Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25590 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25590 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18466-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ‘ex lege’ presso il proprio indirizzo posta elettronica come in atti, rappresentato e difeso da sé medesimo e quale già difensore della società RAGIONE_SOCIALE
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimate – avverso la sentenza n. 19944/2023 di questa Corte di cassazione, depositata il 12/07/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 23/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
rilevato:
Oggetto
INDEBITO ARRICCHIMENTO
Correzione errore materiale
R.G.N. 18466/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 23/4/2025
Adunanza camerale
-che l’Avvocato NOME COGNOME già difensore della società RAGIONE_SOCIALE controricorrente nel giudizio di legittimità definito da questa Corte con l’ordinanza n. 19944/23, ha presentato istanza per correzione dell’errore materiale che inficerebbe tale ordinanza;
-che l’Avv. COGNOME assume, infatti, che essa nel rigettare il ricorso esperito dalla società RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, per la cassazione della sentenza n. 23 3/2020, del 25 maggio 2020, della Corte d’appello di Perugia condannava l’allora ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla società RAGIONE_SOCIALE, ancorché esso COGNOME si fosse dichiarato antistatario;
-che per l’emenda di tale errore ha proposto ricorso NOME COGNOME
che, con ordinanza interlocutoria n. 25873/24, del 27 settembre 2024, questa Corte rilevava che l’istanza di correzione di errore materiale, alla luce del suo tenore letterale, risultava iscritta a ruolo dalla Cancelleria e andava pertanto qualificata come ‘ricorso’ ;
che, di conseguenza, essa avrebbe dovuto essere notificata alle altre parti del giudizio di legittimità, definito dall’ordinanza di questa Corte n. 19944/23, e ciò ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., disposizione che richiama espressamente gli artt. 365 e ss. cod. proc. civ. (mentre un diverso procedimento è previsto per la correzione di errori materiali disposta d’ufficio, ipotesi che nella specie non ricorre);
che, in particolare, veniva rilevato che, con riguardo all’istanza di correzione di errore materiale proposta dal difensore della parte, al fine di ottenere l’inserimento nel dispositivo della decisione della clausola di distrazione delle spese in suo favore, omessa per mero errore materiale, è s tato chiarito che ‘il ricorso
per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere proposto dal difensore, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore ha ese rcitato il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) devono essere notificati ad entrambi, e l’omessa notifica disposta dalla S.C. determina l’inammissibilità del ricorso’ (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. interl. 27 luglio 2023, n. 22948; in senso analogo Cass. Sez. 6-Lav., ord. 14 dicembre 2022, n. 36579, Rv. 666206-01; Cass. Sez. 3, ord. 12 luglio 2011, n. 15346, Rv. 618859-01);
che, di conseguenza, del suddetto ricorso per correzione di errore materiale la citata ordinanza interlocutoria disponeva la notificazione, a cura del ricorrente, nei confronti di tutte le parti del giudizio di cassazione, ivi inclusa, personalmente, la stessa assistita dell’Avvocato COGNOME , società RAGIONE_SOCIALE
considerato:
-che l’Avvocato NOME COGNOME non ha ottemperato all’ordine impartitogli, ciò che rende inammissibile l’originario suo ricorso;
che, tuttavia, questo Collegio, uniformandosi ai più recenti indirizzi di questa Sezione, reputa che alla correzione possa procedersi d’ufficio, così tralasciando ogni questione sull’adeguatezza del coinvolgimento delle altre parti costituite nel giudizio concluso con il provvedimento di cui si invoca la correzione: convertito, quindi e per economia processuale, per l’immediata evidenza dell’omissione prospettata ed in effetti riscontrabile anche ufficiosamente nel provvedimento in esame, in procedimento ufficioso quello originariamente intrapreso ad istanza di parte;
che, così convertito il procedimento, è agevole rilevare come l’omessa liquidazione delle spese in favore del difensore
dichiaratosi antistatario risulti -in base alla giurisprudenza di questa Corte -emendabile a norma dell’art. 391 -bis cod. proc. civ. (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv. 656078-01), esito non precluso dall’inammissibilità del ricorso per correzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2023, n. 4353, Rv. 667013-01);
-che, pertanto, alla parte motiva e al dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 19944/23, del 12 luglio 2023, vanno apportate le seguenti correzioni: alla prima, al punto 8, dopo le parole ‘come da dispositivo’, va inserito l’inciso ‘, con attribuzione al difensore, per dichiaratone anticipo’; al secondo, dopo la virgola che precede le parole ‘alla società RAGIONE_SOCIALE‘, va inserito il seguente inciso: ‘e, per essa, all’Avvocato NOME COGNOME dichiaratosi antistatario’;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile l’istanza , ma procede d’ufficio alla correzione dell’errore materiale, disponendo che, nell’ordinanza n. 19944/23, del 12 luglio 2023:
nella parte motiva, al punto 8, dopo le parole ‘come da dispositivo’, sia inserito l’inciso ‘, con attribuzione al difensore, per dichiaratone anticipo’;
nel dispositivo, dopo la virgola che precede le parole ‘alla società RAGIONE_SOCIALE, sia inserito il seguente inciso: ‘e, per essa, all’Avvocato NOME COGNOME dichiaratosi antistatario’.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, svoltasi il 23 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME