Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28078 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28078 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19624-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in L’Aquila, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
nonchè contro
SEA SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 739/2022 della CORTE D’APPELLO di L’RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE – destinataria dell’avviso di accertamento Cosap n. 96/2017 emanato dal Comune dell’Aquila – Settore risorse finanziarie, per la somma di € . 6.413,00 a titolo di canone concessorio -agiva dinanzi al Tribunale di l’Aquila per chiedere l’annullamento del suddetto accertamento notificato in data 19.10.2017, ovvero per sentire dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione da parte del Comune RAGIONE_SOCIALE L’Aquila. Asseriva l’opponente che la concessione – richiesta
dalla RAGIONE_SOCIALE per l’occupazione di porzioni di pubblica via al fine di eseguire i lavori edili presso un condominio immobiliare venne dal Comune assentita a titolo oneroso, ma che la richiedente ometteva di effettuare il pagamento del correlato canone ritenendo di non esservi obbligata in ragione della mancata occupazione del suolo concessole, avendo essa trovato il modo di collocare le attrezzature del cantiere su un’area di proprietà privata.
1.1. In accoglimento della domanda avanzata da RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di l’Aquila annullava il verbale di accertamento e dichiarava n on dovuta la somma di euro € . 6.413,00.
Avverso detta pronuncia interponeva gravame il Comune dell’Aquila e la locale innanzi Corte d’Appello lo rigettava confermando la gravata sentenza.
La sentenza veniva impugnata dal Comune per cassazione, e il ricorso affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE restava intimata.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione all’art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e all’art. 38, commi 7 e 9 del Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29 maggio 2006. Il Regolamento Comunale menzionato contiene riferimenti dai quali risulta chiaro che la potestà regolamentare del comune è stata precisamente ed esplicitamente orientata a configurare il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubblici quale corrispettivo conseguente all’atto di concessione, in modo che il credito pecuniario costituisca una prestazione direttamente inerente alla messa a disposizione del sedime pubblico. L’art. 38 del Regolamento, infatti, recita al comma 7: «L’autorizzazione e la concessione di suolo pubblico non ritirata dal richiedente fa
scaturire l’obbligo al versamento del canone, avendo comunque l’atto autorizzatorio determinato una sottrazione del suolo pubblico per un interesse privato e specifico». Il comma 9 della stessa norma precisa, poi, in merito al mancato utilizzo del suolo pubblico, che: «Il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione che intenda rinunciare all’occupazione, dovrà darne comunicazione scritta al competente ufficio. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell’occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà contestualmente alla comunicazione l’originale del provvedimento e avrà diritto al rimborso del canone».
Il Collegio rileva preliminarmente che il presente procedimento non ha ad oggetto la materia delle sanzioni amministrative, trattandosi invece di una controversia con una pubblica amministrazione in materia di canone concessorio (COSAP), sicché è devoluta alla competenza tabellare interna della prima sezione
P.Q.M.
rimette gli atti alla Prima Sezione Civile.
Roma, 27 settembre 2023.