Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4287 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4287 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1270-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO
Oggetto
R.G.N. 1270/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2023
CC
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 664/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 30/06/2016 R.G.N. 846/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 1270/17
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 30.6.2016 n. 664, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME -transitato dal Ministero RAGIONE_SOCIALEa Difesa, con iscrizione per tale periodo presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a un impiego privato con iscrizione presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE volta a chiedere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi calcolando in detrazione gli interessi sulla contribuzione versata presso l’INPDAD e da ricongiungere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29/79, ponendoli a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione INPDAD di provenienza, con conseguente riduzione RAGIONE_SOCIALEa somma da corrispondere per la predetta ricongiunzione.
La Corte d’appello nel confermare la sentenza di primo grado, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che la fattispecie rientrerebbe nella ipotesi -diversa da
quella ipotizzata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29 del 1979, nella quale il soggetto iscritto ad una cassa di RAGIONE_SOCIALE diversa da quella RAGIONE_SOCIALEa gestione obbligatoria gestita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cessi il rapporto di lavoro che abbia dato luogo all’iscrizione e, quindi, intraprenda un’altra attività lavorativa, che implichi l’iscrizione alla gestione obbligatoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. In questi casi, egli può chiedere la ricongiunzione dei due periodi assicurativi, che avviene caricando gli interessi sulla gestione di provenienza. Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 322/58 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29/79, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’istituto RAGIONE_SOCIALE da applicare al pilota cessato dal servizio presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza aver maturato il diritto a pensione, che doveva ricongiungere i propri contributi al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avendo iniziato a lavorare presso una compagnia aerea privata, fosse la ricongiunzione, di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29 del 1979, in luogo RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. unico RAGIONE_SOCIALEa legge n. 322/58, RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 RAGIONE_SOCIALEa legge
n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del DPR n. 1092/73, in base al quale il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe trasferito l’ammontare dei contributi versati negli anni, ma senza accollarsi l’onere RAGIONE_SOCIALEa corresponsione degli interessi che dovevano rimanere a carico del lavoratore, che per sua libera scelta aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è fondato.
La tesi accolta dalla Corte di merito non è fondata e va data continuità ai principi già affermati da questa Corte con ord. n 20522/2019 (ma vedi anche, Cass. nn. 17611/20, 14881/20, 29820/22).
Il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (Costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa), normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29 del 1979 (cfr Cass. n. 20522 citata sulle differenze tra i due istituti), stabilisce che “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per il periodo di servizio prestato”.
In base a detta norma, al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono
trasferiti dalla forma di RAGIONE_SOCIALE esclusiva all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, così come letteralmente previsto, e non presso altri Fondi RAGIONE_SOCIALEstici. L’art. 125 del D.P.R. citato stabilisce, inoltre, che “I contributi da versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione anzidetta”. Tale diversa disciplina sugli interessi rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso atteso che l’RAGIONE_SOCIALE riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 citato.
Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all’epoca dei fatti di causa essendo state abrogate espressamente solo con la L. n. 122 del 2010, art. 12, undecies, a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale il trasferimento è di regola anch’esso sempre oneroso e può verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979, art. 1).
Al momento RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione il 15/12/1995 (cfr. p. 11 del ricorso RAGIONE_SOCIALE), anteriore al 2010, l’COGNOME, invece, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale, senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, nè poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa in base al citato art. 126 per cui sussistevano tutte le condizioni per l’applicazione nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALEa L. n. 322 del 1958 e L. n.
1092 del 1973 disciplinanti tale costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa. Va, altresì, precisato che il citato art. 126 stabilisce che “Non si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa per i RAGIONE_SOCIALE cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione… b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente”.
A prescindere dalla considerazione che il nuovo rapporto privatistico risulta instaurato dal ricorrente dopo due mesi dalla cessazione del rapporto pubblico (cfr. sempre p. 11 del ricorso RAGIONE_SOCIALE), va rilevato che una corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi prevista dalla lettera B) sopra riportata impone di accogliere quanto affermato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE secondo cui la norma si riferisce all’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro e prevede che di esso si debba effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. Tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rappresentò il frutto di una libera scelta RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME di lasciare l’RAGIONE_SOCIALE militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea.
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa può essere decisa nel merito con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa originaria domanda RAGIONE_SOCIALE‘ COGNOME
con la quale il ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto a che nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘onere di ricongiunzione a suo carico fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5 % di cui alla L. n. 29 del 1979, art. 2, comma 2, sull’ammontare dei contributi che I’RAGIONE_SOCIALE doveva trasferire, interessi che, come detto, nel trasferimento dall’RAGIONE_SOCIALE al FPLS RAGIONE_SOCIALE non sono dovuti da parte RAGIONE_SOCIALE‘Inpdad, in applicazione degli artt. 124 e ss. D.P.R. n. 1092 citato.
La complessità RAGIONE_SOCIALEa materia trattata giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda di NOME COGNOME. Compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.11.2023