Correzione Errore Materiale: Quando l’Accettazione della Rinuncia Annulla le Spese
L’ordinanza della Corte di Cassazione analizzata oggi offre un’importante lezione sulla correzione errore materiale e sulla gestione delle spese legali nel processo civile. Quando una parte rinuncia a un ricorso e l’altra accetta, cosa succede alle spese? La Corte chiarisce che una condanna in tal senso costituisce un errore materiale da correggere, anche d’ufficio.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una richiesta di correzione di un’ordinanza precedente. Un ricorrente aveva impugnato un provvedimento ma, successivamente, aveva deciso di rinunciare al proprio ricorso. La controparte, resistente nel giudizio, aveva formalmente accettato tale rinuncia. Nonostante ciò, la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto il procedimento, aveva condannato il rinunciante a rifondere le spese legali alla controparte.
Sia la parte resistente (la quale, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sosteneva che le spese andassero liquidate a favore dell’erario) sia il ricorrente hanno chiesto la correzione dell’ordinanza. Quest’ultimo, in particolare, ha fatto notare un elemento decisivo: l’avvenuta accettazione della rinuncia da parte della controparte, un fatto che, per legge, modifica radicalmente il regime delle spese processuali.
La Decisione della Corte sulla Correzione Errore Materiale
La Suprema Corte ha accolto l’istanza, riconoscendo la presenza di un palese errore materiale. Il rilievo del ricorrente circa l’accettazione della rinuncia è stato considerato “assorbente”, ovvero prioritario e risolutivo rispetto a ogni altra questione, inclusa quella sollevata dalla resistente sul patrocinio a spese dello Stato.
La Corte ha deciso di esercitare il proprio potere correttivo, previsto dall’articolo 391-bis del codice di procedura civile. Di conseguenza, ha disposto che la parte del dispositivo della precedente ordinanza, relativa alla condanna alle spese, fosse da considerarsi “come non apposta”. Ha inoltre incaricato la cancelleria di procedere con l’annotazione della correzione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura civile: l’accettazione della rinuncia al ricorso da parte del resistente preclude una pronuncia sulle spese. Quando la parte che subisce l’impugnazione accetta la rinuncia di chi l’ha proposta, si crea una sorta di accordo processuale che chiude la lite. In questo scenario, non vi è più una parte “vincitrice” e una “soccombente” ai fini della liquidazione delle spese.
La condanna del rinunciante al pagamento delle spese, quindi, non era una valutazione errata nel merito, ma un vero e proprio errore materiale, una svista nell’applicazione automatica della regola della soccombenza. L’articolo 391-bis c.p.c. è stato introdotto proprio per sanare rapidamente questi tipi di errori, senza la necessità di avviare un nuovo e complesso giudizio di impugnazione. Il potere di correzione, in questi casi, può essere esercitato anche d’ufficio dalla stessa Corte, che rileva l’errore e vi pone rimedio per garantire la coerenza e la correttezza formale dei propri provvedimenti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante regola pratica per avvocati e parti processuali. L’accettazione della rinuncia a un ricorso non è un atto formale privo di conseguenze; al contrario, essa determina l’inapplicabilità della condanna alle spese a carico del rinunciante. Qualora un giudice, per errore, dovesse comunque disporre tale condanna, il rimedio non è l’impugnazione, ma la più snella e rapida procedura di correzione errore materiale. La decisione sottolinea l’efficienza del sistema nel porre rimedio ai propri errori procedurali, garantendo che l’esito del processo rispetti fedelmente le norme che lo governano.
Cosa succede alle spese legali se una parte rinuncia al ricorso e la controparte accetta?
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudice non deve emettere una condanna alle spese. Il procedimento viene semplicemente dichiarato estinto.
È possibile correggere un’ordinanza che condanna erroneamente alle spese dopo una rinuncia accettata?
Sì, la condanna alle spese in questo contesto è considerata un errore materiale. Può essere corretto attraverso la procedura specifica di correzione prevista dall’art. 391 bis del codice di procedura civile, anche su iniziativa della stessa Corte.
Qual è l’effetto pratico della correzione in questo caso?
L’effetto è che la statuizione sulla condanna alle spese viene considerata come se non fosse mai stata scritta (“come non apposta”), eliminando retroattivamente l’obbligo di pagamento per la parte che aveva rinunciato al ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 3259 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3259 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2023
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 3299-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 2021/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
LA CORTE RILEVA
–NOME COGNOME ha domandato la correzione dell’errore mat eriale di cui sarebbe affetta l’ordinan za n. 2021/2022 di questa Corte: ha evidenziato che la Corte, nel dichiarare estinto il procedimento per rinuncia del ricorrente, NOME COGNOME, ebbe a liquidare le spese in danno della parte rinunciante e in proprio favore, laddove la medesima COGNOME era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (onde la statuizione avrebbe dovuto emettersi in favore di quest’ultimo ).
Con propria memoria NOME COGNOME ha a sua volta domandato la correzione del provvedimento stante l’accettazione della rinuncia al ricorso posta in atto da NOME COGNOME.
Tale rilievo, che riveste portata assorbente, trova effettivo riscontro: consta, infatti, che la rinuncia sia stata accettata dalla parte controricorrente.
Quanto dedotto da COGNOME può intendersi come sollecitazione all’esercizio officioso, da parte della Corte, del potere correttivo, come contemplato dall’art. 391 bis , comma 1, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016. Può conseguentemente disporsi la correzione del provvedimento nel senso richiesto.
P.Q.M.
La Corte
dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 2021/2022 sia da considerare come non apposta la statuizione di condanna alle spese che segue la declaratoria di estinzione del giudizio; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione