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Costituzione Posizione Assicurativa: No Interessi

Un ex pilota militare, passato al settore privato, ha chiesto di unificare i suoi contributi pensionistici. La Corte di Cassazione ha stabilito che in questi casi si applica la procedura obbligatoria di “costituzione posizione assicurativa”, che è una disciplina speciale e, a differenza della ricongiunzione volontaria, non prevede il calcolo di interessi sui contributi trasferiti. La richiesta del lavoratore è stata quindi respinta.

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Pubblicato il 19 settembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Costituzione Posizione Assicurativa vs Ricongiunzione: La Cassazione Nega gli Interessi

Quando un lavoratore transita dal settore pubblico a quello privato, la gestione dei contributi pensionistici versati può diventare un tema complesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un punto cruciale: la netta distinzione tra la costituzione posizione assicurativa e la ricongiunzione dei contributi. La pronuncia chiarisce che nel passaggio da un impiego statale a uno privato, senza aver maturato il diritto alla pensione, si applica una procedura speciale che non prevede il calcolo di interessi sui contributi trasferiti, con importanti conseguenze economiche per il lavoratore.

I Fatti del Caso: dal Settore Pubblico al Privato

Il caso esaminato riguarda un ex pilota militare, iscritto alla cassa pensionistica dei dipendenti pubblici (ex Inpdap), che ha successivamente interrotto il rapporto di servizio per essere assunto da una compagnia aerea privata, iscrivendosi al relativo fondo di previdenza (Fondo Volo). Al momento di unificare i periodi contributivi, il lavoratore ha richiesto l’applicazione delle norme sulla ricongiunzione (Legge n. 29/1979), che prevedono un calcolo dell’onere a suo carico tenendo conto di un interesse del 4,5% sui contributi già versati.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato ragione al lavoratore, accogliendo la sua richiesta. L’ente previdenziale, tuttavia, ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che la normativa applicabile fosse un’altra, ben più specifica.

La Decisione della Corte: Prevale la Disciplina Speciale

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, ribaltando completamente le sentenze dei gradi precedenti. I giudici supremi hanno affermato che la fattispecie non rientra nell’ambito della ricongiunzione volontaria, bensì in quello della costituzione posizione assicurativa disciplinata dal D.P.R. n. 1092/1973.

Questa procedura si attiva automaticamente (ope legis) quando un dipendente statale (civile o militare) cessa il servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione e instaura un nuovo rapporto di lavoro nel settore privato. In questo caso, i contributi versati nella gestione speciale vengono trasferiti d’ufficio alla gestione generale dell’INPS. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria del lavoratore.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha fondato la sua decisione su una consolidata giurisprudenza, evidenziando la natura speciale della costituzione posizione assicurativa rispetto alla più generale facoltà di ricongiunzione. Le principali differenze sono:

1. Natura della Procedura: La costituzione della posizione è un atto dovuto e automatico che scatta per legge. La ricongiunzione, invece, è una facoltà esercitabile su richiesta del lavoratore.
2. Condizioni: La costituzione opera solo se il lavoratore cessa definitivamente il servizio pubblico senza aver maturato i requisiti per la pensione. La ricongiunzione può essere richiesta in qualsiasi momento.
3. Disciplina degli Oneri: La normativa sulla costituzione della posizione (artt. 124 e 125 del D.P.R. n. 1092/1973) prevede il semplice trasferimento dei contributi versati, senza l’applicazione di interessi. Al contrario, la legge sulla ricongiunzione (L. n. 29/1979) disciplina diversamente gli oneri, includendo il calcolo degli interessi.

I giudici hanno inoltre chiarito che le cause di esclusione previste dall’art. 126 del D.P.R. citato, che permetterebbero la ricongiunzione, si applicano solo se il nuovo rapporto di lavoro è anch’esso di pubblico impiego, e non nel caso di passaggio al settore privato. Di conseguenza, la Corte territoriale ha errato nell’applicare la disciplina generale della ricongiunzione a una fattispecie regolata da una normativa speciale e prevalente.

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

La pronuncia della Cassazione stabilisce un principio chiaro e vincolante: il dipendente statale che si trasferisce al settore privato senza aver maturato il diritto alla pensione non può scegliere la procedura di ricongiunzione per beneficiare di un calcolo più favorevole. È soggetto, invece, alla costituzione posizione assicurativa automatica, che comporta il trasferimento dei contributi senza il riconoscimento di alcun interesse.

Questa decisione ha un impatto diretto su tutti i lavoratori che si trovano in una situazione analoga, definendo in modo inequivocabile il regime giuridico ed economico del trasferimento dei loro contributi previdenziali. Per i lavoratori, ciò significa che l’onere per unificare la propria carriera contributiva potrebbe essere diverso da quanto atteso se si facesse riferimento alle norme sulla ricongiunzione.

Quando un dipendente pubblico passa al settore privato, quale procedura si applica per i suoi contributi se non ha ancora diritto alla pensione?
Si applica la “costituzione della posizione assicurativa”, un trasferimento automatico (ope legis) dei contributi alla gestione generale dell’INPS, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 1092/1973.

La procedura di costituzione della posizione assicurativa prevede il calcolo di interessi sui contributi trasferiti?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questa procedura speciale, a differenza della ricongiunzione, non prevede l’applicazione di interessi sui contributi che vengono trasferiti dal fondo speciale a quello generale.

È possibile scegliere la ricongiunzione dei contributi (con calcolo degli interessi) invece della costituzione della posizione assicurativa in questo scenario?
No. La Corte ha stabilito che la costituzione della posizione assicurativa è una disciplina speciale e obbligatoria che prevale sulla facoltà generale di ricongiunzione quando un dipendente pubblico cessa il servizio senza diritto a pensione e instaura un nuovo rapporto di lavoro privato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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