Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8549 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8549 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31926-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2595/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2021 R.G.N. 3812/2019;
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.31/01/2025
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 22.6.2021 n. 2595, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto da NOME COGNOME, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultimo transitato dal Ministero RAGIONE_SOCIALEa Difesa, in servizio presso l’aereonautica militare, con iscrizione per tale periodo presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a un impiego privato con iscrizione presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. foglio 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) -volta a chiedere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi calcolando in detrazione, gli interessi sulla contribuzione versata presso l’INPDAD e da ricongiungere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29/79, ponendoli a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione INPDAD di provenienza, con conseguente riduzione RAGIONE_SOCIALEa somma da corrispondere per la predetta ricongiunzione.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame di NOME COGNOME, ha ritenuto che l’istituto previdenziale da applicare al pilota cessato dal servizio presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza aver maturato il diritto a pensione, che doveva ricongiungere i propri contributi al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avendo iniziato a lavorare presso una compagnia aerea privata, non fosse la ricongiunzione, di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29 del 1979, ma fosse invece l’i stituto RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. unico RAGIONE_SOCIALEa legge n. 322/58, RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del DPR n. 1092/73, in base al quale il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE doveva trasferire l’ammontare dei contributi versati negli anni
al RAGIONE_SOCIALE volo, ma senza accollarsi l’onere RAGIONE_SOCIALEa corresponsione degli interessi che dovevano rimanere a carico del lavoratore, che per sua libera scelta aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione previdenziale.
Avverso tale sentenza NOME, COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria e propone altresì, una questione di legittimità costituzionale e una richiesta di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, alla CGUE, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29/79, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto la fattispecie doveva rientrare nella ipotesi -diversa da quella ipotizzata dalla Corte territorialedi cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29 del 1979, nella quale il soggetto iscritto ad una cassa di RAGIONE_SOCIALE diversa da quella RAGIONE_SOCIALEa gestione obbligatoria gestita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cessi il rapporto di lavoro che abbia dat o luogo all’iscrizione e, quindi, intraprenda un’altra attività lavorativa, che implichi l’iscrizione alla gestione obbligatoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. In questi casi, egli può chiedere la ricongiunzione dei due periodi assicurativi, che avviene imputando gli interessi sulla gestione di provenienza.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 126 del DPR n. 1092/73, con riferimento all’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva interpretato la norma di cui alla rubrica nel senso che l’eccezione alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione
assicurativa, per il pilota che era cessato dal servizio presso l’aereonautica militare senza aver maturato il diritto alla pensione, fosse il transito ad altro impiego pubblico, senza che, invece, ad avviso del ricorrente, il tenore RAGIONE_SOCIALEa disposizione consentisse tale risultato ermeneutico.
In via subordinata, il ricorrente propone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 124, 125 e 126 del DPR n. 1092/73, per violazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost., in quanto la ritenuta onerosità RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione previdenzial e violerebbe oltre che l’art. 3 Cost., con riferimento alla ragionevolezza, al legittimo affidamento e all’uguaglianza sostanziale, rispetto ad altre ipotesi di ricongiunzione, anche il principio di legalità e di imparzialità previsto dall’art. 97 Cost. e il principio di mantenimento ed assistenza in vecchiaia, previsto dall’art. 38 Cost., privando il lavoratore RAGIONE_SOCIALEa possibilità di far valere tutti i contributi maturati al fine di un unico trattamento RAGIONE_SOCIALEstico; in via ulteriormente subordinata, il ricorrente propone la questione di legittimità costituzionale del solo art. 126 del DPR n. 1092/73, nella parte in cui prevede che la causa di esclusione (dalla costituzione di una posizione previdenziale) di cui alla lettera b) del citato articolo, possa essere fatta valere esclusivamente in caso di nuovo servizio pubblico e non in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro privato.
Il ricorrente fa, altresì, richiesta di pronuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 TUE e 267 TFUE, da parte RAGIONE_SOCIALEa CGUE, sulla compatibilità degli artt. 124, 125 e 126 del DPR n. 1092/73, con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘UE, alla luce dei principi del legittimo affidamento e RAGIONE_SOCIALE a certezza del diritto, quali principi cardine RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento comunitario che richiede che una normativa sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile, circostanza che nella specie, secondo il ricorrente, non sarebbe avvenuta, perché
l’interpretazione degli artt. 124 -126 DPR n. 1092 cit. fornita dalla Corte territoriale non era prevedibile dal ricorrente, che non ne aveva fatto alcun cenno quando aveva presentato la domanda.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.
