Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32401 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32401 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8372/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio d ell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 5135/2019 depositata il 25/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di numerosi farmacisti, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo, contro l’RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, impugnando la sentenza resa dalla Corte
di appello di RAGIONE_SOCIALE n.5135/2019. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, aveva rigettato la domanda di pagamento di interessi ai sensi del d.lgs. n.231/2002 e degli interessi al tasso legale sulla somma capitale, avendo ritenuto insussistente la costituzione in mora sulla base di fatture e di documenti contabili e non una formale costituzione in mora; ragion per cui la decorrenza degli interessi doveva individuarsi nella data di notifica del decreto ingiuntivo, nemmeno rilevando la documentazione versata in atti in altri procedimenti. Inoltre, non era fondata la domanda di maggior danno, per ragioni analoghe a quelle espresse in tema di interessi, essendo il pagamento avvenuto in epoca antecedente alla data di costituzione in mora come sopra indicata.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente si duole, anzitutto, della violazione dell’art. 1219 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.in relazione all’art. 360 nr.5 cpc. La Corte di appello, ritenendo che la fattura non potesse integrare un atto di costituzione in mora, avrebbe non solo erroneamente fatto applicazione dell’art. 1219 c.c., ma anche omesso di considerare la nota del 4 agosto 2010, ritualmente depositata nel corso del giudizio di primo grado, dalla quale risultava la piena volontà di chiedere l’adempimento del credito rivolta all’RAGIONE_SOCIALE, per di più travalicando i limiti della difesa dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale non avrebbe mai contestato la natura di atti di costituzione in mora della nota del 4 agosto, essendosi piuttosto limitata a ritenere che la stessa non era esistente. In realtà la sentenza impugnata con accertamento insindacabile in questo giudizio esclude l’esistenza di un valido atto di
messa in mora non potendo ritenersi tale il riferimento al doc. 4 delle seconde memorie ex art. 183 cpc di RAGIONE_SOCIALE né alle fatture e alla documentazione contabile.
Nella fattispecie la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente la decisione ben oltre il minimo costituzionale, mentre la ricorrente non ha indicato qual è il fatto storico che il giudice ha omesso di esaminare.
In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto con condanna della ricorrente alle spese di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 10.000,00, più euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della prima sezione della