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Costituzione posizione assicurativa: le regole INPS

Un ex pilota militare, passato a lavorare per una compagnia aerea privata, ha richiesto la riunificazione dei suoi contributi pensionistici. La Corte di Cassazione ha stabilito che in questi casi non si applica la ricongiunzione, ma la “costituzione posizione assicurativa”, un meccanismo specifico per gli ex dipendenti pubblici che non prevede il trasferimento degli interessi maturati. La Corte ha quindi respinto il ricorso del lavoratore, confermando che l’onere degli interessi rimane a suo carico.

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Pubblicato il 4 settembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Costituzione Posizione Assicurativa vs Ricongiunzione: La Cassazione Chiarisce per gli Ex Dipendenti Pubblici

Quando un dipendente pubblico lascia il servizio senza aver maturato il diritto alla pensione e transita nel settore privato, quale sorte spetta ai suoi contributi? Si applica la ricongiunzione o un altro istituto? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito un importante chiarimento sulla costituzione posizione assicurativa, distinguendola nettamente dalla ricongiunzione dei contributi. La decisione analizza il caso di un ex pilota dell’Aeronautica Militare, facendo luce sulle differenze normative e, soprattutto, economiche tra i due istituti.

I Fatti del Caso: Dal Servizio Militare all’Aviazione Civile

Il protagonista della vicenda è un ex pilota dell’Aeronautica Militare, iscritto al fondo previdenziale INPDAP, che, dopo aver lasciato il servizio, ha intrapreso una nuova carriera presso una compagnia aerea privata, iscrivendosi al Fondo Volo dell’INPS. Al momento di unificare i suoi contributi, il lavoratore ha richiesto all’INPS la ricongiunzione ai sensi della Legge n. 29/1979, chiedendo che gli interessi maturati sulla contribuzione versata all’INPDAP fossero detratti dall’onere a suo carico, ponendoli a carico della gestione di provenienza.

Mentre il Tribunale di primo grado aveva accolto la sua domanda, la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, dando ragione all’INPS. Secondo i giudici di secondo grado, la normativa applicabile non era quella generale sulla ricongiunzione, ma quella speciale sulla costituzione posizione assicurativa prevista per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 1092/1973), che non prevede il trasferimento degli interessi. Il lavoratore ha quindi presentato ricorso in Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del pilota, confermando in toto la sentenza della Corte d’Appello. I giudici hanno stabilito che, per i dipendenti pubblici che cessano il servizio senza aver acquisito il diritto a pensione, la legge prevede uno specifico meccanismo che prevale sulla disciplina generale della ricongiunzione.

Le Motivazioni: Perché si applica la costituzione posizione assicurativa?

La Corte ha basato la sua decisione sulla distinzione fondamentale tra due istituti giuridici:

1. La Ricongiunzione (L. n. 29/1979): È un istituto generale che permette al lavoratore, su sua domanda, di unificare i contributi versati in diverse gestioni. È una scelta del lavoratore.
2. La Costituzione della Posizione Assicurativa (D.P.R. n. 1092/1973): È un meccanismo speciale e automatico (ope legis) che si applica ai dipendenti statali che lasciano il servizio senza pensione. In questo caso, i contributi vengono trasferiti d’ufficio dalla gestione speciale (ex INPDAP) a quella generale dei lavoratori dipendenti (INPS FPLD). L’art. 124 di tale decreto stabilisce chiaramente questa procedura.

La differenza cruciale, e oggetto del contendere, risiede nel trattamento degli interessi. L’art. 125 del D.P.R. n. 1092/1973 specifica che i contributi trasferiti tramite la costituzione posizione assicurativa sono calcolati “senza interessi”. Questo comporta un onere economico maggiore per il lavoratore qualora volesse poi accentrare tutto nel Fondo Volo, poiché la differenza da coprire sarebbe più alta.

La Corte ha inoltre specificato che l’eccezione prevista dall’art. 126 dello stesso decreto, che esclude la costituzione della posizione assicurativa in favore della ricongiunzione, non era applicabile al caso di specie. Tale eccezione, infatti, vale solo se il lavoratore assume un “altro servizio” che richieda la riunione dei contributi, intendendo con “servizio” un altro impiego nel settore pubblico, e non un rapporto di lavoro privato.

Le Conclusioni: Implicazioni per i Lavoratori in Transizione

La decisione della Cassazione consolida un principio importante: per un ex dipendente pubblico che passa al privato senza aver maturato il diritto a pensione, il trasferimento dei contributi avviene automaticamente tramite la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS. Questo processo avviene senza il trasferimento degli interessi maturati, diversamente da quanto accade nella ricongiunzione a domanda. La sentenza chiarisce che la normativa speciale prevale su quella generale, con conseguenze economiche dirette per il lavoratore. Chi si trova in questa situazione deve essere consapevole che l’eventuale onere per unificare la propria posizione pensionistica in un fondo specifico potrebbe essere più elevato, poiché la base contributiva trasferita dalla gestione pubblica non include gli interessi.

Un ex dipendente pubblico che passa al settore privato senza diritto a pensione può chiedere la ricongiunzione dei contributi ai sensi della L. 29/79?
No, in questi casi la normativa speciale (D.P.R. 1092/73) prevede l’applicazione automatica e d’ufficio della “costituzione della posizione assicurativa” presso l’INPS, che prevale sulla disciplina generale della ricongiunzione.

Nella costituzione della posizione assicurativa, gli interessi sui contributi versati vengono trasferiti al nuovo fondo?
No, l’art. 125 del D.P.R. 1092/73 stabilisce esplicitamente che i contributi sono determinati e trasferiti “senza interessi”, a differenza di quanto può accadere nel regime della ricongiunzione.

L’eccezione che permette la ricongiunzione si applica se si passa a un lavoro privato?
No, la Corte ha chiarito che l’eccezione prevista dall’art. 126 del D.P.R. 1092/73, che consente la ricongiunzione, si riferisce all’assunzione di un altro “servizio” di pubblico impiego, non a un rapporto di lavoro nel settore privato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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