Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28052/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in CASTELVETRANO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
sul controricorso incidentale proposto da
RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in CASTELVETRANO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende controricorrente incidentale
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 645/2022 depositata il 13/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 . Con ricorso depositato in data 02/12/2014 l’ambulatorio di RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE conveniva la RAGIONE_SOCIALE (di seguito denominata RAGIONE_SOCIALE) deducendo l’indebito arricchimento della convenuta per illegittima
trattenuta previdenziale RAGIONE_SOCIALE dai compensi dovuti alla struttura convenzionata esterna per gli anni 2009/2013 in violazione dell’art. 4 del DPR 120/1988. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 350/2017 accoglieva la domanda condannando la RAGIONE_SOCIALE a pagare all’RAGIONE_SOCIALE la somma richiesta pari ad € 111.057,15 oltre interessi legali.
2. L’RAGIONE_SOCIALE interponeva appello relativamente al quale si costituiva l’ambulatorio eccependo preliminarmente l’improcedibilità del giudizio per tardiva costituzione dell’appellante in violazione degli artt.347 e 348 c.p.c. in relazione agli artt. 165 e 166 c.p.c. e nel merito l’infondatezza del gravame.
3.Con sentenza n. 645 del 13/04/2022, non notificata la Corte territoriale dichiarava l’appello improcedibile, in quanto ‘l’appellante, successivamente alla notifica dell’atto di appello ritualmente effettuata in data 13 luglio 2017, non aveva provveduto, entro i 10 giorni successivi alla notifica stessa (e cioè entro il 24 luglio 2017, essendo il precedente 23 festivo), ad inserire nel proprio fascicolo, così come necessario e prescritto dall’art. 165 (applicabile al rito di appello in virtù dello specifico richiamo contenuto nell’art. 347, c. 1 c.p.c.) , né l’originale dell’atto di appello notificato né una sua copia (c.d. velina)’.
4. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione assistito da un solo motivo avente ad oggetto la violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 165, 347 e 348 c.p.c. lamentando l’errore in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel ritenere non depositato nei termini l’atto di appello notificato , sia in originale che in copia. In ogni caso, il mancato deposito darebbe luogo ad una nullità sanabile, nella specie sanata dalla costituzione della controparte. La Procura Generale ha depositato le conclusioni ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo ed unico motivo di ricorso è da ritenersi infondato, per le seguenti ragioni.
La ricorrente contesta alla Corte di Appello di avere erroneamente ritenuto non depositato l’atto di citazione notificato all’appellato. Ad ogni buon conto, ad avviso della istante, la mancata allegazione dell’atto di appello comporterebbe una nullità sanabile , evenienza che, nel caso di specie, si sarebbe verificata mediante la regolare costituzione in giudizio dell’appellato.
Al riguardo, va premesso che, a norma dell’art. 348 c.p.c., «l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio se l’appellante non si costituisce in termini», e la costituzione in appello, ai sensi dell’art. 347 c.p.c ., «avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale». Ebbene, l’attore, dinanzi al tribunale, deve costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, depositando – fra l’altro – «l’originale della citazione». D all’esame delle norme succitate , si evince che la costituzione in appello dell’appellante, per essere tempestiva ai sensi dell’art. 348 c.p.c., presuppone il rispetto delle «forme e del termini» di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c.
In proposito, questa Corte ha osservato che la «costituzione dell’appellante con deposito della copia dell’atto di citazione (cd. velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c. (poiché dovrebbe essere depositato l’originale), come tale sanabile anche in virtù dell’operatività del principio del raggiungimento dello scopo (Cass. 8951/2023). Il che presuppone, peraltro, che l’appellante si sia costituito in modalità analogica (cartacea) e che abbia depositato almeno la velina dell’atto di citazione in appello.
Nel caso di specie, per contro, risulta dagli atti e dalla sentenza di appello che l’appellante si sia costituito – come il medesimo , del resto, afferma – in modalità telematica, che l’appellante non abbia
prodotto – come accertato in fatto dalla Corte d’appello, e non smentito con autosufficiente deduzione in questa sede – né l’originale della citazione notificata né la velina, e che l’appellato abbia eccepito la tardività della costituzione dell’appellante.
Ebbene, si è affermato che, nel caso in cui l’appellante, nel costituirsi -come nella specie -nella modalità telematica, ometta di depositare i “files” o le copie analogiche idonei a comprovare l’avvenuta notificazione del gravame, quest’ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l’appellato (Cass. 9269/2023).
Niente di tutto questo è accaduto nel caso di specie, in cui, per contro, l’appellato ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per tardiva costituzione dell’appellante.
Dal rigetto del ricorso principale, resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/06/2024.