Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8530 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8530 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11871-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE*, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME*;
contro
SORRENTINO NOME;
avverso la sentenza n. 1883/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2020 R.G.N. 775/2017;
Oggetto
Previdenza contributi
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2025
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1883/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva riconosciuto il diritto di NOME COGNOME, pilota RAGIONE_SOCIALE iscritto all’RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, poi passato alle dipendenze private e divenuto iscritto all’RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE, a che nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ onere a suo carico per la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso le due diverse gestioni previdenziali, fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5% di cui all’art.2, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29/1979 sull’ammontare dei contributi versati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte ha ritenuto che non fossero applicabili gli artt.124, 125, 126 del d.P.R. n.1092/1973 relativi alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE* da parte del dipendente RAGIONE_SOCIALE cessato dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione, in quanto la domanda di ricongiunzione escludeva l’istituto RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE*a posizione assicurativa.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** ricorre per un motivo.
COGNOME NOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 31 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza sulla base di un unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. unico RAGIONE_SOCIALEa legge n.322/1958 e RAGIONE_SOCIALE‘art.2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.29/1979, addebitando alla Corte territoriale di non avere applicato la speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 1092/1973, in tema di costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, laddove il sorgere ope legis di tale posizione assicurativa è escluso nella sola ipotesi in cui viene costituito di un nuovo rapporto di impiego pubblico, come confermerebbe la espressione «servizio» di cui all’art. 126, comma 1, lett. b ) del medesimo D.P.R.
Il motivo è fondato.
Sulla questione di causa si è formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte favorevole alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**, cui in questa sede si intende assicurare continuità (tra le tante: Cass n. 4287/2024, n. 35532/2023, n. 27623/2023, n. 26104/2023, n. 21214/2023, n. 6343/2023, n. 29820/2022, n. 17611/2020, n. 20522/2019).
Coglie nel segno il rilievo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE*, che valorizza la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa e la specialità rispetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALE*a ricongiunzione, invocata dal controricorrente e applicata dalla sentenza d’appello.
A tale riguardo, questa Corte ha rilevato che: «la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune RAGIONE_SOCIALEa contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a
pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione speciale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa; 5. a differenza RAGIONE_SOCIALEa normale ricongiunzione -che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al RAGIONE_SOCIALE e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda -il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel RAGIONE_SOCIALE speciale; 6. inoltre, a differenza RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa può avvenire solo presso il RAGIONE_SOCIALE pensione RAGIONE_SOCIALE dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro RAGIONE_SOCIALE previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici)» (Cass. n. 20522/2019).
Si deve dunque ribadire che il dipendente civile o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata, beneficiando RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa costituzione di posizione assicurativa presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di cui agli artt. 124/125 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevedono il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi.
Nel caso di specie, in fatto è pacifico che NOME COGNOME, al tempo del nuovo impiego presso il datore di lavoro privato, non
aveva ancora conseguito il diritto alla pensione secondo l’anzianità contributiva maturata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**.
Si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla stregua degli artt. 124 e 125 del DPR n.1092/1973, ratione temporis applicabili (le norme richiamate sono state abrogate solo con la legge n. 122/2010, art. 12 undecies ). Né il controricorrente poteva rivendicare una RAGIONE_SOCIALEe cause di esclusione previste dall’art. 126, primo comma, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., in forza del quale «non si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione […] b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente». Nell’evocare l’assunzione di un altro servizio, la norma, secondo i canoni letterali e sistematici d’interpretazione, allude alla fattispecie «RAGIONE_SOCIALEa costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto definisce ‘servizio’ il nuovo rapporto di lavoro» (Cass n. 14381/2020, punto 2.2. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decision e). Dall’assunzione di un altro servizio esula, dunque, l’instaurazione d’un rapporto di lavoro privatistico, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa libera scelta di abbandonare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per trasferirsi alle dipendenze d’una compagnia privata di navigazione aerea (Cass. n. 17611/2020, punto 4 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione).
La Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta, quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla legge n. 29/1979, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi e va conseguentemente cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte in materia si è formato successivamente alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 31 gennaio