SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 168 2025 – N. R.G. 00000242 2024 DEPOSITO MINUTA 19 06 2025 PUBBLICAZIONE 19 06 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Dott. ssa NOME COGNOME
PRESIDENTE NOME.
Dott. NOME COGNOME
CONSIGLIERE
Dott. NOME COGNOME
CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n.ro 242 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(C.F.
), nato
C.F._1
a Biella il DATA_NASCITA e residente in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Vercelli, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato per delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura generale CP_1 P.IVA_1
alle liti, rep n. 37590, del 23.1.2023, a rogito dr. COGNOME
Notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Torino, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Sede RAGIONE_SOCIALE
APPELLATO
Oggetto : costituzione rendita – art. 13 legge 1338/1962 CONCLUSIONI
Per l’appellante:
Come da ricorso depositato il 20.5.2024
Per l’appellato:
Come da memoria depositata il 21.10.2024
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.71/2024, pubblicata il 14/03/2024, il Tribunale di Biella ha respinto il ricorso proposto da volto a ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita ex art. 13 legge 1338 del 1962, avendo il proprio datore di datore di lavoro omesso di versare 78 contributi settimanali negli anni 1982, 1983, 1984 (periodo compreso tra la data del licenziamento e quella RAGIONE_SOCIALE‘ordine di reintegra ottenuto in giudizio). Come eccepito dall’ , alla data RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa, del 14.4.2022, il diritto del ricorrente, soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, era ormai prescritto atteso che, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa S.C., tale termine non può che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, ratione temporis applicabile (nel caso di specie decennale), del diritto al recupero dei contributi da parte RAGIONE_SOCIALE‘ per l’accantonamento necessario alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa riserva (Cass. S.U.n.21302/2017, Parte_2 CP_1 CP_2 CP_1
Cass.n.27683/2020). Il diritto RAGIONE_SOCIALE‘ di recuperare i contributi si è prescritto al più tardi nel 1994 e, di conseguenza, il diritto del ricorrente si è a sua volta prescritto nel 2004. CP_1
ha proposto appello, cui ha resistito l’ Parte_2 CP_1
All’udienza di discussione del 26.3.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono pacifici e il Tribunale ha fondato la decisione sulla base RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento RAGIONE_SOCIALEa S.C. secondo il quale:
‘ la questione controversa in causa è stata decisa dalle sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 21302 del 2017, che ha affermato il seguente principio di diritto: “il diritto alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia previsto dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 1338 del 1962, è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch’esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte RAGIONE_SOCIALE‘ per l’accantonamento necessario alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa riserva matematica del relativo fondo di destinazione”; la fattispecie concreta, oggetto di disamina da parte RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite, riguardava la domanda di condanna, intrapresa da una lavoratrice nei confronti RAGIONE_SOCIALEa propria datrice di lavoro, al versamento, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa riserva matematica necessaria alla costituzione di una rendita, per l’omissione contributiva in relazione al periodo del rapporto di lavoro intercorso tra il mese di gennaio del 1973 e quello di settembre del 1974. Di qui, l’individuazione del termine decennale anche CP_1 CP_1
per la prescrizione del credito contributivo RAGIONE_SOCIALE‘ a tale principio e alle ragioni che lo sorreggono, qui da intendersi integralmente richiamate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c., occorre assicurare continuità in questa sede; l’esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale (sui rapporti tra l’azione RAGIONE_SOCIALEa L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, e quella ex art. 2116 c.c., comma 2, e sulla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, v., in motivaz., Cass., sez. un., n. 3678 del 2009). A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest’ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte RAGIONE_SOCIALE‘ , senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, RAGIONE_SOCIALEa omissione contributiva (così Cass. n. 983 del 2016 conf. a Cass. n. 3756 del 2003, richiamate da Cass., sez. un., n. 21302 cit.) ‘ ( Cass.n.27683/2020). CP_1 Controparte_3
L’appello sostiene che, ove il lavoratore abbia chiesto, a suo spese, la costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita all’ – come avvenuto nel caso di specie ex art.13, co.5 e 6, L1338/1962 – il diritto azionato deve considerarsi imprescrittibile atteso che nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ non è addossato alcun onere economico. Nelle ipotesi esaminate dalla S.C., invece, il lavoratore aveva CP_1 CP_2
chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento RAGIONE_SOCIALEa riserva matematica necessaria alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita, di qui la necessità che la pretesa si esaurisca in un lasso di tempo che assicuri la certezza dei diritti, quindi entro i termini di prescrizione previsti dall’ordinamento.
