Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26402 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al n. 17118/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 22604/2023 depositata il 26/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
con ordinanza pubblicata in data 26.07.2023 nel procedimento RG 28739/2020 questa Corte disponeva: «… dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legg e…»
nel corpo della ordinanza stessa e, precisamente, a pag. 1, la Corte ha fatto riferimento ad un unico ricorrente, identificandolo nella società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e così nel dispositivo, a pag.5, ha condannato unicamente «la ricorrente» al pagamento delle spese di lite;
tuttavia il ricorso era stato proposto sia dalla società RAGIONE_SOCIALE che dal socio accomandatario sig. COGNOME NOME (così come rilevabile dalla lettura del ricorso stesso, dal controricorso, dalla sentenza impugnata), sicché i sigg.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno chiesto disporre la correzione materiale della ordinanza predetta aggiungendo, sia alla pag. 1) che in dispositivo alla pag.5), il nominativo del sig. COGNOME NOME, quale ricorrente, a quello della RAGIONE_SOCIALE;
-la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11.9.2024;
considerato
che l’istanza di correzione non risulta essere stata notificata a controparte
ordina
che l’istanza sia notificata alle altre parti entro i termini di 60 giorni dal deposito della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’ 11/09/2024.