Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8530 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8530 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11871-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
SORRENTINO NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1883/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2020 R.G.N. 775/2017;
Oggetto
Previdenza contributi
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2025
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1883/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva riconosciuto il diritto di NOME COGNOME, pilota RAGIONE_SOCIALE iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, poi passato alle dipendenze private e divenuto iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a che nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ onere a suo carico per la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso le due diverse gestioni previdenziali, fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5% di cui all’art.2, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29/1979 sull’ammontare dei contributi versati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte ha ritenuto che non fossero applicabili gli artt.124, 125, 126 del d.P.R. n.1092/1973 relativi alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da parte del dipendente RAGIONE_SOCIALE cessato dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione, in quanto la domanda di ricongiunzione escludeva l’istituto RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo.
COGNOME NOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 31 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza sulla base di un unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. unico RAGIONE_SOCIALEa legge n.322/1958 e RAGIONE_SOCIALE‘art.2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.29/1979, addebitando alla Corte territoriale di non avere applicato la speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 1092/1973, in tema di costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, laddove il sorgere ope legis di tale posizione assicurativa è escluso nella sola ipotesi in cui viene costituito di un nuovo rapporto di impiego pubblico, come confermerebbe la espressione «servizio» di cui all’art. 126, comma 1, lett. b ) del medesimo D.P.R.
Il motivo è fondato.
Sulla questione di causa si è formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte favorevole alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cui in questa sede si intende assicurare continuità (tra le tante: Cass n. 4287/2024, n. 35532/2023, n. 27623/2023, n. 26104/2023, n. 21214/2023, n. 6343/2023, n. 29820/2022, n. 17611/2020, n. 20522/2019).
Coglie nel segno il rilievo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che valorizza la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa e la specialità rispetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, invocata dal controricorrente e applicata dalla sentenza d’appello.
A tale riguardo, questa Corte ha rilevato che: «la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune RAGIONE_SOCIALEa contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a
pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione speciale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa; 5. a differenza RAGIONE_SOCIALEa normale ricongiunzione -che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al RAGIONE_SOCIALE e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda -il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel RAGIONE_SOCIALE speciale; 6. inoltre, a differenza RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa può avvenire solo presso il RAGIONE_SOCIALE pensione RAGIONE_SOCIALE dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro RAGIONE_SOCIALE previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici)» (Cass. n. 20522/2019).
Si deve dunque ribadire che il dipendente civile o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata, beneficiando RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa costituzione di posizione assicurativa presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di cui agli artt. 124/125 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevedono il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi.
Nel caso di specie, in fatto è pacifico che NOME COGNOME, al tempo del nuovo impiego presso il datore di lavoro privato, non
aveva ancora conseguito il diritto alla pensione secondo l’anzianità contributiva maturata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla stregua degli artt. 124 e 125 del DPR n.1092/1973, ratione temporis applicabili (le norme richiamate sono state abrogate solo con la legge n. 122/2010, art. 12 undecies ). Né il controricorrente poteva rivendicare una RAGIONE_SOCIALEe cause di esclusione previste dall’art. 126, primo comma, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., in forza del quale «non si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione […] b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente». Nell’evocare l’assunzione di un altro servizio, la norma, secondo i canoni letterali e sistematici d’interpretazione, allude alla fattispecie «RAGIONE_SOCIALEa costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto definisce ‘servizio’ il nuovo rapporto di lavoro» (Cass n. 14381/2020, punto 2.2. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decision e). Dall’assunzione di un altro servizio esula, dunque, l’instaurazione d’un rapporto di lavoro privatistico, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa libera scelta di abbandonare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per trasferirsi alle dipendenze d’una compagnia privata di navigazione aerea (Cass. n. 17611/2020, punto 4 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione).
La Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta, quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla legge n. 29/1979, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi e va conseguentemente cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte in materia si è formato successivamente alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 31 gennaio