Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7293 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7293 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1373/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘RAGIONE_SOCIALE e rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 401/2018 depositata il 22/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Verona, che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per la restituzione di una parte RAGIONE_SOCIALE‘importo versato al RAGIONE_SOCIALE Volo RAGIONE_SOCIALE‘ente a titolo di oneri di ricongiunzione dei periodi contributivi maturati presso l’RAGIONE_SOCIALE.
2.La Corte territoriale esponeva in fatto che:
-il COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE‘aeronautica militare fino al febbraio 2007 e come tale iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, aveva lavorato dal febbraio 2007 presso una compagnia aerea privata;
in data 15 marzo 2007 aveva chiesto la ricongiunzione presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa contribuzione accreditata presso l’RAGIONE_SOCIALE;
-l’RAGIONE_SOCIALE aveva calcolato gli oneri di ricongiunzione senza applicare l’interesse composto al 4,5% sulla contribuzione trasferita dall’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di merito riteneva che l’RAGIONE_SOCIALE avesse applicato erroneamente, nel calcolo RAGIONE_SOCIALE‘onere economico a carico RAGIONE_SOCIALE‘assicurato, la disciplina RAGIONE_SOCIALEa legge n. 322/1958 e del DPR n. 1092/1973, artt. 124-126, secondo la quale per il dipendente RAGIONE_SOCIALEo Stato cessato dal servizio senza avere maturato il diritto a RAGIONE_SOCIALE si provvede alla «costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa» nell’assicurazione generale RAGIONE_SOCIALE senza applicare interessi.
La fattispecie di causa era regolata, invece, dalla L. n. 29 del 1979, art. 2, in quanto non vi era stata cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa ma prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività in ambito privato; in detta eventualità, l’articolo 126, lettera b), del DPR n. 1092/1973 escludeva espressamente la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la disciplina RAGIONE_SOCIALEa «ricongiunzione», di cui al comma due del citato articolo 2 -applicabile a tutti i RAGIONE_SOCIALE dipendenti, pubblici o privati, che intendano riunire presso un’unica gestione i periodi contributivi maturati in gestioni previdenziali diverse -la gestione interessata al trasferimento trasmette a quella verso cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di sua pertinenza maggiorato RAGIONE_SOCIALE‘interesse composto, al tasso annuo del 4,50%.
6.Dalla applicazione di tale disciplina derivava un minore importo RAGIONE_SOCIALE‘onere di ricongiunzione a carico RAGIONE_SOCIALE‘assicurato.
Ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE, articolato in un unico motivo di censura, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.- Con l’unico motivo -proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3 -l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo unico RAGIONE_SOCIALEa L. 2 aprile 1958, n. 322, e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 29 del 1979, addebitando alla Corte territoriale di non avere applicato la speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973, in tema di costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’RAGIONE_SOCIALE, laddove il sorgere ope legis di tale posizione assicurativa è escluso nella sola ipotesi in cui viene costituito di un nuovo rapporto di impiego pubblico, come confermerebbe la espressione «servizio» di cui all’art. 126, comma 1, lett. b) del medesimo D.P.R.
2.Il ricorso è fondato.
Sulla questione di causa si è formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte favorevole alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, cui in questa sede si intende assicurare continuità (tra le tante: Cass 16 febbraio 2024 n. 4287; Cass. 19 dicembre 2023 n. 35532; Cass. 29 settembre 2023 n. 27623; Cass 7 settembre 2023 n. 26104; Cass. 19 luglio 2023 n. 21214; Cass. 2 marzo 2023 n. 6343; Cass. 24 agosto 2020 n. 17611; Cass. n. 20522 del 2019, depositata il 30 luglio 2019).
Correttamente l’RAGIONE_SOCIALE valorizza la peculiarità, per i dipendenti pubblici, RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’assicurazione generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, applicata dalla sentenza d’appello.
A tale riguardo, questa Corte ha rilevato che: «la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla L. n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune RAGIONE_SOCIALEa contribuzione versata, a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a RAGIONE_SOCIALE a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione speciale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa; a differenza RAGIONE_SOCIALEa normale ricongiunzione – che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di
contribuzione obbligatoria al RAGIONE_SOCIALE e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda – il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla RAGIONE_SOCIALE di vecchiaia o a quella di anzianità nel RAGIONE_SOCIALE speciale; inoltre, a differenza RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa può avvenire solo presso il RAGIONE_SOCIALE dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro RAGIONE_SOCIALE previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici) » (ordinanza n. 20522 del 2019, cit.).
In sostanza, il dipendente civile o militare RAGIONE_SOCIALEo Stato che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla RAGIONE_SOCIALE per mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria anzianità beneficia RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa costituzione di posizione assicurativa presso il RAGIONE_SOCIALE di previdenza dei RAGIONE_SOCIALE subordinati, ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973 art. 124; il successivo articolo 125 prevede che i contributi siano versati all’RAGIONE_SOCIALE senza interessi.
Nella fattispecie di causa, non è controverso che l’odierno controricorrente fosse cessato dal servizio senza maturare diritto a RAGIONE_SOCIALE; si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa presso l’RAGIONE_SOCIALE, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 124 e RAGIONE_SOCIALE‘art 125 DPR n.1092/1973, ratione temporis applicabili (le norme richiamate sono state abrogate solo con la L. n. 122/2010, art. 12 undecies ).
Né il controricorrente poteva rivendicare la causa di esclusione prevista dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 126, comma 1, lett. b), che così recita: «Non si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a RAGIONE_SOCIALE … b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente».
Nell’evocare l’assunzione di un altro «servizio», la norma, secondo i canoni letterali e sistematici d’interpretazione, allude alla fattispecie RAGIONE_SOCIALEa costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego; da tale eventualità esula, dunque, l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatistico.
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta, quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla L. n. 29 del 1979, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente.
Ne consegue che il ricorso dev’essere accolto e la sentenza d’appello cassata.
La causa può essere decisa nel merito, in quanto non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda.
La formazione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento giurisprudenziale qui richiamato in epoca successiva alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda e RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorso per cassazione induce a compensare le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria.
Compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 31 gennaio 2025