Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6064 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6064 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3027/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO (sig.ra NOME COGNOME);
-controricorrente – per la correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 7557/25 pubblicata il 21 marzo 2025.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ordinanza n. 7557/25 questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia. Per l’effetto, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente è stata condannata alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per rimborso spese borsuali 15%, Iva e Cpa.
AVV_NOTAIO, il quale ha rappresentato la contribuente avanti alla Corte, vincitrice nel giudizio di legittimità, ha depositato un ricorso con cui ha domandato di provvedere alla correzione dell’errore materiale, consistente nella mancata pronuncia della distrazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in suo favore, quale antistatario nel processo di legittimità. La controparte non ha svolto difese.
Considerato che:
Il Collegio osserva che in calce alla memoria ex art.380 bis.1. cod. proc. civ. depositata il 20.1.2025 il difensore ha specificato, per quanto qui interessa che il difensore si «dichiara anticipatario e distrattario».
Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applicazione anche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ultimo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3 comma 28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma ‘Cartabia’), novella che ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche al presente processo in quanto notificato anteriormente a tale data, ma per il quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35 comma 5 del d.lgs. n.149/2022.
Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzione può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte».
Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità, in calce alla memoria ex art.380 bis.1. cod. proc. civ. depositata il 20.1.2025.
P.Q.M.
La Corte:
dispone che nel dispositivo della propria ordinanza n. 7557/25, dopo le parole «accessori di legge» sia da intendere aggiunta la locuzione «con distrazione in favore del difensore della controricorrente»;
manda alla Cancelleria per la prescritta annotazione relativa al provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME