Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8574 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8574 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/03/2024
O R D I N A N Z A
sul procedimento iscritto al n. 17623/2023 R.G. pendente tra: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro p.t.
Intimato per la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale RAGIONE_SOCIALEa ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione n. 21706 del 20. 7. 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
La Corte,
vista l’istanza avanzata dall’AVV_NOTAIO per la correzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di questa Corte n. 21706 del 20. 7. 2023, nella parte in cui ha omesso di liquidare le spese del giudizio di legittimità introdotto da COGNOME NOME contro il RAGIONE_SOCIALE, iscritto al R.G. n. 29614 del 2021;
R.G. N. 17623/2023.
premesso la richiesta non integra un autonomo ricorso ma è volta a sollecitare a questa Corte il potere di emendare anche d’ufficio gli errori materiali, come previsto dall’art. 391 bis c.p.c.;
che l’istanza segnala che, pur avendo l’ordinanza di questa Corte accolto integralmente il ricorso e deciso nel merito, liquidando in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente le spese per tutti i gradi e fasi precedenti del giudizio, non ha tuttavia provveduto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità;
ritenuto che, alla luce del contenuto RAGIONE_SOCIALEa ordinanza, l’omissione segnalata integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, essendo tale rimedio esperibile anche nel caso di omessa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, qualora, come nel caso di specie, l’omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza RAGIONE_SOCIALE‘estensore ( Cass. n. 15650 del 2016; Cass. n. 16959 del 20154);
che per l’effetto va disposta la correzione RAGIONE_SOCIALEa denunziata omissione, disponendosi la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, come in dispositivo, tenendo conto che l’AVV_NOTAIO COGNOME si è dichiarato antistatario;
che nulla deve disporsi sulle spese del procedimento di correzione
P.Q.M.
dispone la correzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di questa Corte n. 21706 del 20. 7. 2023, stabilendo che, nel dispositivo, dopo le parole ‘ giudizio di rinvio ‘, siano inserite le seguenti parole ‘ ed euro 939,00, oltre euro 100,00, per esborsi, per il presente giudizio di legittimità ‘.
Manda alla Cancelleria l’annotazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.