Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8173 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14238/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso lo RAGIONE_SOCIALE, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’ appello di Napoli n. 917/2021, pubblicata in data 12 marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11529/2016 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda, proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, di declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto di compravendita del 22 novembre 2011 e dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi convenuti in data 30 novembre 2011.
Avverso la suddetta sentenza i soccombenti hanno proposto gravame dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, che, dopo avere trattenuto la causa in decisione, con ordinanza depositata in data 23 luglio 2019, ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., un termine per il deposito di memorie sulla questione, rilevata d’ufficio, di improcedibilità dell’appello.
All’esito del deposito, da parte dell’appellata, di note, con cui si evidenziava l’ impossibilità di produrre il file informatico originale relativo alla notifica dell’atto di appello, perché effettuato dagli appellanti a mezzo p.e.c. all’indirizzo del diverso procuratore che aveva patrocinato in primo grado nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, i giudici d’appello, assunta nuovamente la causa in decisione, hanno dichiarato l’improcedibilità dell’appello .
A fondamento della adottata pronuncia hanno rilevato che: a) gli appellanti si erano costituiti in appello il 28 aprile 2017 depositando
copie su supporto cartaceo di vari documenti informatici (cd. nativi digitali), e, precisamente, dell’atto di citazione, delle relazioni di notificazioni, dei messaggi di posta elettronica certificata e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, senza, tuttavia, attestarne la conformità ai relativi originali, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1 -bis , della legge n. 53/94, ed avevano poi provveduto a depositare telematicamente i duplicati informatici di tali atti soltanto il 23 settembre 2019, dopo la celebrazione della prima udienza e la chiusura della fase di trattazione del processo d’appello e di quella di precisazione delle conclusioni, quando il processo era ormai in fase decisoria, anche se prolungatasi per la necessità di prospettare alle parti, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., la questione rilevata d’ufficio con ordinanza interlocutoria del 23 luglio 2019; b) prima di tale ultima data, la prova della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio d’appello non poteva evincersi dal comportamento processuale della parte appellata che, sebbene non avesse sino a quel momento sollevato alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione degli appellati ed alla conformità delle copie da costoro prodotte su supporto cartaceo degli atti notificati telematicamente, non aveva depositato telematicamente l’originale o il duplicato informatico del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di due motivi.
Fino 1 RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito, resiste mediante controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹Nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 3bis della legge 53/1994››.
Sostengono che la Corte di appello è incorsa in un duplice errore, perché, da un lato, non ha considerato che la legge stessa autorizza l’appellante alla costituzione cartacea, limitandosi ai commi 1 -bis e 1ter dell’art. 9 a richiedere il deposito telematico delle copie secondo le modalità telematiche, prevedendo un equipollente consistente nel materiale deposito in cancelleria delle copie su supporto analogico, eventualmente accompagnato dall’attestazione di conformità delle copie notificate dei documenti informatici da cui sono tratte, senza prevedere alcuna sanzione o presunzione di nullità della costituzione; dall’altro lato, la sentenza impugnata non ha valorizzato la condotta della parte appellata, la quale non aveva contestato in alcun modo la tempestiva costituzione dell’appellante .
Soggiungono che i giudici di merito hanno pure omesso di rilevare l’eventuale vizio di costituzione entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 cod. proc. civ. e, comunque, di assegnare all’appellante un termine per l’eventuale sua sanatoria.
Con il secondo motivo, deducendo ‹‹Nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c. in violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 101 e 153 c.p.c.››, i ricorrenti lamentano, in primo luogo, che la Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare come il rilievo d’ufficio da parte del giudice di questioni sulle quali si ritiene opportuna la trattazione con contestuale assegnazione di un termine per il deposito di memorie è finalizzato ad attivare un procedimento di sanatoria del vizio stesso, in modo da consentire che il processo giunga alla sua naturale conclusione; in secondo luogo, contestano ai
giudici di merito di non avere fatto buon governo dei più recenti orientamenti di questa Corte relativi alle conseguenze sul piano della tutela del diritto di affidamento delle parti che conducono a ritenere non viziate attività che per effetto di un precedente orientamento dovevano, invece, considerarsi del tutto lecite. Sotto un ulteriore profilo, deducono che la sentenza gravata non ha erroneamente ritenuto tempestiva o quantomeno idonea a sanare il vizio la successiva produzione dei documenti in formato digitale dai quali evincere la tempestiva costituzione dell’appellante.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo.
