Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16021 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/05/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 13009-2022 proposto da: e difeso dall’avvocato
NOME, rappresentato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 570/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/01/2022 R.G.N. 681/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME .
R.G. 13009/22
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 13.11.2022 n. 570, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva accolto la domanda proposta da NOME -transitato dal Ministero RAGIONE_SOCIALE Difesa, in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE militare , con iscrizione per tale periodo presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a un impiego privato con iscrizione presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. foglio 2 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) -volta a chiedere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi calcolando in detrazione, gli interessi sulla contribuzione versata presso l’INPDAD e da ricongiungere ai sensi dell’art . 2 comma 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 29/79, ponendoli a carico RAGIONE_SOCIALE gestione INPDAD di provenienza, con conseguente riduzione RAGIONE_SOCIALE somma da corrispondere per la predetta ricongiunzione.
La Corte d’appello , a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , ha ritenuto che l’istituto previdenziale da applicare al pilota cessato dal servizio presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , senza aver maturato il diritto a pensione, che doveva ricongiungere i propri contributi al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avendo iniziato a lavorare presso una compagnia aerea privata, non fosse la ricongiunzione, di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 29 del 1979, ma bensì l’istituto RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione
assicurativa presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. unico RAGIONE_SOCIALE legge n. 322/58, dell’art. 41 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del DPR n. 1092/73 -come ritenuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – in base al quale il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE doveva trasferire l’ammontare dei contributi versati negli anni al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma senza accollarsi l’onere RAGIONE_SOCIALE corresponsione degli interessi che dovevano rimanere a carico del lavoratore, che per sua libera scelta aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione previdenziale.
Avverso tale sentenza, NOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso .
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2 e 5 comma 4 n. 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 29/79, dell’art. unico RAGIONE_SOCIALE legge n. 322/58 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva ritenuto che l’istituto previdenziale da applicare al pilota cessato dal servizio presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza aver maturato il diritto a pensione, che doveva ricongiungere i propri contributi al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,
avendo iniziato a lavorare presso una compagnia aerea privata, fosse la ricongiunzione, di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 29 del 1979, in luogo RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. unico RAGIONE_SOCIALE legge n. 322/58, dell’art. 41 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del DPR n. 1092/73, in base al quale il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe trasferito l’ammontare dei contributi versati negli anni al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , ma senza accollarsi l’onere d ella corresponsione degli interessi che dovevano rimanere -ad avviso erroneo RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello -a carico del lavoratore, che per sua libera scelta aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione previdenziale.
Il ricorso è infondato.
In proposito, va data continuità ai principi già affermati da questa Corte con ord. n 20522/2019 (ma vedi anche, Cass. nn. 17611/20, 14881/20, 29820/22).
Il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (Costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa), normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29 del 1979 (cfr. Cass. n. 20522 citata, sulle differenze tra i due istituti), stabilisce che “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALE necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione
RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per il periodo di servizio prestato”.
In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di RAGIONE_SOCIALE esclusiva all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, così come letteralmente previsto, e non presso altri Fondi RAGIONE_SOCIALEstici. L’art. 125 del D.P.R. citato stabilisce, inoltre, che “I contributi da versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione anzidetta”. Tale diversa disciplina sugli interessi rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso atteso che l’RAGIONE_SOCIALE riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore, in applicazione dell’art. 125 citato.
Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all’epoca dei fatti di causa essendo state abrogate espressamente solo con la L. n. 122 del 2010, art. 12, undecies, a seguito RAGIONE_SOCIALE quale il trasferimento è di regola anch’esso sempre
oneroso e può verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979, art. 1).
Al momento RAGIONE_SOCIALE domanda di ricongiunzione il 27.10.2000 (cfr. p. 2 del controricorso), anteriore al 2010, NOME, invece, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale, senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, nè poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa in base al citato art. 126 per cui sussistevano tutte le condizioni per l’applicazione nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALE L. n. 322 del 1958 e L. n. 1092 del 1973 disciplinanti tale costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa. Va, altresì, precisato che il citato art. 126 stabilisce che “Non si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa per i RAGIONE_SOCIALE cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione… b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente”.
A prescindere dalla considerazione che il nuovo rapporto privatistico risulta instaurato (agosto 2000) poco dopo la cessazione del rapporto pubblico in data 19.7.00 (cfr. p. 5 del ricorso), va rilevato che una corretta interpretazione dell’ipotesi prevista dalla lettera B) sopra riportata impone di accogliere quanto affermato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE secondo cui la norma riferisce l’ipotesi eccettuativa, alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego,
proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro e prevede che di esso si debba effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
Tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rappresentò il frutto di una libera scelta di NOME di lasciare l’RAGIONE_SOCIALE militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea.
Né, infine, il ricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre resta del tutto neutro ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 L. n. 29/1979.
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso è infondato.
La complessità RAGIONE_SOCIALE materia trattata giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese dell’intero processo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del