L’appello è meritevole di accoglimento nei termini di seguito riportati.
La questione di causa è stata oggetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALEa S.C. n.13229/2024 che, in controversia analoga, ha ritenuto suscettibile di rimeditazione l’orientamento di legittimità espresso in tema di prescrittibilità del diritto azionato dal lavoratore nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ (quanto meno in punto decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione), sulla base di un’ampia ricostruzione dei principi di diritto che regolano la materia. CP_1
In particolare, con tale pronuncia il collegio ha autorevolmente argomentato che: ‘ indipendentemente dalle argomentazioni dogmatiche spese da Cass. n. 7853 del 2003, cit., circa la latitudine del principio secondo cui in facultativis non datur praescriptio, soccorrono al riguardo ragioni letterali strettamente connesse alla ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, l. n. 1338/1962, più volte cit.; che, sul punto, Cass. n. 31337 del 2022 ha recentemente rimarcato, sulla scorta dei lavori preparatori, che lo scopo RAGIONE_SOCIALEa norma consiste nell’attuare un congegno di regolarizzazione contributiva che consente di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, quei periodi contributivi per i quali si siano verificate omissioni contributive non sanabili per
effetto di prescrizione e che, proprio per ciò, deve considerarsi strettamente collegata alla previsione di cui all’art. 2116, comma 2°, c.c., a norma del quale ‘nei casi in cui […] le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro’, costituendo una forma di reintegrazione in forma specifica del danno derivante dall’omessa contribuzione (cfr., nello stesso senso, già Cass. nn. 6088 del 1981, 6517 del 1986, 5825 del 1995, 14680 del 1999, 22751 del 2004, 2630 del 2014); che, proprio per ciò, è stato escluso che l’azione proposta dal lavoratore ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 5°, l. n. 1338/1962, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui all’art. 47, d.P.R. n. 639/1970 (così Cass. n. 32500 del 2021), o necessiti RAGIONE_SOCIALEa previa proposizione di una domanda amministrativa (Cass. n. 31337 del 2022, cit.), trattandosi di azione che non ha ad oggetto una prestazione previdenziale, ma si propone piuttosto di rimediare alla decurtazione pensionistica conseguente all’omesso versamento dei contributi dovuti; che, sotto questo profilo, si è evidenziato in dottrina che l’art. 13, l. n. 1338/1962, rappresenta peraltro una norma di favore per il datore di lavoro, dal momento che il versamento del solo importo necessario per la costituzione RAGIONE_SOCIALEa riserva matematica gli permette di risarcire in forma specifica il danno cagionato al lavoratore dall’omissione contributiva, che altrimenti sarebbe pari all’importo di tutti i ratei pensionistici
perduti in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘omissione medesima e, inevitabilmente, darebbe luogo a dissidi di non facile soluzione circa le modalità RAGIONE_SOCIALEa sua liquidazione; che, sotto diverso ma concorrente profilo, altra dottrina ha messo in chiaro che, una volta che la riserva matematica sia stata versata dal datore di lavoro o dal lavoratore, la costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia non comporta alcun onere economico per l’ essendo congegnate le tariffe di cui al d.m. 19.2.1981 (emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘ult. co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, cit.) in modo tale che la riserva matematica copra interamente l’onere assunto dall’assicurazione generale obbligatoria dal momento in cui è riferito il calcolo in poi (cfr. in specie l’All. 12 al d.m. 19.2.1981, cit.); che, così ricostruito l’impianto normativo, sembra evidente, a parere di questo Collegio, che un problema di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione volta alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia si pone nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, precisamente allorché il lavoratore chieda in giudizio (in contraddittorio necessario con l’ cfr. Cass. S.U. n. 3678 del 2009) che il datore di lavoro venga condannato a versare la riserva matematica utile alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita; che a venire in rilievo, in tal caso, è infatti la responsabilità che l’art. 2116 comma 2° c.c. prevede in capo al datore di lavoro allorché, ‘per mancata o irregolare contribuzione’, le istituzioni di previdenza e assistenza non siano tenute ‘a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute’ al lavoratore assicurato, la quale è sottoposta a prescrizione ordinaria decennale (cfr. per tutte CP_1 CP_1
