Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23383 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23383 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
Regione Campania .
Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 2027 depositata il 1° giugno 2021.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 1544 del ruolo generale dell’anno 2022
, proposto da
RAGIONE_SOCIALE con sede in Caserta alla INDIRIZZO INDIRIZZO P. IVA P_IVA, in persona del suo legale rapp.te p.t. Presidente del C.D. NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE con cui elett.te domicilia in Roma alla INDIRIZZO che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche relative a tale giudizio al presente numero di fax: NUMERO_TELEFONO ed al seguente indirizzo di posta certificata: EMAIL
Ricorrente
contro
l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- Il Tribunale di Napoli, su opposizione della Regione Campania, con sentenza n° 2212/2017 revocava il decreto ingiuntivo n° 5012/2013, ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE contro l’ingiunta e lo condannava alla rifusione delle spese.
Il Consorzio proponeva appello e la Corte d’appello di Napoli, dopo aver assegnato un termine ai sensi dell’art. 101, secondo comma, alle parti, onde interloquire sulla questione rilevata d’ufficio dell’improcedibilità dell’impugnazione, con la sentenza indicata in intestazione la dichiarava improcedibile.
2 .- Per quanto qui ancora rileva, osservava il secondo giudice che il Consorzio aveva notificato alla Regione la citazione in appello a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) e che, però, la costituzione dell’appellante, pur essendo avvenuta entro i dieci giorni dalla notificazione, era stata fatta in modalità analogica, ossia con deposito cartaceo dell’appello, nonché di copia dei relativi messaggi di posta elettronica certificata, dei relativi allegati, delle ricevute di accettazione e consegna, della relata di notifica, con attestazione di conformità delle suddette copie ai corrispondenti documenti informatici (oltre che del fascicolo di parte del primo grado di giudizio con i relativi documenti).
Tuttavia, la prova della notifica via p.e.c. dell’appello avrebbe dovuto essere fornita dall’appellante con modalità telematiche ed entro il termine dell’art. 350 cod. proc. civ.
Al contrario, il Consorzio aveva prodotto la prova in formato digitale della notifica solo con la memoria depositata ai sensi dello art. 101 cod. proc. civ., senza chiedere la rimessione in termini.
Era pur vero che, ai sensi dell’art. 16bis , primo comma, e 9-
ter , del d.l. 18 dicembre 2012 n° 179 è consentito alle parti di costituirsi, innanzi ai tribunali e alle corti di appello, con modalità non telematiche.
Tuttavia, anche l’avvocato che decida di costituirsi con modalità analogiche avrebbe dovuto fornire la prova della notifica telematica della citazione pur sempre nei modi previsti dall’art. 9, comma 1bis , non potendosi giudicare a tanto impossibilitato, se non momentaneamente, ossia fino alla creazione del fascicolo telematico.
Da qui l’obbligatorietà del deposito telematico della prova della notifica dopo la formazione del fascicolo telematico.
Secondo il principio di Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016 n° 16598, la sanatoria della nullità (derivante dalla inosservanza delle forme prescritte per la costituzione dell’appellante) sarebbe dovuta intervenire entro la prima udienza d’appello, non essendo stata sanata nemmeno dalla costituzione della controparte, dato che dalla copia notificata della citazione (allegata al fascicolo della regione) non si evinceva la data della notifica dell’appello, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto del termine previsto dall’art. 347 cod. proc. civ.
In ogni caso, la sanatoria della nullità per vizio di forma per il raggiungimento dello scopo era riferibile solo alla forma degli atti processuali, ma non alla modalità di trasmissione all’ufficio degli stessi.
3 .- Ricorre per cassazione il Consorzio, affidando il gravame a due mezzi, illustrati da memoria.
La Regione Campania è rimasta intimata, nonostante la regolare notificazione del ricorso.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo il ricorrente si duole della violazione e
falsa applicazione dell’art. 115, primo comma, e dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.
Secondo il ricorrente -‘ al di là del fatto obiettivo ‘ che la Regione non avrebbe sollevato alcuna eccezione di improcedibilità -a fronte della dichiarazione dell’appellante, secondo la quale la Regione Campania aveva ricevuto la notificazione dell’impugnazione in data 22 settembre 2017, così come provato dalla copia dell’atto di appello allegata al fascicolo di parte dell’appellata, quest’ultima non avrebbe controdedotto nulla, fermo restando che le ricevute di accettazione e consegna della p.e.c. erano allegate al fascicolo del Consorzio.
