Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16021 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
Oggetto
R.G.N. 13009/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 15/05/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 13009-2022 proposto da: e difeso dall’avvocato
COGNOME rappresentato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 570/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/01/2022 R.G.N. 681/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 13009/22
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 13.11.2022 n. 570, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame proposto dall’Inps , avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva accolto la domanda proposta da NOME NOME -transitato dal Ministero della Difesa, in servizio presso l’Aereonautica militare , con iscrizione per tale periodo presso il Fondo previdenziale INPDAP, a un impiego privato con iscrizione presso il Fondo Volo dell’Inps (cfr. foglio 2 della sentenza impugnata) -volta a chiedere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi calcolando in detrazione, gli interessi sulla contribuzione versata presso l’INPDAD e da ricongiungere ai sensi dell’art . 2 comma 2 della legge n. 29/79, ponendoli a carico della gestione INPDAD di provenienza, con conseguente riduzione della somma da corrispondere per la predetta ricongiunzione.
La Corte d’appello , a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps , ha ritenuto che l’istituto previdenziale da applicare al pilota cessato dal servizio presso l’Aereonautica Militare , senza aver maturato il diritto a pensione, che doveva ricongiungere i propri contributi al Fondo Volo, avendo iniziato a lavorare presso una compagnia aerea privata, non fosse la ricongiunzione, di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, ma bensì l’istituto della costituzione della posizione
assicurativa presso RAGIONE_SOCIALED., ai sensi dell’art. unico della legge n. 322/58, dell’art. 41 della legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del DPR n. 1092/73 -come ritenuto dall’Inps – in base al quale il Fondo Previdenza dei lavoratori dipendenti doveva trasferire l’ammontare dei contributi versati negli anni al Fondo volo, ma senza accollarsi l’onere della corresponsione degli interessi che dovevano rimanere a carico del lavoratore, che per sua libera scelta aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione previdenziale.
Avverso tale sentenza, NOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso .
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2 e 5 comma 4 n. 1, della legge n. 29/79, dell’art. unico della legge n. 322/58 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva ritenuto che l’istituto previdenziale da applicare al pilota cessato dal servizio presso l’aeronautica Militare, senza aver maturato il diritto a pensione, che doveva ricongiungere i propri contributi al Fondo Volo,
avendo iniziato a lavorare presso una compagnia aerea privata, fosse la ricongiunzione, di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, in luogo della costituzione della posizione assicurativa presso RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. unico della legge n. 322/58, dell’art. 41 della legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del DPR n. 1092/73, in base al quale il Fondo Previdenza dei lavoratori dipendenti avrebbe trasferito l’ammontare dei contributi versati negli anni al Fondo volo , ma senza accollarsi l’onere d ella corresponsione degli interessi che dovevano rimanere -ad avviso erroneo della Corte d’appello -a carico del lavoratore, che per sua libera scelta aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione previdenziale.
Il ricorso è infondato.
In proposito, va data continuità ai principi già affermati da questa Corte con ord. n 20522/2019 (ma vedi anche, Cass. nn. 17611/20, 14881/20, 29820/22).
Il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa), normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29 del 1979 (cfr. Cass. n. 20522 citata, sulle differenze tra i due istituti), stabilisce che “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione
della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato”.
In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l’Inps ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza esclusiva all’Inps -Fondo pensioni lavoratori dipendenti, così come letteralmente previsto, e non presso altri Fondi pensionistici. L’art. 125 del D.P.R. citato stabilisce, inoltre, che “I contributi da versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta”. Tale diversa disciplina sugli interessi rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso atteso che l’Istituto riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore, in applicazione dell’art. 125 citato.
Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all’epoca dei fatti di causa essendo state abrogate espressamente solo con la L. n. 122 del 2010, art. 12, undecies, a seguito della quale il trasferimento è di regola anch’esso sempre
oneroso e può verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979, art. 1).
Al momento della domanda di ricongiunzione il 27.10.2000 (cfr. p. 2 del controricorso), anteriore al 2010, NOME invece, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale, senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, nè poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base al citato art. 126 per cui sussistevano tutte le condizioni per l’applicazione nei suoi confronti della L. n. 322 del 1958 e L. n. 1092 del 1973 disciplinanti tale costituzione della posizione assicurativa. Va, altresì, precisato che il citato art. 126 stabilisce che “Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione… b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente”.
A prescindere dalla considerazione che il nuovo rapporto privatistico risulta instaurato (agosto 2000) poco dopo la cessazione del rapporto pubblico in data 19.7.00 (cfr. p. 5 del ricorso), va rilevato che una corretta interpretazione dell’ipotesi prevista dalla lettera B) sopra riportata impone di accogliere quanto affermato dall’Inps secondo cui la norma riferisce l’ipotesi eccettuativa, alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego,
proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro e prevede che di esso si debba effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
Tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal Fondo Inpdap al Fondo Volo Inps rappresentò il frutto di una libera scelta di NOME NOME di lasciare l’Aereonautica militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea.
Né, infine, il ricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione della domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte dell’INPS, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre resta del tutto neutro ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 L. n. 29/1979.
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso è infondato.
La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese dell’intero processo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del