Cass. n. 13997 del 2007); che, per contro, seri dubbi si pongono, quanto meno in ordine alla decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, nei rapporti tra l’ente previdenziale e il datore di lavoro che intenda avvalersi del congegno di cui all’art. 13, l. n. 1338/1962, per rimediare in forma specifica al danno cagionato al lavoratore, e tra l’ente previdenziale e il lavoratore che intenda sostituirsi al datore di lavoro nel versamento RAGIONE_SOCIALEa riserva matematica, essendo l’ente mero destinatario di un pagamento che, come s’è anzidetto, è destinato a coprire interamente l’onere assunto dall’assicurazione generale obbligatoria dal momento in cui è riferito il calcolo in poi; che in tal senso depongono anzitutto le modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALEa riserva matematica, che – per come disciplinate dal d.m. 19.2.1981 e dal successivo d.m. 31.8.2007 hanno riguardo non solo al rendimento che la contribuzione regolarmente versata avrebbe avuto, ma anche alla speranza di vita del beneficiario RAGIONE_SOCIALEa rendita e dei superstiti aventi diritto alla sua reversibilità, all’evidente scopo di scongiurare il pericolo di una socializzazione dei costi RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo; che non dissimilmente deve dirsi con riguardo ai periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, atteso che il corrispondente onere è determinato, per espressa previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, d.lgs. n. 184/1997, in modo analogo alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘onere per il riscatto dei periodi di studio, ai sensi del comma 5 del precedente art. 2; che, invero, la ratio che ispirò l’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, l. n. 1338/1962 risiede
nell’intento di scongiurare il rischio di rendere potenzialmente definitivo il danno inferto al lavoratore dall’omissione contributiva, laddove -come evidenziato dalla Corte costituzionale – la norma in questione è chiamata ad assicurare ‘un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e RAGIONE_SOCIALEa impossibilità del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati RAGIONE_SOCIALEa pensione’ (così Corte cost. n. 568 del 1989, in motivazione), manifestando la sua precipua utilità proprio ‘nei casi in cui le omissioni contributive vengono fatte risalire a periodi assai lontani nel tempo, che […] possono attingere, ed anche oltrepassare, mezzo secolo, e vengono denunciate a distanza di molti anni nei confronti di datori di lavoro deceduti o di ditte scomparse’ (così, sempre in motivazione, Corte cost. n. 26 del 1984); che, escludendo la tesi RAGIONE_SOCIALEa imprescrittibilità nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale RAGIONE_SOCIALE‘azione volta alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia, le ragioni testuali, logiche e finalistiche che sopra si sono evidenziate nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, l. n. 1338/1962, militerebbero quanto meno per ancorare la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in danno del lavoratore non già alla data di prescrizione dei contributi (rectius, alla data di prescrizione RAGIONE_SOCIALEa facoltà del datore di lavoro di versare la riserva matematica, a sua volta decorrente da quella di prescrizione dei contributi), ma alla stessa data in cui matura il danno di cui all’art. 2116 comma 2° c.c., ossia al momento in cui, verificatosi
l’evento protetto, l’ente previdenziale non è tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione pensionistica in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘omissione contributiva ‘.
Alla data RAGIONE_SOCIALEa decisione non risulta che tale ordinanza abbia avuto seguito ma la questione deve ritenersi risolta dal legislatore con la previsione di cui all’art.30, c.1 L. 203/2024: ‘.All’articolo 13 RAGIONE_SOCIALEa legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’ […]
la costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma»’. Controparte_4
Conseguentemente deve essere riconosciuto il diritto di alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia per n. 78 contributi settimanali mancanti negli anni 1982, 1983 e 1984, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘ a costituire la rendita vitalizia ex art. 13 L. 12/08/1962 n. 1338. […] Parte_2 CP_1
In ragione del contrasto giurisprudenziale e del recente intervento legislativo, sono compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P . Q . M .
Visto l’art. 437 c.p.c., in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello, accerta e dichiara il diritto di alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia per n. 78 […] Parte_2
contributi settimanali mancanti negli anni 1982, 1983 e 1984 e, per l’effetto, condanna l’ a costituire la rendita vitalizia ex art. 13 L. 12/08/1962 n. 1338; CP_1
compensa le spese del doppio grado del giudizio. Così deciso all’udienza del 26.3.2025
La Presidente
Dott. ssa NOME COGNOME