3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16598 del 2016, affrontando la questione degli effetti connessi all’inottemperanza nel termine dell’art. 347, primo comma, cod. proc. civ. dell’obbligo di depositare l’originale dell’atto di citazione notificato alla controparte allorché l’appellante si sia costituito a mezzo della cd. ‘velina’, hanno enunciato i seguenti principi di diritto, che possono trovare applicazione anche al caso in discussione.
In particolare, hanno affermato che: 1) «la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme … ne deriva che le conseguenze della scelta del legislatore di applicare la sanzione della improcedibilità, che significano sottrazione dell’inosservanza delle forme al regime delle nullità e, quindi, esclusione dell’operatività del principio della sanatoria per l’eventuale configurabilità di una fattispecie di raggiungimento dello scopo, si giustificano soltanto per il caso di costituzione mancata entro il termine, cioè che non sia mai avvenuta, o sia avvenuta successivamente ad esso»; 2) «le conseguenze di una costituzione avvenuta nel termine ma senza l’osservanza delle forme evocate nell’art. 347, primo comma, cod.
proc. civ. essendo il regime della improcedibilità, in quanto di maggior rigore rispetto al sistema generale delle nullità, di stretta interpretazione, soggiacciono, viceversa, al regime delle nullità di cui all’art. 156 cod. proc. civ. e segg., e, quindi, vanno disciplinate applicando il principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo e ciò anche attraverso l’esame di atti distinti o di comportamenti successivi rispetto a quello entro il quale la costituzione doveva avvenire»; 3) «qualora l’appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformità della copia all’originale notificatogli, poiché l’esistenza della relata sulla copia evidenzia almeno la data del perfezionamento della notificazione dal punto di vista dell’appellante e consente al giudice di controllare la tempestività dell’appello, la irregolarità discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell’originale risulta sanata».
3.2. Da detti principi si evince che la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione , e non anche all’inosservanza delle sue forme , e che opera il principio della generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo; principio che incontra, tuttavia, il limite per il quale dagli atti presenti nel fascicolo deve risultare il momento della notifica dell’atto di appello. Ciò in quanto l’art. 347 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 165 cod. proc. civ., esige che la costituzione dell’appellante avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione; termine che decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell’appellato (Cass., sez. 3, 04/04/2023, n. 9269; Cass, sez. U, 05/08/2016, n. 16598; Cass., sez. 2, 09/02/2017, n. 3527).
3.3. Ebbene, nella specie, non è in contestazione che gli appellanti si siano costituiti nel termine dell’art. 347 , primo comma, cod. proc. civ. e, in ogni caso, la parte appellata nulla ha
tempestivamente eccepito in ordine alla costituzione dei primi, con la conseguenza che il vizio formale rilevato dalla Corte territoriale, applicando i principi sopra richiamati, non avrebbe potuto determinare le conseguenze esiziali da essa argomentate, da un lato, perché l’improcedibilità si produce solo nel caso di costituzione fuori termine e non di inosservanza delle forme della costituzione, dall’altro, perché, trattandosi di vizio di forma, la nullità che ne consegue risulta sanata dall’avvenuta costituzione dell’appellante senza che questo abbia eccepito nulla riguardo al vizio formale inficiante la costituzione dell’appellante.
Al riguardo, occorre rilevare che, dalla stessa descrizione dello svolgimento del processo emergente dalla sentenza impugnata, si evince che, alla prima udienza dinanzi alla Corte di appello, quest’ultima aveva proceduto ad una verifica della ritualità dell’instaurazione del contraddittorio, prendendo atto che l’ appellata -malgrado la mancata produzione del duplicato informatico del l’atto di citazione -si era comunque costituita, senza eccepire alcun vizio e difendendosi nel merito rispetto alle censure formulate dagli appellanti , salvo poi a formulare l’eccezione di improcedibilità a seguito della rimessione della causa sul ruolo istruttorio, disposta con ordinanza del 23 luglio 2019.
Pertanto, a fronte della tardiva contestazione formulata dalla parte appellata, la modalità di costituzione delle parti appellanti avvenuta con il deposito della copia analogica dell’atto di citazione in luogo del duplicato informatico non avrebbe potuto comportare (come stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni unite n. 1659/2016, seguita da altre pronunce conformi, come Cass. n. 1063/2018 e Cass. n. 7679/2019) l’improcedibilità dell’appello .
La contraria tesi seguita dai giudici di appello, sebbene possa trovare supporto nella considerazione che nel regime di obbligatorietà
del deposito telematico degli atti, quale è quello applicabile al giudizio di appello, tutti gli atti devono essere depositati telematicamente, si pone in evidente contrasto con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata che consente, in presenza delle indicate condizioni, la sanatoria del vizio formale per aver l’atto raggiunto il proprio scopo.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va, pertanto, cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’ Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’ Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione