Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8530 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8530 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11871-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 1883/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2020 R.G.N. 775/2017;
Oggetto
Previdenza contributi
R.G.N. 11871/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 31/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1883/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva riconosciuto il diritto di NOME COGNOME, pilota militare iscritto all’Inpdap, poi passato alle dipendenze private e divenuto iscritto all’Inps Fondo Volo, a che nella determinazione dell’ onere a suo carico per la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso le due diverse gestioni previdenziali, fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5% di cui all’art.2, comma 2, della legge n. 29/1979 sull’ammontare dei contributi versati presso l’Inpdap.
La Corte ha ritenuto che non fossero applicabili gli artt.124, 125, 126 del d.P.R. n.1092/1973 relativi alla costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps da parte del dipendente militare cessato dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione, in quanto la domanda di ricongiunzione escludeva l’istituto della costituzione della posizione assicurativa.
Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo.
COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 31 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
INPS impugna la sentenza sulla base di un unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. unico della legge n.322/1958 e dell’art.2 della legge n.29/1979, addebitando alla Corte territoriale di non avere applicato la speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 1092/1973, in tema di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, laddove il sorgere ope legis di tale posizione assicurativa è escluso nella sola ipotesi in cui viene costituito di un nuovo rapporto di impiego pubblico, come confermerebbe la espressione «servizio» di cui all’art. 126, comma 1, lett. b ) del medesimo D.P.R.
Il motivo è fondato.
Sulla questione di causa si è formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte favorevole alla tesi dell’INPS, cui in questa sede si intende assicurare continuità (tra le tante: Cass n. 4287/2024, n. 35532/2023, n. 27623/2023, n. 26104/2023, n. 21214/2023, n. 6343/2023, n. 29820/2022, n. 17611/2020, n. 20522/2019).
Coglie nel segno il rilievo dell’INPS, che valorizza la peculiarità della costituzione ope legis della posizione assicurativa e la specialità rispetto alla disciplina della ricongiunzione, invocata dal controricorrente e applicata dalla sentenza d’appello.
A tale riguardo, questa Corte ha rilevato che: «la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a
pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa; 5. a differenza della normale ricongiunzione -che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda -il trasferimento della posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale; 6. inoltre, a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici)» (Cass. n. 20522/2019).
Si deve dunque ribadire che il dipendente civile o militare dello Stato, che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata, beneficiando dell’istituto della costituzione di posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati, di cui agli artt. 124/125 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevedono il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi.
Nel caso di specie, in fatto è pacifico che NOME COGNOME, al tempo del nuovo impiego presso il datore di lavoro privato, non
aveva ancora conseguito il diritto alla pensione secondo l’anzianità contributiva maturata presso l’Inpdap.
Si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa presso INPS alla stregua degli artt. 124 e 125 del DPR n.1092/1973, ratione temporis applicabili (le norme richiamate sono state abrogate solo con la legge n. 122/2010, art. 12 undecies ). Né il controricorrente poteva rivendicare una delle cause di esclusione previste dall’art. 126, primo comma, dello stesso d.P.R., in forza del quale «non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente». Nell’evocare l’assunzione di un altro servizio, la norma, secondo i canoni letterali e sistematici d’interpretazione, allude alla fattispecie «della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto definisce ‘servizio’ il nuovo rapporto di lavoro» (Cass n. 14381/2020, punto 2.2. delle Ragioni della decision e). Dall’assunzione di un altro servizio esula, dunque, l’instaurazione d’un rapporto di lavoro privatistico, in conseguenza della libera scelta di abbandonare l’Aeronautica militare per trasferirsi alle dipendenze d’una compagnia privata di navigazione aerea (Cass. n. 17611/2020, punto 4 delle Ragioni della decisione).
La Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta, quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla legge n. 29/1979, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi e va conseguentemente cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.
Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte in materia si è formato successivamente alla proposizione della domanda.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 31 gennaio