Col secondo motivo il ricorrente si lamenta della violazione e della falsa applicazione degli artt. 165, 347 e 348 cod. proc. civ.
L’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., nel comminare l’improcedibilità dell’ appello ‘ se l’appellante non si costituisce nei termini ‘, dovrebbe essere inteso nel senso che tale sanzione riguarda la mancata costituzione nel termine indicato dall’art. 165 del codice di rito, oppure una costituzione avvenuta oltre tale termine, e non invece una costituzione avvenuta nell’osservanza di tali termini, ma senza il rispetto delle forme con cui doveva avvenire ai sensi dello stesso art. 165.
Era pacifico che l’appello era stato notificato il 22 settembre 2017 ed iscritto tempestivamente ruolo; che la prima udienza, fissata per il 18 gennaio 2018, era stata differita d’ufficio al 23 gennaio e poi al 12 giugno; che la Regione si era costituita il giorno precedente tale ultima data, ossia l’11 giugno 2018.
L’attestazione di conformità non poteva non attribuire alla copia informatica il requisito della veridicità.
Nessuna lesione del diritto di difesa si era verificata.
5 .- Il secondo motivo è fondato e determina l’assorbimento del primo.
L’appellante, dopo aver notificato l’impugnazione a mezzo
p.e.c., si è costituito in modalità analogica: adempimento permesso dall’art. 16bis , comma 9ter , del d.l. 18 ottobre 2012, n° 179 (aggiunto dall’art. 44, comma 2, lett. c, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114).
Tale modo di costituzione implicava la necessaria produzione dei documenti digitali nel medesimo formato previsto per la costituzione, ossia in formato cartaceo (o analogico).
A tal fine, l’art. 16undecies del d.l. 18 ottobre 2012 n° 179, (inserito dall’art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n° 132, e dunque applicabile ratione temporis ) prevedeva che la produzione in giudizio dell’atto processuale originalmente digitale in formato analogico fosse accompagnato da una attestazione di conformità all’originale telematico.
Già da questa semplice constatazione è evidente l’erroneità del percorso motivazionale della Corte.
Infatti, se la possibilità di produzione dell’atto processuale nativo digitale era valida ed efficace anche se fatta in formato analogico, purché accompagnata dalla attestazione di conformità, è palese che le ricevute di accettazione e consegna della p.e.c., prodotte in formato cartaceo e corredate dalla attestazione predetta, erano pienamente valide e sufficienti a dimostrare la data di notificazione dell’appello, senza rilievo alcuno del momento di creazione del fascicolo telematico (sentenza pagina 5-6).
In ogni modo, come sottolineato anche dal PG nella sua Requisitoria, è noto che la tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo p.e.c., della relata e delle ricevute di consegna, anziché mediante deposito telematico dei relativi originali informatici, determina, non già l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma primo, cod. proc. civ., bensì una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto ( ex multis :
Cass., sez. III, 19 marzo 2024 n° 7314).
Da ultimo, se è vero che non sia necessaria l’assegnazione di un termine ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. su questioni processuali rilevabili d’ufficio (Cass., sez. VI-3, 30 giugno 2020, n° 12978), è pure vero che una volta che tale termine sia assegnato, alla parte va riconosciuto il diritto di effettuare ulteriori produzioni documentali, essendo ben noto ( ex multis : Cass., sez. I, 3 aprile 2024, n° 8716; Cass., sez. III, 5 settembre 2023, n° 25849) che l’obbligo di provocare un contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., implica la facoltà delle parti di spiegare la conseguente attività probatoria, tale essendo l’unico possibile significato da attribuire al sintagma « memorie contenenti osservazioni sulle questioni », giacché se il contenuto di tali memorie si dovesse limitare a un’attività assertiva, si tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della « terza via », e ciò in quanto quelle « osservazioni » non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la ratio dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
Pertanto, la produzione in via digitale delle ricevute di accettazione e consegna della p.e.c. contenente l’appello, effettuata con la memoria depositata all’esito dell’ordinanza emessa ai sensi del citato art. 101, doveva essere considerata tempestiva ed idonea a sanare la nullità -peraltro, come detto, insussistente -della costituzione in giudizio.
6 .- In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
p.q.m.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di
Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2025, nella camera di consi-