dell’ente a recuperare i contributi, creando una ‘doppia prescrizione’ che di fatto limitava fortemente la tutela del lavoratore. La Corte d’Appello, prendendo atto della nuova disposizione, ha riconosciuto che la volontà del legislatore è quella di garantire al lavoratore una tutela più ampia, permettendogli di sanare la propria posizione contributiva anche a distanza di decenni, facendosi carico del costo della riserva matematica.

La Corte ha quindi affermato che, grazie alla nuova legge, il diritto del lavoratore di chiedere la costituzione della rendita a proprie spese non è più soggetto alla prescrizione decennale che aveva portato al rigetto in primo grado. Di conseguenza, ha riconosciuto il diritto del lavoratore a ottenere la rendita per i contributi mancanti e ha condannato l’ente previdenziale a costituirla.

Le Conclusioni: Cosa Cambia per i Lavoratori

Questa sentenza, forte del nuovo intervento legislativo, rappresenta una vittoria significativa per i lavoratori. Le implicazioni pratiche sono notevoli:

1. Superamento della Prescrizione: Il principale ostacolo alla richiesta di rendita, ovvero la prescrizione decennale, viene superato nel caso in cui il lavoratore si offra di pagare l’onere economico.
2. Tutela Rafforzata: I lavoratori che scoprono omissioni contributive risalenti a molti anni prima non sono più privati di ogni tutela. Possono ‘riscattare’ a proprie spese quei periodi, integrandoli nel loro montante pensionistico.
3. Certezza del Diritto: L’intervento legislativo pone fine all’incertezza interpretativa e fornisce una soluzione chiara e definitiva, a favore della parte debole del rapporto di lavoro.

In conclusione, la possibilità di procedere alla costituzione rendita anche per periodi prescritti, sebbene a proprie spese, offre uno strumento fondamentale per sanare le lacune contributive e garantire un trattamento pensionistico più equo.

È possibile chiedere la costituzione di una rendita per contributi omessi anche se il diritto è teoricamente prescritto?
Sì, la sentenza, basandosi su una nuova legge (L. 203/2024), stabilisce che il lavoratore può chiedere la costituzione della rendita vitalizia anche dopo il decorso del termine di prescrizione, a condizione che l’onere sia interamente a suo carico.

Chi deve pagare la riserva matematica se la richiesta di rendita avviene dopo la prescrizione?
Se la richiesta viene effettuata dopo la scadenza dei termini di prescrizione, l’onere finanziario per la costituzione della rendita (il calcolo della riserva matematica) è interamente a carico del lavoratore che ne fa richiesta.

Perché la Corte d’Appello ha cambiato l’orientamento rispetto al primo grado sulla prescrizione?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione su un recente e decisivo intervento legislativo (art. 30, c.1 L. 203/2024), che ha modificato l’art. 13 della L. 1338/1962, risolvendo il contrasto giurisprudenziale e introducendo esplicitamente la possibilità per il lavoratore di chiedere la rendita a proprie spese anche dopo la prescrizione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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