In proposito, va data continuità ai principi già affermati da questa Corte, con le seguenti pronunce: Cass 16 febbraio 2024 n. 4287; Cass. 19 dicembre 2023 n. 35532; Cass. 29 settembre 2023 n. 27623; Cass 7 settembre 2023 n. 26104; Cass. 19 luglio 2023 n. 21214; Cass. 2 marzo 2023 n. 6343; Cass. 24 agosto 2020 n. 17611; Cass. n. 20522 del 2019, depositata il 30 luglio 2019.
Va precisato che correttamente l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE valorizza la peculiarità, per i RAGIONE_SOCIALE pubblici, RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’assicurazione generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, applicata dalla sentenza d’appello.
A tale riguardo, Il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa), normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29 del 1979 (cfr Cass. n. 20522 citata sulle differenze tra i due istituti), stabilisce che “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per il periodo di servizio prestato”.
In base a detta norma, al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa
presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di RAGIONE_SOCIALE esclusiva all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, così come letteralmente previsto, e non presso altri Fondi RAGIONE_SOCIALEstici. L’art. 125 del D.P.R. citato stabilisce, inoltre, che “I contributi da versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione anzidetta”. Tale diversa disciplina sugli interessi rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso atteso che l’RAGIONE_SOCIALE riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 citato. Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all’epoca dei fatti di causa essendo state abrogate espressamente solo con la L. n. 122 del 2010, art. 12, undecies, a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale il trasferimento è di regola anch’esso sempre oneroso e può verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979, art. 1).
Al momento RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione il 29/12/1995 (cfr. foglio 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), anteriore al 2010, COGNOME NOME, invece, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale, senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, nè poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa in base al citato art. 126 per cui sussistevano tutte le condizioni per l’applicazione nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALEa L. n. 322 del 1958 e L. n. 1092 del 1973 disciplinanti tale costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa. Va, altresì, precisato che il citato art. 126 stabilisce che “Non si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa per i
RAGIONE_SOCIALE cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione… b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente”.
A prescindere dalla considerazione che il nuovo rapporto privatistico risulta instaurato alla fine del 1995, poco dopo la cessazione del rapporto pubblico in data 9.11.95 (cfr. p. 3 del controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), va rilevato che una corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi prevista dalla lettera B) sopra riportata impone di accogliere quanto affermato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE secondo cui la norma riferisce l’ipotesi eccettuativa, alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro e prevede che di esso si debba effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
Tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rappresentò il frutto di una libera scelta di COGNOME NOME di lasciare l’RAGIONE_SOCIALE militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea (cfr. Cass. n. 17611/20 cit., punto 4 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
Concludendo, la contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati articoli 124 e 125 DPR 1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a que llo di cui all’art. 5 l. n. 29/1979.
Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa.
Nè il ricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre re sta del tutto neutro ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 l. n. 29/1979.
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile, perché genericamente formulata; in ogni caso, non sussiste la violazione dei parametri indicati, peraltro meramente enunciati dal ricorrente, in particolare, il principio di uguaglianza, in quanto chi cessa dal servizio avendo maturato il diritto a pensione si trova in situazione ben diversa da chi cessa dal servizio senza aver maturato il diritto al trattamento RAGIONE_SOCIALEstico, in particolare, nel caso di chi per libera scelta decide di instaurare un diverso rapporto di lavoro privato, rispetto a chi invece decide di mantenere il rapporto di impiego di lavoro pubblico. Né d’altra parte, nella ricostruzione normativa propugnata, appare sussistere alcuna violazione del principio di imparzialità RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, infatti, la disciplina indicata si applica uniformemente ai soggetti ricadenti nella categoria non ricompresa nell’ipotesi eccettuativa di cui alla lettera b) ed è in grado di garantire la valorizzazione RAGIONE_SOCIALEa contribuzione previdenziale accreditata, al fine del riconoscimento del diritto e RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali del richiedente, senza alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost.
Anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE per la verifica RAGIONE_SOCIALEa compatibilità degli artt. 124, 125, 126 del d.P.R. n. 1092 del 1973 con i principi di certezza del diritto e a tutela del legittimo affidamento è inammissibile. In punto di rinvio pregiudiziale c.d. interpretativo, si possono richiamare i principi
fissati dalla CGUE (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit), e cioè, in sintesi, che non è sufficiente che una parte sostenga che la controversia verte su una questione d’interpretazione del diritto UE perché l’organo giurisdizionale interessato – anche se di ultima istanza – sia tenuto a considerare che sussiste una questione da sollevare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE (da ultimo CGUE, ord. 14 novembre 2013, causa C-257/13, Mlamali, punto 23).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
La complessità RAGIONE_SOCIALEa materia trattata e il recente formarsi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.2025